CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45290/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett b e 1 sexies cod. strada, accertOin [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare la omessa sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità pur avendo con tale richiesta implicitamente rinunciato alla sospensione condizionale della pena. Il motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. Va dichiarato pertanto annullamento senza rinvio, in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],t e