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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25255/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 maggio 1960 nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 novembre 1975; avverso la sentenza del 28 gennaio 2021, del Tribunale di Modena; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal giudice di pace, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di percosse ascrittole in rubrica perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso tale decisione ricorre la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], articolando tre autonomi motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di norma processuale (in relazione all'art. 6 d.lgs 274 del 2000 e all'art. 192 cod. proc. pen.), si deduce che la corte d'appello avrebbe assolto l'imputato fondando la sua decisione su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, ritenendo erroneamente di applicare l'art. 197-bis cod. proc. pen., pur in assenza di un procedimento connesso e, comunque, senza ascoltare direttamente le parti.

Tanto più che dinanzi al giudice di pace la verbalizzazione sarebbe avvenuta in forma riassuntiva;

2.2. Il secondo motivo, invece, è articolato sotto il profilo della violazione della legge penale ed in particolare dell'art. 581 del codice penale.

Si deduce che la corte territoriale avrebbe argomentato, a sostegno della dichiarata assoluzione, rilevando come la persona offesa non avrebbe riportato né graffi, né lividi, né semplici arrossamenti.

Ma tali circostanze sarebbero solo gli eventuali esiti delle percosse, afferenti, quindi, al diverso reato di lesioni.

Avrebbe, quindi, utilizzato un parametro probatorio calibrato sul reato di lesioni, non utilizzabile per quello di percosse, contestato all'imputato.

2.3. Con il terzo motivo, in ultimo, si deduce una nuova violazione di legge, nella parte in cui la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistenti i tratti della legittima difesa, ricostruendo la dinamica dei fatti alla luce delle sole dichiarazioni dell'imputata e di alcune fotografie, di incerta provenienza, anch'esse prodotte dalla Sassu.

Una ricostruzione, tuttavia, non coerente con quanto descritto nel certificato del pronto soccorso e comunque assunta senza aver sentito personalmente parti e testimoni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, l'istanza (congiunta) di rinvio avanzata dalle parti in ragione della prospettata possibilità di un'eventuale remissione di querela non può essere accolta, atteso che, sopravvenuta l'assoluzione dell'imputata, il giudizio prosegue ai soli fini delle statuizioni civili.

2. Ciò considerato, il primo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile, per l'esame della parte civile, la disciplina prevista nell'art. 210 cod. proc. pen, in ragione della pendenza di reciproci procedimenti in danno l'uno dell'altra, tra imputata e persona offesa; circostanza tempestivamente manifestata prima dell'esame.

Ma ha anche rilevato che la persona offesa, sulle cui dichiarazioni era stata fondata la responsabilità dell'imputata, si era costituita parte civile e, quindi, era stata comunque esaminata alla presenza del suo difensore.

Cosicché l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., non doveva ritenersi necessario, atteso che la scelta di deporre contro l'imputato poteva ritenersi implicita nella stessa costituzione.

Il tribunale, quindi, è giunto all'assoluzione dell'imputata non in ragione di una ipotizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, ma sulla scorta di una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e della individuale attendibilità dei singoli dichiaranti ed in particolare della stessa persona offesa, proprio alla luce della sua costituzione di parte civile.

E sotto tale profilo, quanto alla necessità di una rinnovazione dibattimentale, è sufficiente richiamare il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, RG. in proc.

Troise, Rv. 272430).

In concreto, il tribunale ha dato conto delle specifiche dichiarazioni rese dalla persona offesa, da suo marito e dal figlio; ha ricostruito nel dettaglio le dichiarazioni rese dall'imputato, evidenziando le complessive contraddizioni emerse dall'istruttoria e delle ragioni della ritenuta inattendibilità delle singole dichiarazioni, dando così puntuale ragione delle difformi conclusioni attraverso una motivazione logica e coerente con i dati processuali evidenziati.

Il motivo, quindi, deve essere rigettato.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe argomentato, a sostegno della dichiarata assoluzione, utilizzando un parametro probatorio calibrato sul reato di lesioni, non utilizzabile per quello di percosse, contestato all'imputato.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Il tribunale ha dato atto che, dalle fotografie acquisite, emergerebbe la presenza di significative manifestazioni esteriori di un attacco fisico subito dall'imputata e non già dalla persona offesa.

E tanto sarebbe in aperta contraddizione con le dichiarazioni da quest'ultima e, quindi, con la complessiva ricostruzione della dinamica dei fatti prospettata nella decisione resa dal giudice di pace.

L'argomento, quindi, è stato utilizzato dal tribunale non per escludere la sussistenza del fatto contestato, ma ai soli fini della valutazione di attendibilità della persona offesa.4.

Il terzo motivo è, invece, inammissibile in quanto genericamente formulato e articolato in fatto.

Il ricorrente, infatti, si limita a contestare la ricostruzione della dinamica dei fatti prospettata nella decisione del tribunale e fondata, secondo la difesa, sulle sole dichiarazioni dell'imputata e di alcune fotografie, di incerta provenienza, non coerente con quanto descritto nel certificato del pronto soccorso e comunque assunta senza aver sentito personalmente parti e testimoni.

La censura è generica (in quanto non si confronta con le analitiche argomentazioni offerte dal tribunale) e articolata in fatto (in quanto si risolve in una mera rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata), articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Quindi presuppone una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 maggio 1960 nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 novembre 1975; avverso la sentenza del 28 gennaio 2021, del Tribunale di Modena; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal giudice di pace, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di percosse ascrittole in rubrica perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso tale decisione ricorre la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], articolando tre autonomi motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di norma processuale (in relazione all'art. 6 d.lgs 274 del 2000 e all'art. 192 cod. proc. pen.), si deduce che la corte d'appello avrebbe assolto l'imputato fondando la sua decisione su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, ritenendo erroneamente di applicare l'art. 197-bis cod. proc. pen., pur in assenza di un procedimento connesso e, comunque, senza ascoltare direttamente le parti. Tanto più che dinanzi al giudice di pace la verbalizzazione sarebbe avvenuta in forma riassuntiva; 2.2. Il secondo motivo, invece, è articolato sotto il profilo della violazione della legge penale ed in particolare dell'art. 581 del codice penale. Si deduce che la corte territoriale avrebbe argomentato, a sostegno della dichiarata assoluzione, rilevando come la persona offesa non avrebbe riportato né graffi, né lividi, né semplici arrossamenti. Ma tali circostanze sarebbero solo gli eventuali esiti delle percosse, afferenti, quindi, al diverso reato di lesioni. Avrebbe, quindi, utilizzato un parametro probatorio calibrato sul reato di lesioni, non utilizzabile per quello di percosse, contestato all'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, in ultimo, si deduce una nuova violazione di legge, nella parte in cui la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistenti i tratti della legittima difesa, ricostruendo la dinamica dei fatti alla luce delle sole dichiarazioni dell'imputata e di alcune fotografie, di incerta provenienza, anch'esse prodotte dalla Sassu. Una ricostruzione, tuttavia, non coerente con quanto descritto nel certificato del pronto soccorso e comunque assunta senza aver sentito personalmente parti e testimoni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, l'istanza (congiunta) di rinvio avanzata dalle parti in ragione della prospettata possibilità di un'eventuale remissione di querela non può essere accolta, atteso che, sopravvenuta l'assoluzione dell'imputata, il giudizio prosegue ai soli fini delle statuizioni civili. 2. Ciò considerato, il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile, per l'esame della parte civile, la disciplina prevista nell'art. 210 cod. proc. pen, in ragione della pendenza di reciproci procedimenti in danno l'uno dell'altra, tra imputata e persona offesa; circostanza tempestivamente manifestata prima dell'esame. Ma ha anche rilevato che la persona offesa, sulle cui dichiarazioni era stata fondata la responsabilità dell'imputata, si era costituita parte civile e, quindi, era stata comunque esaminata alla presenza del suo difensore. Cosicché l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., non doveva ritenersi necessario, atteso che la scelta di deporre contro l'imputato poteva ritenersi implicita nella stessa costituzione. Il tribunale, quindi, è giunto all'assoluzione dell'imputata non in ragione di una ipotizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, ma sulla scorta di una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e della individuale attendibilità dei singoli dichiaranti ed in particolare della stessa persona offesa, proprio alla luce della sua costituzione di parte civile. E sotto tale profilo, quanto alla necessità di una rinnovazione dibattimentale, è sufficiente richiamare il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, RG. in proc. Troise, Rv. 272430). In concreto, il tribunale ha dato conto delle specifiche dichiarazioni rese dalla persona offesa, da suo marito e dal figlio; ha ricostruito nel dettaglio le dichiarazioni rese dall'imputato, evidenziando le complessive contraddizioni emerse dall'istruttoria e delle ragioni della ritenuta inattendibilità delle singole dichiarazioni, dando così puntuale ragione delle difformi conclusioni attraverso una motivazione logica e coerente con i dati processuali evidenziati. Il motivo, quindi, deve essere rigettato. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe argomentato, a sostegno della dichiarata assoluzione, utilizzando un parametro probatorio calibrato sul reato di lesioni, non utilizzabile per quello di percosse, contestato all'imputato. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Il tribunale ha dato atto che, dalle fotografie acquisite, emergerebbe la presenza di significative manifestazioni esteriori di un attacco fisico subito dall'imputata e non già dalla persona offesa. E tanto sarebbe in aperta contraddizione con le dichiarazioni da quest'ultima e, quindi, con la complessiva ricostruzione della dinamica dei fatti prospettata nella decisione resa dal giudice di pace. L'argomento, quindi, è stato utilizzato dal tribunale non per escludere la sussistenza del fatto contestato, ma ai soli fini della valutazione di attendibilità della persona offesa.4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile in quanto genericamente formulato e articolato in fatto. Il ricorrente, infatti, si limita a contestare la ricostruzione della dinamica dei fatti prospettata nella decisione del tribunale e fondata, secondo la difesa, sulle sole dichiarazioni dell'imputata e di alcune fotografie, di incerta provenienza, non coerente con quanto descritto nel certificato del pronto soccorso e comunque assunta senza aver sentito personalmente parti e testimoni. La censura è generica (in quanto non si confronta con le analitiche argomentazioni offerte dal tribunale) e articolata in fatto (in quanto si risolve in una mera rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata), articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Quindi presuppone una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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