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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 36470/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/santite le conclusioni del PG Ei/cRi2 QA.,1 okecLe4 p 2,'5261.0 dee 2e'c.--1.-vi-n' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 18.12.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato, con decorrenza ex tunc, l'affidamento in prova al servizio sociale così detto terapeutico disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dello stesso Tribunale.

In data 21.11.2020 Valeri era stato trovato nella detenzione di due chilogrammi di cocaina, fatto che era anche significativo di consolidati rapporti con la criminalità organizzata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. nonché carenza e illogicità della motivazione, con riferimento all'applicazione della revoca ex tunc.

Il Tribunale avrebbe considerato esclusivamente la gravità della violazione trascurando gli altri parametri che l'interpretazione dell'istituto impone.

In particolare, il condannato era stato sottoposto per circa due anni alle prescrizioni della misura, anche in regime residenziale e semiresidenziale, con significativa adesione al programma terapeutico, come certificato da relazione della comunità terapeutica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

Incontestata la decisione di revoca della misura alternativa, il ricorso ha censurato la decisione di stabilire la decorrenza della revoca sin dall'inizio dell'esecuzione della misura.

Sul punto, è consolidato l'orientamento secondo il quale, al fine di determinare la decorrenza della revoca della misura alternativa, va considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474).

Nel caso in esame l'ordinanza ha correttamente applicato il menzionato principio di diritto, fondando la decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca sul rilievo che il fatto, in sé assai grave, era anche significativo di effettivi rapporti con la criminalità organizzata mantenuti nel tempo, circostanza che, a sua volta, dava conto della strumentalità della apparente adesione al programma terapeutico.

L'ordinanza, dunque, ha tenuto conto dell'andamento positivo, sino alla data del reato, della misura in atto, ma ha ritenuto che si trattasse di adesione solo formale al programma terapeutico, come rivelato dalla gravità del reato commesso.

Di conseguenza, e senza alcun "automatismo revocatorio" lamentato dal ricorrente, è stata disposta la decorrenza ex tunc della misura.

Va dunque respinto il ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29 aprile 2021.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/santite le conclusioni del PG Ei/cRi2 QA.,1 okecLe4 p 2,'5261.0 dee 2e'c.--1.-vi-n' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 18.12.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato, con decorrenza ex tunc, l'affidamento in prova al servizio sociale così detto terapeutico disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dello stesso Tribunale. In data 21.11.2020 Valeri era stato trovato nella detenzione di due chilogrammi di cocaina, fatto che era anche significativo di consolidati rapporti con la criminalità organizzata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. nonché carenza e illogicità della motivazione, con riferimento all'applicazione della revoca ex tunc. Il Tribunale avrebbe considerato esclusivamente la gravità della violazione trascurando gli altri parametri che l'interpretazione dell'istituto impone. In particolare, il condannato era stato sottoposto per circa due anni alle prescrizioni della misura, anche in regime residenziale e semiresidenziale, con significativa adesione al programma terapeutico, come certificato da relazione della comunità terapeutica. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. Incontestata la decisione di revoca della misura alternativa, il ricorso ha censurato la decisione di stabilire la decorrenza della revoca sin dall'inizio dell'esecuzione della misura. Sul punto, è consolidato l'orientamento secondo il quale, al fine di determinare la decorrenza della revoca della misura alternativa, va considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474). Nel caso in esame l'ordinanza ha correttamente applicato il menzionato principio di diritto, fondando la decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca sul rilievo che il fatto, in sé assai grave, era anche significativo di effettivi rapporti con la criminalità organizzata mantenuti nel tempo, circostanza che, a sua volta, dava conto della strumentalità della apparente adesione al programma terapeutico. L'ordinanza, dunque, ha tenuto conto dell'andamento positivo, sino alla data del reato, della misura in atto, ma ha ritenuto che si trattasse di adesione solo formale al programma terapeutico, come rivelato dalla gravità del reato commesso. Di conseguenza, e senza alcun "automatismo revocatorio" lamentato dal ricorrente, è stata disposta la decorrenza ex tunc della misura. Va dunque respinto il ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 aprile 2021. Il C