CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34844/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] 'avverso la sentenza 'emessa in data 11 novembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, ha confermato la decisione con la quale la predetta è stata riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 81, comma 1, cod. pen., 368 cod. pen. e condannata a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alle provate precarie condizioni psicofisiche della imputata all'epoca dei fatti, tali da incidere sulla sua corretta percezione della realtà in relazione alla condotta dell'operante di averle cagionato lesioni. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione con riferimento all' applicazione del concorso formale di più reati di calunnia, avendo la imputata attribuito il fatto lesivo ad un solo operante, senza alcun coinvolgimento, neppure indiretto, di altri agenti presenti. Risulta, pertanto, una mera congettura la ritenuta condivisione della operazione da parte degli operanti. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto ripropositivo di questione di fatto alla quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, escludendo qualsiasi incidenza delle condizioni psicologiche della donna rispetto alla strutturata condotta, prima minacciosa e poi eseguita, tenuta nel formulare la falsa denuncia di essere stata percossa con un pugno durante la perquisizione personale. 3. Il secondo motivo è fondato, dovendosi considerare lo specifico profilo oggettivo e, soprattutto, soggettivo - consistente nella volontà cosciente della condotta criminosa e nella consapevolezza dell'innocenza della persona cui viene attribuito un fatto costituente reato - che sorregge il reato di calunnia, risultando ì il coinvolgimento di tutti gli operanti nella falsa accusa conseguente - da un lato - a valutazioni postume in sede di iscrizione della notizia di reato e - dall'altro - della generica condivisione dell'operazione, a fronte dell'univoca accusa mossa, dalla donna - senz'altro - nei confronti di un unico operante. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'art. 81 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 81 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il r