CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17914/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, la quale ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto ex artt. 110, 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1.32) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Assume il difensore che il Tribunale del riesame ha ravvisato la gravità indiziaria sulla base di un unico indizio, ossia la disponibilità dello Spadoni a ricevere pacchi presso il proprio domicilio, pur essendo inconsapevole del loro contenuto, come affermato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, essendosi limitato a fare un favore a un amico e collega. Gli ulteriori elementi indicati dal Tribunale sarebbero del tutto erronei ed illogicamente valutati, in quanto: 1) l'acquisto, mediante bonifico, da parte dello Spadoni nel 2016, di 500 gr. di 3-mmc sempre per conto dell'amico [OSCURATO:PERSONA] riguarda una sostanza che è stata inserita nella tabella I solo con decreto ministeriale del 29 dicembre 2020; 2) la circostanza che lo Spadoni non si sia insospettA del nominativo fittizio e del numero di cellulare fittizio apposto sulle confezioni destinate al suo domicilio è contrastata dal fatto che lo Spadoni non ha mai ricevuto i pacchi in questione; 3) le istruzioni apposte sul campanello per i corrieri sono del tutto legittime e, anzi, dimostrerebbero la buona fede dello Spadoni. 3. Il ricorso è fondato. 4. La materialità dei fatti non è oggetto di contestazione. Secondo quanto accertato dal Tribunale, nell'ambito di più vaste indagini, che presero avvio a cavallo tra il 2017 e il 2018, relative all'importazione, inizialmente dalla Germania e dalla Polonia, di ingenti quantitativi di GBL, la cd. "droga dello stupro", verso la fine di novembre del 2019 la p.g. verificò una particolare modalità operativa utilizzata da alcuni soggetti residenti nel nord Italia (in particolare, nelle città di Bologna e di Pavia), attivi nell'importazione dalla Cina di ingenti quantitativi di quella sostanza, particolarità consistente nell'utilizzo di nominativi fittizi per il recapito e nel ricorso a diverse modalità di pagamento delle forniture. In tale contesto, a seguito dell'analisi delle comunicazioni intercorse tra i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 10 gennaio 2020 la polizia individuò presso lo spedizioniere un pacco proveniente da [OSCURATO:PERSONA], "mittente [OSCURATO:PERSONA] Ltd", destinatario "[OSCURATO:PERSONA], via Roveretolo n. 11 Bologna - 40131 - [OSCURATO:TELEFONO]", al cui interno furono rinvenuti cinque flaconi contenenti complessivamente 2.750 ml di GBL, da cui sono ricavabili 5.075 dosi medie. Alcuni giorni dopo, il 4 febbraio 2020, la polizia procedette al sequestro di un altro pacco proveniente dalla Cina, con destinatario sempre "[OSCURATO:PERSONA], via Roveretolo n. 11 Bologna - 40131 - [OSCURATO:TELEFONO]", al cui interno vi era altri cinque flaconi, contenenti 2.750 ml di GBL, da cui sono ricavabili 5.075 dosi medie. 5. Ciò posto, il Tribunale ha rigettato le argomentazioni difensive, qui riproposte, tese a contestare la sussistenza della gravità indiziaria sotto il profilo della mancanza di dolo, avendo lo Spadoni riferito di aver fatto un piacere al Graziadio, che ben conosceva essendo suo amico, e, quindi, di ignorare il reale contenuto dei pacchi, ha fatto leva su tre ordini di considerazioni (p. 5 del provvedimento impugnato), osservando che: 1) già nel 2016 lo Spadoni aveva personalmente ordinato e pagato mediante bonifico una fornitura di 500 gr. di 3- MMC; 2) sui pacchi sequestrati era indicato il nominativo fil:tizio di [OSCURATO:PERSONA], collegato a un numero telefonico parimenti fittizio, associato all'indirizzo effettivo dello Spadoni; 3) sul citofono erano indicate apposite istruzioni per i corrieri. 6. Si tratta di una motivazione che si fonda su elemento equivoci, tali da non integrare, anche ove valutati congiuntamente, il requisito richiesto dall'art. 273, comma 1, cod. proc. proc. in quanto: 1) l'episodio del 2016 non solo è di tre anni antecedente al fatto per cui è causa ma, a quell'epoca, la sostanza acquistata era del tutto lecita, essendo stata inserita nella tabella I allegata al d.P.R. 309 del 1990 con decreto ministeriale del 29 dicembre 2020; 2) con riferimento all'indicazione di un nominativo e di un numero di telefoni fittizi sui pacchi, elementi che certamente possono assumere valenza indiziaria, il Tribunale non si è misurato criticamente cori la doglianza difensiva, secondo cui detti pacchi furono intercettati dalla polizia prima della consegna allo Spadoni; 3) l'apposizione sul citofono di particolari istruzioni per i corrieri appare un elemento, per come rappresentato nel provvedimento impugnato, del tutto indifferente. 7. Non potendo questa Corte provvedere ad emendare le censurate lacune motivazionali, implicando valutazioni - anche di natura logica ma - aventi carattere fattuale, si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in ordine alla sussistenza della gravità indiziarla. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Così deciso il 07/04/2022.