CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis, comma, 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il detto reato piuttosto che per l'ipotesi di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. (assumendo che la Corte di merito avrebbe ritenuto assertivamente che l'imputato abbia partecipato alla contraffazione del documento), è manifestamente infondato perché in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui «integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il