CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndro, rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoLorenzo [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazion.5062/2022 depositata il 15/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 10120/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17892/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 03/06/2026Rosanna Angarano