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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 38242/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAèto avviso alle pai-Ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Procuratore Generale.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata.

Il ricorso è inammissibile sia perché è stato sottoscritto solo dalla imputata, sia perché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d so i Roma, il 11 maggio 2021 Il cons liere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAèto avviso alle pai-Ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata. Il ricorso è inammissibile sia perché è stato sottoscritto solo dalla imputata, sia perché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così d so i Roma, il 11 maggio 2021 Il cons liere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38242/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris