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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01894/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. 31078/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021n. 31078sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 avverso il DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 794/2020 depositato il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio definito con decreto n . 1550/2018 con il quale in sede di un primo rinvio della suprema Corte di Cassazione il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di euro 2000 in favore di ciascuno deiricorrenti e alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 27 per spese vive euro 250 per compensi professionali della fase monitoria ed euro 900 per il giudizio di legittimità oltre iva e cassa ed euro 162.000 per spese riferite ai bolli.

2. I precedenti gradi di giudizio possono così riassumersi: -con Decreto n. 1090/2015, depositato il 10/7/2015, la Corte di Appello di Perugia rigettava la domanda di equa riparazione dei ricorrenti; contro tale Decretoi ricorrenti proponevano opposizione, ex art. 5 ter, Legge n. 89/2001; con decreto n.

R.G. 1226/2015, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione, confermava il decretoopposto, e dichiaravaintegralmente compensate, tra le parti, le spese di lite; avverso detta decisione, i ricorrenti ricorrevano alla Suprema Corte di Cassazione; la Corte di legittimità, con ordinanza n. 24189/2017, depositata il 13/10/2017, accoglieva il ricorso, e cassava il Decreto impugnato “ con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione “; Ric. 2021n. 31078sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 - i ricorrenti , con ricorso depositato il 13/12/2017, riassumevano quindi il giudizio, ex art. 392 c.p.c., dinanzi alla Corte territoriale umbra, la quale, con decreto n. 1550/2018 (

V. G. n. 1139/2017 ), depositato il 18/5/2018, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascunodi loro, della somma di € 2.000,00, oltre interessi, nonché delle spese di lite, poste a carico dell’amministrazione soccombente, e liquidate complessivamente in € 250,00 per la fase monitoria ed € 900,00 per il giudizio di legittimità; oltre rimborso forfettario, Iva e CI nonché € 162,00 per spese riferite ai bolli ; - contro tale decreto , i ricorrenti proponevano n uovamente ricorso di legittimità, con due motivi di impugnazione, censurando rispettivamente la pronuncia impugnata per l’erronea liquidazione delle spese; - la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16512/2020, depositata il 31/7/2020 ( n.

R.G. 34401/2018), accoglieva il primo motivo di ricorso e, rigettato il secondo e cassato il decreto impugnato rinviava alla stessa Corte di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; i ricorrenti, con ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riassumevano quindi il giudizio, ex art. 392 c.p.c., dinanzi alla Corte territoriale umbra, la quale, con il decreto in questa sede impugnato (n. 794/2020), e ferme le altre statuizioni, non oggetto di impugnazione, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, con distrazione ex art. 93 c.p.c., “ delle spese di lite: -del giudizio di opposizione primo grado n. 1226/2015 V.G., liquidate in Euro 915,00 per compensi professionali; -del giudizio di rinvio n. 1339/2017, liquidate in Euro 27,00 per Ric. 2021n. 31078sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 anticipazioni e Euro 915,00 per compensi professionali; - del secondo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 27,00 per spese e Euro 322,50 per compensi professionali; -del presente giudizio di rinvio n. 794/2020, liquidate in Euro 27,00 per spese e Euro 235,00 per compensi professionali.

Il tutto, maggiorato di IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi “ .

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di un motivo di ricorso.

4. Il M inistero della giustizia si è costituito tardivamente chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

5. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha nno insist ito nell a richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 10 e 91, cod. proc. civ.; art. 2233, secondo comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, e d.m. n. 37/2018.

Il decreto impugnato ha liquida to le spese processuali del secondo giudizio di legittimità nonché del giudizio di rinvio assumendo che per entrambe le fasi il valore della controversia doveva rientrare nel primo scaglione fino a € 1.100, e le ha quantificate in € 322,50 per il primo ed€ 235 per il secondo.

Secondo il ricorrente il secondo giudizio di legittimità rientrava in un altro scaglione della tabella perché aveva ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione e del primo Ric. 2021n. 31078sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 giudizio di rinvio.

Infatti, all'esito dell'accoglimento integrale tali spese erano state liquidate in complessivi € 1830.

Di conseguenza, i relativi “minimi“ tariffari non sono pari ad appena euro 322,50, come statuito dal decreto impugnato: ma, utilizzando la Tabella n. 13 del D.M. n. 55/2014 e considerando le stesse fasi liquidate dal medesimo decretoa quo, sono invece pari ad € Euro 337,50, per la fase di studio ; Euro 370,00, per la fase introduttiva; € 185,00, per la fase decisionale, il tutto per un totale di € 892,50 ( € 337,50 + € 370,00 + € 185,00).

Allo stesso modoper le spese del grado di rinvio rideterminate in relazione all’intero giudizio e quantifica te in misura complessivamente pari ad € 2.152,50.

Sicché il valore di riferimento della controversia, in relazione anche al grado di rinvio sopra riportato è ricompreso nello scaglione da € 1.100.01 ad € 5.200,00 e i relativi minimi tariffari non sono pari ad appena euro 235,00, come statuito dal decreto impugnato: ma, utilizzando la Tabella n. 12 del D.M. n. 55/2014 sono pari ad € 255,00, per la fase di studio,€ 255,00, per la fase introduttiva ed € 405,00, per la fase decisionale,il tutto per un totale di € 915,00 (€ 255,00 + € 255,00 + € 405,00).

In definitiva, applicando le tariffe minime di cui alle rispettive Tabelle n. 13 e n. 12 e tenuto conto del valore della controversia da € 1.100,01 ad € 5.200,00, le spese dei due gradi sopra evidenziati d evono essere liquidate in misura pari complessivamente ad euro 1.807,50 (€ 892,50 + € 915,00), e non a soli € 557,50 (€ 322,50 + € 235,00), come liquidati dal decreto impugnato.

2. Il motivo di ricorso è fondato.

Ric. 2021n. 31078sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che il valore della causa del precedente giudizio di legittimità e del conseguente giudizio di rinvio rientrasse nella tabella del d.m. n. 55 del 2014 fino a € 1100 senza tener conto che oggetto della controversia erano le spese del giudizio che, tenuto conto anche di quelle del giudizio di legittimità superavano il valore di 1.100 euro.

Il motivo di ricorso, pertanto deve essere accolto, il decreto della Corte d'Appello cassato e non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito liquidando: i compensi minimi di cui alle tabell e 12 e 13 allegat e al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa da € 1.100,01 a € 5.200,00, pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, D.M. n. 55 del 2014, in misura pari a Euro 1.807,50 (€ 892,50 + € 915,00)come richiesto dai ricorrenti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

3. In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa –nei limiti di cui in motivazione -il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 794/2020 depositato il 10/06/2021 e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratisi distrattario, dell’importo di euro 1.807,50 (€ 892,50 + Ric. 2021n. 31078sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 € 915,00per i precedenti giudizi di cassazione e di rinvio), oltre a €. 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna, inoltre il Minister o della Giustizia a rimborsare in favore dei ricorrent i le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 939,00 per compensi, di cui € 200,00 per es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. 31078/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021n. 31078sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 avverso il DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 794/2020 depositato il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio definito con decreto n . 1550/2018 con il quale in sede di un primo rinvio della suprema Corte di Cassazione il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di euro 2000 in favore di ciascuno deiricorrenti e alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 27 per spese vive euro 250 per compensi professionali della fase monitoria ed euro 900 per il giudizio di legittimità oltre iva e cassa ed euro 162.000 per spese riferite ai bolli. 2. I precedenti gradi di giudizio possono così riassumersi: -con Decreto n. 1090/2015, depositato il 10/7/2015, la Corte di Appello di Perugia rigettava la domanda di equa riparazione dei ricorrenti; contro tale Decretoi ricorrenti proponevano opposizione, ex art. 5 ter, Legge n. 89/2001; con decreto n. R.G. 1226/2015, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione, confermava il decretoopposto, e dichiaravaintegralmente compensate, tra le parti, le spese di lite; avverso detta decisione, i ricorrenti ricorrevano alla Suprema Corte di Cassazione; la Corte di legittimità, con ordinanza n. 24189/2017, depositata il 13/10/2017, accoglieva il ricorso, e cassava il Decreto impugnato “ con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione “; Ric. 2021n. 31078sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 - i ricorrenti , con ricorso depositato il 13/12/2017, riassumevano quindi il giudizio, ex art. 392 c.p.c., dinanzi alla Corte territoriale umbra, la quale, con decreto n. 1550/2018 ( V. G. n. 1139/2017 ), depositato il 18/5/2018, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascunodi loro, della somma di € 2.000,00, oltre interessi, nonché delle spese di lite, poste a carico dell’amministrazione soccombente, e liquidate complessivamente in € 250,00 per la fase monitoria ed € 900,00 per il giudizio di legittimità; oltre rimborso forfettario, Iva e CI nonché € 162,00 per spese riferite ai bolli ; - contro tale decreto , i ricorrenti proponevano n uovamente ricorso di legittimità, con due motivi di impugnazione, censurando rispettivamente la pronuncia impugnata per l’erronea liquidazione delle spese; - la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16512/2020, depositata il 31/7/2020 ( n. R.G. 34401/2018), accoglieva il primo motivo di ricorso e, rigettato il secondo e cassato il decreto impugnato rinviava alla stessa Corte di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; i ricorrenti, con ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riassumevano quindi il giudizio, ex art. 392 c.p.c., dinanzi alla Corte territoriale umbra, la quale, con il decreto in questa sede impugnato (n. 794/2020), e ferme le altre statuizioni, non oggetto di impugnazione, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, con distrazione ex art. 93 c.p.c., “ delle spese di lite: -del giudizio di opposizione primo grado n. 1226/2015 V.G., liquidate in Euro 915,00 per compensi professionali; -del giudizio di rinvio n. 1339/2017, liquidate in Euro 27,00 per Ric. 2021n. 31078sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 anticipazioni e Euro 915,00 per compensi professionali; - del secondo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 27,00 per spese e Euro 322,50 per compensi professionali; -del presente giudizio di rinvio n. 794/2020, liquidate in Euro 27,00 per spese e Euro 235,00 per compensi professionali. Il tutto, maggiorato di IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi “ . 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di un motivo di ricorso. 4. Il M inistero della giustizia si è costituito tardivamente chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 5. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha nno insist ito nell a richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 10 e 91, cod. proc. civ.; art. 2233, secondo comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, e d.m. n. 37/2018. Il decreto impugnato ha liquida to le spese processuali del secondo giudizio di legittimità nonché del giudizio di rinvio assumendo che per entrambe le fasi il valore della controversia doveva rientrare nel primo scaglione fino a € 1.100, e le ha quantificate in € 322,50 per il primo ed€ 235 per il secondo. Secondo il ricorrente il secondo giudizio di legittimità rientrava in un altro scaglione della tabella perché aveva ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione e del primo Ric. 2021n. 31078sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 giudizio di rinvio. Infatti, all'esito dell'accoglimento integrale tali spese erano state liquidate in complessivi € 1830. Di conseguenza, i relativi “minimi“ tariffari non sono pari ad appena euro 322,50, come statuito dal decreto impugnato: ma, utilizzando la Tabella n. 13 del D.M. n. 55/2014 e considerando le stesse fasi liquidate dal medesimo decretoa quo, sono invece pari ad € Euro 337,50, per la fase di studio ; Euro 370,00, per la fase introduttiva; € 185,00, per la fase decisionale, il tutto per un totale di € 892,50 ( € 337,50 + € 370,00 + € 185,00). Allo stesso modoper le spese del grado di rinvio rideterminate in relazione all’intero giudizio e quantifica te in misura complessivamente pari ad € 2.152,50. Sicché il valore di riferimento della controversia, in relazione anche al grado di rinvio sopra riportato è ricompreso nello scaglione da € 1.100.01 ad € 5.200,00 e i relativi minimi tariffari non sono pari ad appena euro 235,00, come statuito dal decreto impugnato: ma, utilizzando la Tabella n. 12 del D.M. n. 55/2014 sono pari ad € 255,00, per la fase di studio,€ 255,00, per la fase introduttiva ed € 405,00, per la fase decisionale,il tutto per un totale di € 915,00 (€ 255,00 + € 255,00 + € 405,00). In definitiva, applicando le tariffe minime di cui alle rispettive Tabelle n. 13 e n. 12 e tenuto conto del valore della controversia da € 1.100,01 ad € 5.200,00, le spese dei due gradi sopra evidenziati d evono essere liquidate in misura pari complessivamente ad euro 1.807,50 (€ 892,50 + € 915,00), e non a soli € 557,50 (€ 322,50 + € 235,00), come liquidati dal decreto impugnato. 2. Il motivo di ricorso è fondato. Ric. 2021n. 31078sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che il valore della causa del precedente giudizio di legittimità e del conseguente giudizio di rinvio rientrasse nella tabella del d.m. n. 55 del 2014 fino a € 1100 senza tener conto che oggetto della controversia erano le spese del giudizio che, tenuto conto anche di quelle del giudizio di legittimità superavano il valore di 1.100 euro. Il motivo di ricorso, pertanto deve essere accolto, il decreto della Corte d'Appello cassato e non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito liquidando: i compensi minimi di cui alle tabell e 12 e 13 allegat e al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa da € 1.100,01 a € 5.200,00, pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, D.M. n. 55 del 2014, in misura pari a Euro 1.807,50 (€ 892,50 + € 915,00)come richiesto dai ricorrenti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 3. In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa –nei limiti di cui in motivazione -il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 794/2020 depositato il 10/06/2021 e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratisi distrattario, dell’importo di euro 1.807,50 (€ 892,50 + Ric. 2021n. 31078sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 € 915,00per i precedenti giudizi di cassazione e di rinvio), oltre a €. 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna, inoltre il Minister o della Giustizia a rimborsare in favore dei ricorrent i le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 939,00 per compensi, di cui € 200,00 per es
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