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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15794/2026

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nto agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati.- ricorrente -contro1 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026Montanari Diego, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia inproprio che quali commissari liquidatore in veste ultrattiva e/o diprorogatio della R.T.A. – [OSCURATO:PERSONA] straordinaria, rappresentati e difesi, per procura specialein calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 21-controricorrente –MISE – Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente--intimato-avverso il decreto della Corte di appello di Catania n. 1965/2019,depositato in data 21/3/2019;2 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del12/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1.

Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale di Catania disponeva laconversione in fallimento della procedura di amministrazionestraordinaria di R.T.A. ([OSCURATO:PERSONA]), ai sensidegli articoli 8, comma 3, del decreto-legge n. 70 del 2011 e 69 eseguenti del d.lgs. n. 270 del 1999.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il tribunaleevidenziava che, decorso infruttuosamente il termine perl’individuazione di un assuntore del concordato, i commissariliquidatori, anziché avviare la procedura di conversione in fallimentodi cui all’art. 69 d.lgs., avevano proseguito l’attività di liquidazione,promuovendo la vendita del compendio immobiliare di proprietàdella società.2.

A seguito del reclamo proposto dei commissari liquidatori diR.T.A., la Corte d’appello di Catania, con decreto del 9/10/2014, nelgiudizio nel quale intervenivano il Ministero dello sviluppo economicoed ITEM, quale aggiudicataria dell’immobile, costituente l’unicocespite di R.T.A., revocava la dichiarazione di fallimento, stante lapossibilità che, nel termine di 6 mesi individuato dall’art. 8, comma3, del decreto-legge n. 70 del 2011, si potesse procedere allaliquidazione dei beni, con l’avviamento delle operazioni di chiusurada parte dei commissari.3.

Questa Corte, con sentenza n. 27117/2018, del 25/10/2018,accoglieva parzialmente il ricorso principale presentato da [OSCURATO:SOCIETA],rigettando i ricorsi incidentali di ITEM e R.T.A.3 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per quel che ancora qui rileva, questa Corte precisava che laconversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento potevaavvenire anche d’ufficio, persino prima dello scadere del termine di6 mesi individuato dalla legge; aggiungeva, però, che - in talefattispecie (conversione d’uficio in fallimento) - doveva comunqueaccertarsi se, nel termine semestrale, la procedura potesse «essereutilmente proseguita sino al suo ordinario esito finale».

E, qualorautilmente proseguita la procedura, «la conversione non dovrà esseredisposta, in quanto, lungi da costituire un rimedio acceleratorio, essasi risolverebbe in una vera e propria sanzione, in contrasto con lefinalità sottese all’emanazione della norma di cui all’art. 8 cit. e conl’interesse dei creditori, che verrebbero ulteriormente allontanarsi iltempo del loro soddisfacimento».Questa Corte osservava che, nella specie, non risulta «che lavalutazione in questione sia stata compiutamente effettuata dallaCorte territoriale, la quale si è limitata a dare atto, in via meramenteprobabilistica, della sussistenza di una possibilità, per i commissari,di ultimare la liquidazione dell’attivo di R.T.A. entro la scadenza delridetto termine semestrale».Il provvedimento della Corte d’appello veniva dunque cassato,con rinvio del procedimento «per un nuovo esame».4.

La Corte d’appello di Catania, con decreto n. 1965/2019,depositato il 21/3/2019 accoglieva nuovamente il reclamo propostodai commissari liquidatori.In particolare, osservava di dover tenere conto dei nuovidocumenti sopravvenuti rispetto al giudizio di appello, in quantol’esame degli stessi si rendeva necessario «dalla stessa statuizionedella sentenza della cassazione», nonostante si vertesse di ungiudizio di prosecuzione a seguito di rinvio.4 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026Assumevano valore decisivo i documenti prodotti in sede dirinvio, e in particolare il rogito stipulato il 7/8/2014 in relazione allavendita dell’unico immobile di R.T.A. oltre che la liquidazione deicompensi da parte del MISE avvenuta il 19/9/2014, con successivorendimento del conto da parte dei commissari liquidatori depositatoil 21/9/2015 presso il tribunale di Catania, con chiusura dellaprocedura con decreto del 16/1/2018.Vi era stata, dunque, la liquidazione del solo cespite attivo, conavvio del complesso iter di chiusura della procedura entro ilsemestre, che si chiudeva il 30/9/2014.5.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe Costanzo, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]6.

Ha resistito con controricorso il MISE.7.

Hanno resistito con controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA],l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], siain proprio che quali commissari liquidatore in veste ultrattiva e/o diprorogatio della società R.T.A., in amministrazione straordinaria,depositando anche memoria.8.

Ha resistito con controricorso la ITEM.9.È’ rimasto intimato il fallimento R.T.A.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli articoli 392 e 394 c.p.c., con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».In sostanza, la Corte d’appello avrebbe violato il principio didiritto pronunciato da questa Corte, in quanto, anziché valutare congiudizio ex ante, e quindi riferibile alla data del 30/9/2014 (discadenza del termine semestrale), se vi fossero i presuppostiaffinché la procedura potesse essere utilmente proseguita sino al suo5 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026ordinario esito finale (decreto di chiusura), aveva posto in essere,invece, un giudizio ex post.Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fattoriferimento «a fatti successivi alla data del 30/9/2014».Vi sarebbe stata violazione dell’art. 394 c.p.c., in quanto,essendosi instaurato un giudizio di rinvio prosecutorio, per omessoesame circa un fatto decisivo del giudizio, ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., la natura chiusa del processo, avrebbe dovuto impedirela produzione di nuovi documenti.Peraltro, non sarebbe stata mai prodotta in atti «la prova che lac.d. aggiudicataria ITEM avesse provveduto al saldo del prezzo divendita, circostanza questa ancora oggi priva di prova».Neppure sarebbe stato dimostrato l’avvenuto riparto dell’attivoai creditori o l’accantonamento disposto in favore di essi per i giudizitributari e di opposizione allo stato passivo.Peraltro, sarebbe stata attuata una inammissibile chiusuradell’amministrazione straordinaria, regolamentata dall’art. 213 l.f.,norma prevalente, in tema di liquidazione coatta amministrativa, sualtre disposizioni.La Corte territoriale non avrebbe potuto tenere conto deidocumenti prodotti in sede di giudizio di rinvio, e quindi dell’atto dicessione del bene del 7/8/2014, né del decreto del direttore generaledel MISE del 19/9/2014, come pure del decreto del 21/9/2015 diautorizzazione al riparto finale, né tantomeno del decreto del16/1/2018 di chiusura della procedura.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «omessapronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione dei commissariliquidatori cessati dalle funzioni il 16/1/2018 – Violazione art. 112c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».6 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/20263.

Deve muoversi dalla eccezione di inammissibilità del ricorsoper cassazione sollevata dai controricorrente, stante l’asserito difettodi legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio (azionista) dellaR.T.A. avendo agito [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore diZEUTRON, quale socio della R.T.A.Sarebbe evidente l’inammissibilità della legittimazione del sociodella R.T.A., in quanto il socio di una società di capitali non ha potererappresentativo di essa, né sostanziale, né, tantomeno, processuale.Del resto, la dichiarazione di fallimento non comporta il venirmeno dell’organizzazione sociale.Inoltre, ai sensi degli articoli 8 del decreto-legge n. 70 del 2011e dell’art. 69 del d.lgs. n. 273 1999, il potere di chiedere laconversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento noncompete al debitore insolvente, che sarebbe la R.T.A. né, quindi, amaggior ragione, al mero socio-azionista del debitore insolvente,ossia alla [OSCURATO:SOCIETA]L’imprenditore insolvente, lungi dall’essere titolare di unaposizione legittimante diretta, avrebbe un mero potere disollecitazione del potere ufficioso del tribunale, nell’adottare laconversione in fallimento.4.

L’eccezione è inammissibile, perché sulla questione dellalegittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a proporre ricorso per cassazione, si ègià pronunciata espressamente questa Corte nella sentenza che haannullato la precedente decisione della Corte d’appello, configurandoil giudizio di rinvio come prosecutorio, laddove ha affermato che«[OSCURATO:SOCIETA] ha partecipato al giudizio di reclamo quale “parteinteressata” ed è perciò legittimata autonomamenteall’impugnazione, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 270/1999».Si è dunque formato il giudicato interno su tale questione.7 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/20265.

Il secondo motivo di ricorso per cassazione, da esaminarepreliminarmente, per ragioni logiche, è infondato.5.1.

Da un lato, infatti, non sussiste la dedotta omissione dipronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione dei commissariliquidatori, cessati dalle funzioni il 16/1/2018, a seguito del decretodi chiusura della procedura, in quanto è evidente che la Corted’appello, accogliendo il reclamo dei liquidatori, ha rigettatoimplicitamente tale eccezione formulata da Zeutron.

D’altro lato, iliquidatori hanno agito, non soltanto nella veste ultrattiva dellasocietà in amministrazione straordinaria R.T.A. (per un principiogenerale – immanente nel sistema - ora codificato con l’art. 4,comma 1, d.l. 4 del 2024 all’art. 74-bis del d.lgs. n. 270 del 1999),ma anche «in proprio».6.

Il primo motivo di impugnazione è infondato.6.1.

Va chiarito, infatti, che, come da costante giurisprudenza dilegittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversia seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorsoper violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizidi motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovveroper l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvioè tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione deifatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solopuò valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagaresu altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione allapronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendoconto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nellaterza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre adestrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare8 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazionedi altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttiveimpartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto dellepreclusioni e decadenze pregresse (Cass., sez. 3, 15/6/2023, n.17240).Nella specie, si verte proprio nella terza di tali ipotesi, in quantoquesta Corte, con la sentenza di annullamento n. 27117 del25/10/2018, dopo aver accolto in parte il motivo di ricorso principaledi [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla corretta interpretazione dell’art. 8 deldecreto-legge n. 70 del 2011, ha disposto procedersi oltre ad un«nuovo esame», dovendo la Corte territoriale accertare se laprocedura di amministrazione straordinaria, entro il terminesemestrale, poteva essere «utilmente proseguita».In sostanza, doveva valutarsi se, alla scadenza del terminesemestrale, in data 30/9/2014, si potevano «porre in essere leoperazioni prodromiche alla chiusura ordinaria della procedura,ovvero di provvedere alla liquidazione dell’attivo residuo ed allachiusura delle liti pendenti».Pertanto, ciò che rilevava, non era l’effettiva chiusura dellaprocedura, avvenuta il 16/1/2018, ma il porre in essere «l’avvio»della procedura di chiusura, oltre alla liquidazione dei beni.7.

Tale valutazione è stata compiutamente effettuata dalla Corted’appello, con pieno giudizio di merito, avendo la stessa sottolineatoche, dai documenti prodotti nel giudizio di rinvio prosecutorio,risultava pacificamente che l’unico cespite immobiliare delpatrimonio di R.T.A. era stato trasferito con rogito stipulato il7/8/2014 e che, subito dopo, il 19/9/2014, il MISE aveva provvedutoa liquidare il compenso ai commissari liquidatori, i quali avevano poipresentato il rendiconto.9 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026Pertanto, risultavano sicuramente avviate le procedure dichiusura, dopo la liquidazione dell’unico bene immobile.8.

Va, poi, osservato che l’utilizzo dei nuovi documenti prodottiin sede di giudizio di rinvio prosecutorio è pienamente legittimo.Infatti, da un lato, la produzione di nuovi documenti risulta inlinea con la pronuncia della Corte di cassazione che ha annullato laprecedente decisione della Corte d’appello (per la possibile nuovaistruttoria a seguito di rinvio, in ragione delle disposizioni impartitedalla Cassazione, vedi Cass. n. 17240 del 2023; Cass., 21/2/2007,n. 4096; Cass., 14/6/2006, n. 13719), e, dall’altro i nuovi documentisono relativi a fatti accaduti dopo il giudizio d’appello.Trova dunque applicazione il principio per cui il giudice del rinviopuò prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizionedelle parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettatio prospettabile dalle parti fino a quel momento, quando si tratti difatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quelmomento, non era stata possibile l’allegazione, con l’eccezione chela nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata propriodalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (Cass.,29/10/2018, n. 27343; anche Cass., 11/5/2018, n. 11411; Cass.,18/4/2017, n. 9768; Cass., 30/10/2003, n. 16294; Cass.,27/4/1985, n. 2751).9.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrentile spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro10 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/20268.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente MISE le spese del giudizio di legittimità che siliquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre le spese prenotate adebito.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026.Il Presidente11 RG n. 13683/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati.- ricorrente -contro1 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026Montanari Diego, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia inproprio che quali commissari liquidatore in veste ultrattiva e/o diprorogatio della R.T.A. – [OSCURATO:PERSONA] straordinaria, rappresentati e difesi, per procura specialein calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 21-controricorrente –MISE – Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente--intimato-avverso il decreto della Corte di appello di Catania n. 1965/2019,depositato in data 21/3/2019;2 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del12/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale di Catania disponeva laconversione in fallimento della procedura di amministrazionestraordinaria di R.T.A. ([OSCURATO:PERSONA]), ai sensidegli articoli 8, comma 3, del decreto-legge n. 70 del 2011 e 69 eseguenti del d.lgs. n. 270 del 1999.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il tribunaleevidenziava che, decorso infruttuosamente il termine perl’individuazione di un assuntore del concordato, i commissariliquidatori, anziché avviare la procedura di conversione in fallimentodi cui all’art. 69 d.lgs., avevano proseguito l’attività di liquidazione,promuovendo la vendita del compendio immobiliare di proprietàdella società.2. A seguito del reclamo proposto dei commissari liquidatori diR.T.A., la Corte d’appello di Catania, con decreto del 9/10/2014, nelgiudizio nel quale intervenivano il Ministero dello sviluppo economicoed ITEM, quale aggiudicataria dell’immobile, costituente l’unicocespite di R.T.A., revocava la dichiarazione di fallimento, stante lapossibilità che, nel termine di 6 mesi individuato dall’art. 8, comma3, del decreto-legge n. 70 del 2011, si potesse procedere allaliquidazione dei beni, con l’avviamento delle operazioni di chiusurada parte dei commissari.3. Questa Corte, con sentenza n. 27117/2018, del 25/10/2018,accoglieva parzialmente il ricorso principale presentato da [OSCURATO:SOCIETA],rigettando i ricorsi incidentali di ITEM e R.T.A.3 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per quel che ancora qui rileva, questa Corte precisava che laconversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento potevaavvenire anche d’ufficio, persino prima dello scadere del termine di6 mesi individuato dalla legge; aggiungeva, però, che - in talefattispecie (conversione d’uficio in fallimento) - doveva comunqueaccertarsi se, nel termine semestrale, la procedura potesse «essereutilmente proseguita sino al suo ordinario esito finale». E, qualorautilmente proseguita la procedura, «la conversione non dovrà esseredisposta, in quanto, lungi da costituire un rimedio acceleratorio, essasi risolverebbe in una vera e propria sanzione, in contrasto con lefinalità sottese all’emanazione della norma di cui all’art. 8 cit. e conl’interesse dei creditori, che verrebbero ulteriormente allontanarsi iltempo del loro soddisfacimento».Questa Corte osservava che, nella specie, non risulta «che lavalutazione in questione sia stata compiutamente effettuata dallaCorte territoriale, la quale si è limitata a dare atto, in via meramenteprobabilistica, della sussistenza di una possibilità, per i commissari,di ultimare la liquidazione dell’attivo di R.T.A. entro la scadenza delridetto termine semestrale».Il provvedimento della Corte d’appello veniva dunque cassato,con rinvio del procedimento «per un nuovo esame».4. La Corte d’appello di Catania, con decreto n. 1965/2019,depositato il 21/3/2019 accoglieva nuovamente il reclamo propostodai commissari liquidatori.In particolare, osservava di dover tenere conto dei nuovidocumenti sopravvenuti rispetto al giudizio di appello, in quantol’esame degli stessi si rendeva necessario «dalla stessa statuizionedella sentenza della cassazione», nonostante si vertesse di ungiudizio di prosecuzione a seguito di rinvio.4 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026Assumevano valore decisivo i documenti prodotti in sede dirinvio, e in particolare il rogito stipulato il 7/8/2014 in relazione allavendita dell’unico immobile di R.T.A. oltre che la liquidazione deicompensi da parte del MISE avvenuta il 19/9/2014, con successivorendimento del conto da parte dei commissari liquidatori depositatoil 21/9/2015 presso il tribunale di Catania, con chiusura dellaprocedura con decreto del 16/1/2018.Vi era stata, dunque, la liquidazione del solo cespite attivo, conavvio del complesso iter di chiusura della procedura entro ilsemestre, che si chiudeva il 30/9/2014.5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe Costanzo, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]6. Ha resistito con controricorso il MISE.7. Hanno resistito con controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA],l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], siain proprio che quali commissari liquidatore in veste ultrattiva e/o diprorogatio della società R.T.A., in amministrazione straordinaria,depositando anche memoria.8. Ha resistito con controricorso la ITEM.9.È’ rimasto intimato il fallimento R.T.A.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli articoli 392 e 394 c.p.c., con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».In sostanza, la Corte d’appello avrebbe violato il principio didiritto pronunciato da questa Corte, in quanto, anziché valutare congiudizio ex ante, e quindi riferibile alla data del 30/9/2014 (discadenza del termine semestrale), se vi fossero i presuppostiaffinché la procedura potesse essere utilmente proseguita sino al suo5 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026ordinario esito finale (decreto di chiusura), aveva posto in essere,invece, un giudizio ex post.Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fattoriferimento «a fatti successivi alla data del 30/9/2014».Vi sarebbe stata violazione dell’art. 394 c.p.c., in quanto,essendosi instaurato un giudizio di rinvio prosecutorio, per omessoesame circa un fatto decisivo del giudizio, ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., la natura chiusa del processo, avrebbe dovuto impedirela produzione di nuovi documenti.Peraltro, non sarebbe stata mai prodotta in atti «la prova che lac.d. aggiudicataria ITEM avesse provveduto al saldo del prezzo divendita, circostanza questa ancora oggi priva di prova».Neppure sarebbe stato dimostrato l’avvenuto riparto dell’attivoai creditori o l’accantonamento disposto in favore di essi per i giudizitributari e di opposizione allo stato passivo.Peraltro, sarebbe stata attuata una inammissibile chiusuradell’amministrazione straordinaria, regolamentata dall’art. 213 l.f.,norma prevalente, in tema di liquidazione coatta amministrativa, sualtre disposizioni.La Corte territoriale non avrebbe potuto tenere conto deidocumenti prodotti in sede di giudizio di rinvio, e quindi dell’atto dicessione del bene del 7/8/2014, né del decreto del direttore generaledel MISE del 19/9/2014, come pure del decreto del 21/9/2015 diautorizzazione al riparto finale, né tantomeno del decreto del16/1/2018 di chiusura della procedura.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «omessapronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione dei commissariliquidatori cessati dalle funzioni il 16/1/2018 – Violazione art. 112c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».6 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/20263. Deve muoversi dalla eccezione di inammissibilità del ricorsoper cassazione sollevata dai controricorrente, stante l’asserito difettodi legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio (azionista) dellaR.T.A. avendo agito [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore diZEUTRON, quale socio della R.T.A.Sarebbe evidente l’inammissibilità della legittimazione del sociodella R.T.A., in quanto il socio di una società di capitali non ha potererappresentativo di essa, né sostanziale, né, tantomeno, processuale.Del resto, la dichiarazione di fallimento non comporta il venirmeno dell’organizzazione sociale.Inoltre, ai sensi degli articoli 8 del decreto-legge n. 70 del 2011e dell’art. 69 del d.lgs. n. 273 1999, il potere di chiedere laconversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento noncompete al debitore insolvente, che sarebbe la R.T.A. né, quindi, amaggior ragione, al mero socio-azionista del debitore insolvente,ossia alla [OSCURATO:SOCIETA]L’imprenditore insolvente, lungi dall’essere titolare di unaposizione legittimante diretta, avrebbe un mero potere disollecitazione del potere ufficioso del tribunale, nell’adottare laconversione in fallimento.4. L’eccezione è inammissibile, perché sulla questione dellalegittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a proporre ricorso per cassazione, si ègià pronunciata espressamente questa Corte nella sentenza che haannullato la precedente decisione della Corte d’appello, configurandoil giudizio di rinvio come prosecutorio, laddove ha affermato che«[OSCURATO:SOCIETA] ha partecipato al giudizio di reclamo quale “parteinteressata” ed è perciò legittimata autonomamenteall’impugnazione, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 270/1999».Si è dunque formato il giudicato interno su tale questione.7 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/20265. Il secondo motivo di ricorso per cassazione, da esaminarepreliminarmente, per ragioni logiche, è infondato.5.1. Da un lato, infatti, non sussiste la dedotta omissione dipronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione dei commissariliquidatori, cessati dalle funzioni il 16/1/2018, a seguito del decretodi chiusura della procedura, in quanto è evidente che la Corted’appello, accogliendo il reclamo dei liquidatori, ha rigettatoimplicitamente tale eccezione formulata da Zeutron. D’altro lato, iliquidatori hanno agito, non soltanto nella veste ultrattiva dellasocietà in amministrazione straordinaria R.T.A. (per un principiogenerale – immanente nel sistema - ora codificato con l’art. 4,comma 1, d.l. 4 del 2024 all’art. 74-bis del d.lgs. n. 270 del 1999),ma anche «in proprio».6. Il primo motivo di impugnazione è infondato.6.1. Va chiarito, infatti, che, come da costante giurisprudenza dilegittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversia seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorsoper violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizidi motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovveroper l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvioè tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione deifatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solopuò valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagaresu altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione allapronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendoconto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nellaterza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre adestrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare8 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazionedi altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttiveimpartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto dellepreclusioni e decadenze pregresse (Cass., sez. 3, 15/6/2023, n.17240).Nella specie, si verte proprio nella terza di tali ipotesi, in quantoquesta Corte, con la sentenza di annullamento n. 27117 del25/10/2018, dopo aver accolto in parte il motivo di ricorso principaledi [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla corretta interpretazione dell’art. 8 deldecreto-legge n. 70 del 2011, ha disposto procedersi oltre ad un«nuovo esame», dovendo la Corte territoriale accertare se laprocedura di amministrazione straordinaria, entro il terminesemestrale, poteva essere «utilmente proseguita».In sostanza, doveva valutarsi se, alla scadenza del terminesemestrale, in data 30/9/2014, si potevano «porre in essere leoperazioni prodromiche alla chiusura ordinaria della procedura,ovvero di provvedere alla liquidazione dell’attivo residuo ed allachiusura delle liti pendenti».Pertanto, ciò che rilevava, non era l’effettiva chiusura dellaprocedura, avvenuta il 16/1/2018, ma il porre in essere «l’avvio»della procedura di chiusura, oltre alla liquidazione dei beni.7. Tale valutazione è stata compiutamente effettuata dalla Corted’appello, con pieno giudizio di merito, avendo la stessa sottolineatoche, dai documenti prodotti nel giudizio di rinvio prosecutorio,risultava pacificamente che l’unico cespite immobiliare delpatrimonio di R.T.A. era stato trasferito con rogito stipulato il7/8/2014 e che, subito dopo, il 19/9/2014, il MISE aveva provvedutoa liquidare il compenso ai commissari liquidatori, i quali avevano poipresentato il rendiconto.9 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/2026Pertanto, risultavano sicuramente avviate le procedure dichiusura, dopo la liquidazione dell’unico bene immobile.8. Va, poi, osservato che l’utilizzo dei nuovi documenti prodottiin sede di giudizio di rinvio prosecutorio è pienamente legittimo.Infatti, da un lato, la produzione di nuovi documenti risulta inlinea con la pronuncia della Corte di cassazione che ha annullato laprecedente decisione della Corte d’appello (per la possibile nuovaistruttoria a seguito di rinvio, in ragione delle disposizioni impartitedalla Cassazione, vedi Cass. n. 17240 del 2023; Cass., 21/2/2007,n. 4096; Cass., 14/6/2006, n. 13719), e, dall’altro i nuovi documentisono relativi a fatti accaduti dopo il giudizio d’appello.Trova dunque applicazione il principio per cui il giudice del rinviopuò prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizionedelle parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettatio prospettabile dalle parti fino a quel momento, quando si tratti difatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quelmomento, non era stata possibile l’allegazione, con l’eccezione chela nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata propriodalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (Cass.,29/10/2018, n. 27343; anche Cass., 11/5/2018, n. 11411; Cass.,18/4/2017, n. 9768; Cass., 30/10/2003, n. 16294; Cass.,27/4/1985, n. 2751).9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrentile spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro10 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13683/2019Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 15794/2026Data pubblicazione 22/05/20268.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente MISE le spese del giudizio di legittimità che siliquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre le spese prenotate adebito.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026.Il Presidente11 RG n. 13683/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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