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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 24070/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 15.4.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 601, co. 3 e 420 bis, c.p.p., in quanto, essendo egli venuto a conoscenza della data di celebrazione dell'udienza innanzi alla corte di appello per il giorno 18 marzo 2021, solo in data 1 marzo 2021, quando personale di polizia giudiziaria gli aveva notificato personalmente il relativo avviso di fissazione dell'udienza, l'ordinanza con cui la corte territoriale rigettava la richiesta dell'Ampofo di rinvio della celebrazione dell'udienza per violazione del termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 601, co. 3, c.p.p., deve ritenersi illegittimamente adottata.

Ad avviso del ricorrente, infatti, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, la notifica effettuata presso il domicilio eletto e presso il precedente difensore nominato d'ufficio "non hanno portato ad alcuna conoscenza effettiva del procedimento in capo all'appellante, che incolpevolmente nulla sapeva dello stesso" e che, pertanto, non ha avuto un tempo sufficiente a preparare un'adeguata difesa tecnica.

2.1. Con requisitoria scritta del 10.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato.

Con conclusioni scritte del 22.2.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'Ampofo, avv. [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le censure già articolate.

3. Il ricorso va rigettato perché sorretto da motivi infondati.Correttamente la corte territoriale, nel rigettare la richiesta difensiva di rinvio dell'udienza di trattazione dell'appello del 18 marzo 2021, per il mancato rispetto del termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 601, co. 3, c.p.p., ha evidenziato come dagli atti del procedimento emerga "una notifica tempestiva effettuata - previo inutile esperimento di un tentativo presso il domicilio eletto in Conegliano, via Cacciatori delle Alpi, n. 16, rivelatosi inidoneo in sede di accesso per la notificazione - ex art. 161, co. 4, c.p.p., presso il precedente difensore nel rispetto dei termini a comparire" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

Orbene, incontestata dal ricorrente, sia l'inidoneità del domicilio originariamente eletto per le notificazioni dall'imputato, sia l'avvenuta notificazione in data 24.2.2021, dunque nei termini di legge, del decreto di citazione per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 161, co 4, c.p.p., al difensore di ufficio del prevenuto per tale giudizio, avv. [OSCURATO:PERSONA] (nominato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo deceduto il difensore di fiducia precedentemente nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA]), la questione giuridica da risolvere attiene al valore da attribuire alla notifica effettuata nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 161, co. 4, c.p.p., al suddetto difensore di ufficio, che, nella prospettiva del ricorrente, non può essere ritenuta idonea ad assicurare una presunzione legale di conoscenza della pendenza del processo in sede di appello, posto che all'Ampofo non era stata comunicata la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale suo difensore di ufficio.

Tale assunto non può condividersi.

Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina, ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione processuale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, Rv. 233540; Cass., Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Rv. 275511; Cass., Sez. 6, Sentenza n. 26095 del 03/06/2010, Rv. 248036).

Nel momento in cui è stata accertata l'inidoneità del domicilio eletto dall'imputato per le notificazioni, si è determinata una cristallizzazione della situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (cfr. Cass., Sez. 1, n. 20788 del 03/03/2009, Rv. 243676; Cass., Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263600), idonea a determinare l'attivazione del meccanismo processuale di cui all'art. 161, co. 4, c.p.p., che giustifica la conoscenza del processo da parte dell'imputato, dovendosi ritenere del tutto legittima in tal caso la notifica del decreto di citazione presso il difensore di ufficio, in assenza del difensore di fiducia (cfr. Cass. Sez. 4, n. 23716 del 15/01/2001, Rv. 218902).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 15.4.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 601, co. 3 e 420 bis, c.p.p., in quanto, essendo egli venuto a conoscenza della data di celebrazione dell'udienza innanzi alla corte di appello per il giorno 18 marzo 2021, solo in data 1 marzo 2021, quando personale di polizia giudiziaria gli aveva notificato personalmente il relativo avviso di fissazione dell'udienza, l'ordinanza con cui la corte territoriale rigettava la richiesta dell'Ampofo di rinvio della celebrazione dell'udienza per violazione del termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 601, co. 3, c.p.p., deve ritenersi illegittimamente adottata. Ad avviso del ricorrente, infatti, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, la notifica effettuata presso il domicilio eletto e presso il precedente difensore nominato d'ufficio "non hanno portato ad alcuna conoscenza effettiva del procedimento in capo all'appellante, che incolpevolmente nulla sapeva dello stesso" e che, pertanto, non ha avuto un tempo sufficiente a preparare un'adeguata difesa tecnica. 2.1. Con requisitoria scritta del 10.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 22.2.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'Ampofo, avv. [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le censure già articolate. 3. Il ricorso va rigettato perché sorretto da motivi infondati.Correttamente la corte territoriale, nel rigettare la richiesta difensiva di rinvio dell'udienza di trattazione dell'appello del 18 marzo 2021, per il mancato rispetto del termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 601, co. 3, c.p.p., ha evidenziato come dagli atti del procedimento emerga "una notifica tempestiva effettuata - previo inutile esperimento di un tentativo presso il domicilio eletto in Conegliano, via Cacciatori delle Alpi, n. 16, rivelatosi inidoneo in sede di accesso per la notificazione - ex art. 161, co. 4, c.p.p., presso il precedente difensore nel rispetto dei termini a comparire" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Orbene, incontestata dal ricorrente, sia l'inidoneità del domicilio originariamente eletto per le notificazioni dall'imputato, sia l'avvenuta notificazione in data 24.2.2021, dunque nei termini di legge, del decreto di citazione per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 161, co 4, c.p.p., al difensore di ufficio del prevenuto per tale giudizio, avv. [OSCURATO:PERSONA] (nominato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo deceduto il difensore di fiducia precedentemente nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA]), la questione giuridica da risolvere attiene al valore da attribuire alla notifica effettuata nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 161, co. 4, c.p.p., al suddetto difensore di ufficio, che, nella prospettiva del ricorrente, non può essere ritenuta idonea ad assicurare una presunzione legale di conoscenza della pendenza del processo in sede di appello, posto che all'Ampofo non era stata comunicata la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale suo difensore di ufficio. Tale assunto non può condividersi. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina, ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione processuale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, Rv. 233540; Cass., Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Rv. 275511; Cass., Sez. 6, Sentenza n. 26095 del 03/06/2010, Rv. 248036). Nel momento in cui è stata accertata l'inidoneità del domicilio eletto dall'imputato per le notificazioni, si è determinata una cristallizzazione della situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (cfr. Cass., Sez. 1, n. 20788 del 03/03/2009, Rv. 243676; Cass., Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263600), idonea a determinare l'attivazione del meccanismo processuale di cui all'art. 161, co. 4, c.p.p., che giustifica la conoscenza del processo da parte dell'imputato, dovendosi ritenere del tutto legittima in tal caso la notifica del decreto di citazione presso il difensore di ufficio, in assenza del difensore di fiducia (cfr. Cass. Sez. 4, n. 23716 del 15/01/2001, Rv. 218902). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p
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