Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 24101/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ORISTANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lyvs_ lette~e conclusioni del PG k4 \t, tz-iez. evc-- A'1 S' C c..›.• Attt t (Aj VtC [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] interpone ricorso avverso la sentenza di di cui all'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano per il reato di cui all'art.589-bis cod. pen., sollevando tre motivi, tra loro collegati, con cui deduce mancanza di motivazione in riferimento alla disposta sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, che risulta vieppiù contraddittoria ed illogica ove si consideri che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che l'esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità - avendo il Giudice sostituito in tal senso la pena inflitta - riverberebbe conseguenze favorevoli all'imputato in ordine alle sanzioni amministrative accessorie.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato con riguardo al dedotto profilo riguardante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.

Ciò implica il venir meno dell'automatismo applicativo dell'indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concreta fattispecie in esame.

Anche secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022).

Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale risulta essere stato del tutto omesso, derivandone che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Oristano, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano, in diversa persona fisica.

Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ORISTANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lyvs_ lette~e conclusioni del PG k4 \t, tz-iez. evc-- A'1 S' C c..›.• Attt t (Aj VtC [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] interpone ricorso avverso la sentenza di di cui all'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano per il reato di cui all'art.589-bis cod. pen., sollevando tre motivi, tra loro collegati, con cui deduce mancanza di motivazione in riferimento alla disposta sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, che risulta vieppiù contraddittoria ed illogica ove si consideri che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che l'esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità - avendo il Giudice sostituito in tal senso la pena inflitta - riverberebbe conseguenze favorevoli all'imputato in ordine alle sanzioni amministrative accessorie. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 3. Il ricorso è fondato con riguardo al dedotto profilo riguardante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Ciò implica il venir meno dell'automatismo applicativo dell'indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concreta fattispecie in esame. Anche secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022). Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale risulta essere stato del tutto omesso, derivandone che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Oristano, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano, in diversa persona fisica. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere este