CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12925/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DI Data pubblicazione 22/04/2022 CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito l'Avvocato; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 4.775.270,14 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di ratei di indennità di occupazione di immobile ed oneri accessori. Il Tribunale adito revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Ministero al pagamento della somma di Euro 2.265.699,94. Avverso detta sentenza propose appello il Ministero. 2. Con sentenza di data 24 febbraio 2017 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello e rigettò la domanda. Premise la corte territoriale che non vi era incertezza assoluta rispetto alle domande proposte dal Ministero in quanto l’appello tendeva ad ottenere la riforma della sentenza nel senso del disconoscimento del diritto dell’appellata ad ottenere l’importo di cui alla condanna di primo grado. Osservò quindi che la società non aveva provato l’esistenza del contratto di locazione in forma scritta, secondo quanto prescritto ad substantiam per i contratti stipulati dalla PA, e che le trattative in corso non erano sfociate nella conclusione dell’accordo, con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il diritto dell’appellata di pretendere la maggiorazione dei canoni di indennità di occupazione sulla base del parere dell’Agenzia del Demanio dl 7 marzo 2007. Aggiunse, con riferimento agli oneri accessori per servizi di portierato per Euro 50.905,22, che non era stato specificato in alcun modo come tali servizi fossero stati prestati, e che era stata prodotta solo una fattura. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 18583/2019 3. Propose ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 638/2022Numero di raccolta generale 12925/2022 ordinanza n. 32366 del 13 dicembre del 2018 la Corte di Data pubblicazione 22/04/2022 Cassazione dichiarò l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata. 4. Ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. Il Procuratore Generale ha presentato le conclusioni scritte. E’ stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Con l’unico articolato motivo si denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis e 395 n.4 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che era stata depositata, spillata alla copia autentica della sentenza, la relata di notifica telematica, sebbene non autenticata, come si evince dalle seguenti circostanze: nel ricorso per cassazione a pag. 29 si leggeva «si deposita: 1) copia autentica della sentenza della Corte di appello di Roma notificata in data 28.2.2017»; la proposta del relatore era nel senso dell’inammissibilità e non dell’improcedibilità del ricorso; la controparte non aveva sollevato alcuna eccezione sul punto. Aggiunge che, alla luce di Cass. Sez. U. n. 8312 del 2019, la non contestazione circa l’autenticità della sentenza impugnata e circa la relazione di notifica, in uno con la conferma da parte del controricorrente dell’avvenuta notifica in data 28 febbraio 2017, costituiscono elementi tali da escludere la affermata improcedibilità del ricorso. 1.1. Il motivo è infondato. Va premesso che in caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 18583/2019 essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che Numero sezionale 638/2022Numero di raccolta generale 12925/2022 avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi Data pubblicazione 22/04/2022 dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte (Cass. n. 10517 del 2015). Nell’originario ricorso era contenuta la seguente menzione: «si deposita: 1) copia autentica della sentenza della Corte di appello di Roma notificata in data 28.2.2017». Trattasi di riferimento che non assolve l’onere probatorio incombente sul ricorrente in quanto si afferma il deposito della copia autentica della sentenza, ma non anche della relazione di notificazione. Peraltro, proprio la precisazione del ricorrente secondo cui sarebbe stata depositata la relazione di notifica telematica non autentica contraddice il riferimento in questione il quale, ove si ritenga che “copia autentica di sentenza notificata” significhi sia la sentenza che la notificazione, allude ad una copia autentica sia della prima che della seconda, mentre il ricorrente afferma che la notificazione non era autentica. E’ appena il caso di aggiungere che il documento corrispondente alla sentenza prodotto con la relata di notifica non contiene l’attestazione di conformità del cancelliere, mentre quello contenente quest’ultima non contiene la relazione di notifica. La produzione documentale non è quindi idonea a dimostrare, anche per questo ed ulteriore aspetto rispetto a quanto sopra rilevato, l’assunto dell’avvenuto deposito, unitamente alla sentenza, della relazione di notifica. Irrilevante è la mancata eccezione del controricorrente, trattandosi di condizione di procedibilità del ricorso rilevabile d’ufficio, e tanto meno il contenuto della proposta del relatore, che è mera condizione per la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art.380 bis cod. proc. civ. Non è infine surrogabile il requisito di procedibilità previsto dall’art. 369 con la dichiarazione del controricorrente circa la data in cui sarebbe avvenuta la notifica. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 18583/2019 2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in Numero sezionale 638/2022Numero di raccolta generale 12925/2022 dispositivo, seguono la soccombenza. Data pubblicazione 22/04/2022 Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.00,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 29 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O