CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 01733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 21 settembre 2018, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Danilo del reato di estorsione aggravata perché il fatto non sussiste. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi strutturali del delitto di estorsione. Secondo il PG ricorrente, l'assoluzione di CORAPI Francesco, che, nell'imputazione risultava essere il soggetto da cui proveniva la minaccia silente derivante dal vincolo associativo reso noto alle parti offese, non determinerebbe alcuna conseguenza in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] perché la contestazione medesima prospettava anche la presenza anche di soggetti ignoti. Per altro verso, il carattere assolutamente ingiustificato dell'assunzione, il collegamento con precedenti furti avvenuti ai danni della società interessata e la mancata rinnovazione del rapporto all'esito della uccisione del padre dell'imputato dimostrerebbero il carattere coatto dell'assunzione e la natura estorsiva della condotta. 3. Con memoria depositata via PEC la difesa dell'imputato ha offerto una dettagliata ricostruzione del contenuto delle testimonianze raccolte in sede di istruttoria dibattimentale evidenziando la mancanza degli elementi strutturali del delitto contestato e ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del PM. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La formulazione del ricorso non si confronta con alcuno specifico passaggio della motivazione del provvedimento impugnato e si limita a proporre una diretta interpretazione degli elementi istruttori e una diversa valutazione degli stessi. 2.1. L'apparato motivazionale del provvedimento impugnato evidenzia correttamente la mancanza di alcuna dichiarazione delle persone offese in relazione alla presenza di alcun soggetto che avesse operato pressioni o avanzato richieste, l'impossibilità di stabilire se tali richieste vi fossero effettivamente state, il carattere del tutto apodittico delle valutazioni del in ordine alla necessità dell'assunzione a motivi della cessazione. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.3. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così d • in Roma, il 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sig