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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32213/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Rilevato che la difesa, con il primo motivo di ricorso contesta l'affermazione di penale responsabilità del proprio assistito, deducendo la violazione degli artt. 521 e 597 cod. proc. pen.; con il secondo motivo di ricorso si duole dell'erronea applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

Letta l'articolata memoria depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, ha precisato:

1. Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a sostegno della responsabilità dell'imputato sono state introdotte per la prima volta dai giudici di appello e sono volte ad eludere le contestazioni elevate dalla difesa in ordine al corretto funzionamento dell'etilometro;

2. La Corte di merito ha modificato il momento consumativo del reato, anticipando il suo perfezionamento all'atto dei presunti rifiuti verbali opposti dall'imputato alla sottoposizione all'alcoltest;

3. Dei rifiuti di cui si dice in sentenza non vi è traccia nell'imputazione formalizzata a carico del ricorrente, di qui la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra il decisum e l'oggetto della contestazione, in cui si fa riferimento a "svariati, insufficienti, tentativi di insufflaggio";

4. La Corte di merito nel pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ha fatto erroneo riferimento alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

I rilievi promossi nel ricorso sono inammissibili.

Le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; in punto di responsabilità, i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione.

Al riguardo rilevano le dichiarazioni del teste qualificato [OSCURATO:PERSONA] (riportate in nota a pag. 4 della sentenza).

Il verbalizzante, si legge in motivazione, nel descrivere in modo dettagliato la dinamica dei fatti, ha precisato che, all'arrivo della pattuglia dotata di etilometro, l'imputato, che pure era stato invitato a sottoporsi all'alcoltest, rifiutò più volte, tentando anche di accendere il motore dell'auto per allontanarsi; in seguito, convinto dalla compagna presente, a soffiare nell'apparecchio, effettuò più tentativi, assolutamente inidonei, simulando l'atto di soffiare.

Alla stregua di tali risultanze, La Corte d'appello ha validamente sostenuto come il reato fosse venuto in essere già all'atto del rifiuto verbalmente opposto dall'imputato a sottoporsi alle prove.

Tale ricostruzione è conforme al dettato normativo, nel quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la natura di reato istantaneo.

Le doglianze difensive riguardanti il mancato accertamento del corretto funzionamento dell'apparecchiatura in dotazione ai verbalizzanti, come sostenuto condivisibilmente dalla Corte di merito, si appalesano irrilevanti nella economia della vicenda, avendo il ricorrente, con il comportamento serbato, ampiamente descritto in motivazione, opposto un inequivocabile rifiuto alla richiesta di sottoposizione all'alcoltest, rifiuto dapprima comunicato verbalmente e poi concretizzatosi in un comportamento ostruzionistico.

Del pari manifestamente infondata è la prospettazione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., non essendo intervenuto in sentenza alcun mutamento del contenuto dell'addebito mosso all'imputato. 2Quanto al secondo motivo di ricorso, il diniego dell'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è assistito da conferente giustificazione, non censurabile in questa sede, avendo la Corte di merito posto in evidenza come il ricorrente fosse gravato da altri precedenti condanne riguardanti la violazione di norme del codice della strada.

Trattasi di pertinente e congrua motivazione, conforme ai principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396:"La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.").

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa, con il primo motivo di ricorso contesta l'affermazione di penale responsabilità del proprio assistito, deducendo la violazione degli artt. 521 e 597 cod. proc. pen.; con il secondo motivo di ricorso si duole dell'erronea applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Letta l'articolata memoria depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, ha precisato: 1. Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a sostegno della responsabilità dell'imputato sono state introdotte per la prima volta dai giudici di appello e sono volte ad eludere le contestazioni elevate dalla difesa in ordine al corretto funzionamento dell'etilometro; 2. La Corte di merito ha modificato il momento consumativo del reato, anticipando il suo perfezionamento all'atto dei presunti rifiuti verbali opposti dall'imputato alla sottoposizione all'alcoltest; 3. Dei rifiuti di cui si dice in sentenza non vi è traccia nell'imputazione formalizzata a carico del ricorrente, di qui la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra il decisum e l'oggetto della contestazione, in cui si fa riferimento a "svariati, insufficienti, tentativi di insufflaggio"; 4. La Corte di merito nel pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ha fatto erroneo riferimento alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. I rilievi promossi nel ricorso sono inammissibili. Le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; in punto di responsabilità, i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione. Al riguardo rilevano le dichiarazioni del teste qualificato [OSCURATO:PERSONA] (riportate in nota a pag. 4 della sentenza). Il verbalizzante, si legge in motivazione, nel descrivere in modo dettagliato la dinamica dei fatti, ha precisato che, all'arrivo della pattuglia dotata di etilometro, l'imputato, che pure era stato invitato a sottoporsi all'alcoltest, rifiutò più volte, tentando anche di accendere il motore dell'auto per allontanarsi; in seguito, convinto dalla compagna presente, a soffiare nell'apparecchio, effettuò più tentativi, assolutamente inidonei, simulando l'atto di soffiare. Alla stregua di tali risultanze, La Corte d'appello ha validamente sostenuto come il reato fosse venuto in essere già all'atto del rifiuto verbalmente opposto dall'imputato a sottoporsi alle prove. Tale ricostruzione è conforme al dettato normativo, nel quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la natura di reato istantaneo. Le doglianze difensive riguardanti il mancato accertamento del corretto funzionamento dell'apparecchiatura in dotazione ai verbalizzanti, come sostenuto condivisibilmente dalla Corte di merito, si appalesano irrilevanti nella economia della vicenda, avendo il ricorrente, con il comportamento serbato, ampiamente descritto in motivazione, opposto un inequivocabile rifiuto alla richiesta di sottoposizione all'alcoltest, rifiuto dapprima comunicato verbalmente e poi concretizzatosi in un comportamento ostruzionistico. Del pari manifestamente infondata è la prospettazione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., non essendo intervenuto in sentenza alcun mutamento del contenuto dell'addebito mosso all'imputato. 2Quanto al secondo motivo di ricorso, il diniego dell'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è assistito da conferente giustificazione, non censurabile in questa sede, avendo la Corte di merito posto in evidenza come il ricorrente fosse gravato da altri precedenti condanne riguardanti la violazione di norme del codice della strada. Trattasi di pertinente e congrua motivazione, conforme ai principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396:"La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen."). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichia P.Q.M
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