Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:C:2013:511
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CJ0627
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 luglio 2013 (
*1
)
«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II della direttiva 91/440 — Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 — Gestore dell’infrastruttura — Partecipazione alla programmazione dell’orario di servizio — Gestione del traffico — Articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14 — Assenza di misure volte ad incentivare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura ed il livello dei diritti di accesso — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio — Articolo 11 della direttiva 2001/14 — Sistema di prestazioni»
Nella causa C-627/10,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 29 dicembre 2010,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da H. Støvlbæk, D. Kukovec e M. Žebre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica di Slovenia
, rappresentata da N. [OSCURATO:PERSONA], A. Vran e J. Kampoš, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica ceca
, rappresentata da M. Smolek e T. Müller, in qualità di agenti,
Regno di Spagna
, rappresentato da S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
intervenienti,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), E. Levits, J.-J. Kasel e M. Berger, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 settembre 2012,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede che la Corte voglia dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi:
—
all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (
GU L 237, pag. 25
), come modificata dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (
GU L 164, pag. 164
, e – rettifica –
GU L 220, pag. 58
; in prosieguo: la «direttiva 91/440»), nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (
GU L 75, pag. 29
), come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (
GU L 164, pag. 44
; in prosieguo la «direttiva 2001/14»);
—
agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, nonché 11 della direttiva 2001/14, e
—
all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/14,
la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
La direttiva 91/440
2
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/440:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire che le funzioni essenziali che determinano l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura, elencate all’allegato II, siano attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle strutture organizzative è necessario provare che il presente obiettivo è stato realizzato.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia incaricare le imprese ferroviarie o qualsiasi altro organismo della riscossione dei diritti e attribuire loro la responsabilità di gestione dell’infrastruttura ferroviaria, ad esempio investimenti, manutenzione e finanziamento».
3
L’allegato II di detta direttiva stabilisce come segue l’«[e]lenco delle funzioni essenziali di cui all’articolo 6, paragrafo 3:
—
preparazione e adozione delle decisioni relative alle licenze delle imprese ferroviarie, compresa la concessione di licenze individuali,
—
adozione di decisioni relative all’assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della disponibilità, nonché l’assegnazione di singole linee ferroviarie,
—
adozione di decisioni relative all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura,
—
controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti nella prestazione di taluni servizi».
La direttiva 2001/14
4
L’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14 disponeva quanto segue:
«2. Tenendo debito conto della sicurezza, della manutenzione e del miglioramento della qualità del servizio di infrastruttura, devono essere concessi incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il paragrafo 2 sia attuato attraverso un contratto concluso tra l’autorità competente e il gestore dell’infrastruttura, per un periodo minimo di tre anni, che contempli contributi statali oppure mediante l’istituzione di un opportuno sistema di regolamentazione con adeguati poteri.
4. Quando è concluso un contratto, le relative condizioni e la struttura dei pagamenti ai fini dell’erogazione di fondi al gestore dell’infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l’intera durata del contratto.
5. È stabilito un metodo di imputazione dei costi. [OSCURATO:PERSONA] membri possono richiedere un’autorizzazione preventiva. Tale metodo dovrebbe essere aggiornato periodicamente secondo la migliore pratica internazionale».
5
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della citata direttiva:
«Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 o l’articolo 8, i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario».
6
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 così prevedeva:
«Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura, uno Stato membro può, se il mercato lo consente, applicare coefficienti di maggiorazione in base a principi efficaci, trasparenti e non discriminatori, garantendo nel contempo una competitività ottimale, in particolare per il trasporto internazionale di merci per ferrovia. Il sistema di imposizione dei diritti deve rispettare gli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie.
Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l’utilizzo dell’infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario».
7
L’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva recitava come segue:
«I sistemi di imposizione dei diritti incoraggiano, mediante un sistema di prestazioni, le imprese ferroviarie e il gestore dell’infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema può prevedere sanzioni per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni».
8
L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva così disponeva:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono istituire un quadro per l’assegnazione della capacità di infrastruttura rispettando tuttavia l’indipendenza di gestione di cui all’articolo 4 della direttiva 91/440/CEE. Devono essere stabilite regole specifiche per l’assegnazione della capacità. Il gestore dell’infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario.
2. Se il gestore dell’infrastruttura non è indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, le funzioni di cui al paragrafo 1 e descritte nel presente capo sono svolte da un organismo preposto all’assegnazione della capacità indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale».
Il diritto sloveno
La legge sul trasporto ferroviario
9
La legge sul trasporto ferroviario (zakon o železniškem prometu), del 26 aprile 2007 (Uradni list RS, n. 44/2007), nella sua versione applicabile alla presente controversia (Uradni list RS, n. 58/2009; in prosieguo: la «legge sul trasporto ferroviario»), al suo articolo 21 dispone quanto segue:
«(1) Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il governo istituisce un’agenzia pubblica per il trasporto ferroviario [in prosieguo: l’“agenzia ferroviaria”].
(…)
(3) L’agenzia [ferroviaria] esercita le sue funzioni in modo da garantire l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria, ivi compresi:
—
l’assegnazione delle linee ferroviarie;
(…)
—
l’adozione di un orario di servizio per la rete».
10
Ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge:
«(1) La manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria pubblica e la gestione del trasporto ferroviario su tale infrastruttura costituiscono obblighi di servizio pubblico.
(2) Il gestore adempie gli obblighi di servizio pubblico menzionati al paragrafo precedente conformemente al contratto di servizio pubblico.
(…)
(4) La regolamentazione del trasporto ferroviario sull’infrastruttura ferroviaria pubblica include principalmente:
—
la gestione del traffico dei treni;
—
la programmazione e l’applicazione dell’orario di servizio;
(…)».
Il regolamento del 10 aprile 2008
11
Il regolamento relativo all’assegnazione delle linee ferroviarie e ai diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria pubblica (uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi), del 10 aprile 2008 (Uradni list RS, n. 38/08; in prosieguo: il «regolamento del 10 aprile 2008»), enuncia al suo articolo 9:
«(1) Nella procedura di costruzione e ripartizione delle linee ferroviarie, l’agenzia [ferroviaria], il gestore e il richiedente rispettano i seguenti termini e principi:
(…)
—
il gestore elabora un progetto di nuovo orario di servizio e di nuovi orari dei treni almeno cinque mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo orario di servizio e li trasmette all’agenzia [ferroviaria];
—
in sede di elaborazione di tale progetto, il gestore consulta le parti interessate e tutti coloro che intendano presentare osservazioni in merito alla possibile incidenza dell’orario di servizio sulla loro capacità di fornire servizi ferroviari nel periodo di validità dello stesso;
—
l’agenzia [ferroviaria] invia il progetto di nuovo orario di servizio ai soggetti che hanno chiesto l’assegnazione di una linea ferroviaria e alle altre parti interessate che intendano presentare osservazioni in merito alla possibile incidenza dell’orario di servizio sulla loro capacità di fornire servizi ferroviari nel periodo di validità dello stesso, e impartisce loro un termine di almeno un mese per comunicarle le loro eventuali osservazioni».
12
L’articolo 20, paragrafi 2 e 5, del regolamento del 10 aprile 2008 dispone quanto segue:
«(2) Tenendo debito conto della sicurezza, della manutenzione e del miglioramento della qualità del servizio di infrastruttura, devono essere concessi incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso. A tal fine, il contratto triennale stipulato tra l’agenzia [ferroviaria] ed il gestore prevede che una parte delle eccedenze provenienti da altre attività commerciali del gestore ai sensi del paragrafo precedente non venga presa in considerazione nel calcolo dei diritti, ma venga lasciata al gestore a titolo di incentivo.
(…)
(5)
Il metodo di calcolo dei diritti tiene conto anche di tutti i dati relativi al sistema di tariffazione e di informazioni sufficienti sui prezzi dei servizi di cui agli articoli 23 e 24, qualora siano proposti da un unico fornitore. Il metodo tiene conto non solo delle informazioni sul sistema di tariffazione in vigore, ma anche delle indicazioni relative alle probabili modifiche dei diritti per i tre anni successivi. Esso tiene conto altresì degli incentivi alle imprese ferroviarie e al gestore per ridurre al minimo le perturbazioni e migliorare la gestione dell’infrastruttura.
Tali incentivi possono consistere in sanzioni per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese ferroviarie vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni».
13
In base all’articolo 21 del medesimo regolamento:
«(1) L’agenzia [ferroviaria] rispetta i criteri previsti dalla legge per fissare l’importo dei diritti.
(2) Per valutare i criteri di cui al paragrafo precedente, l’agenzia [ferroviaria] rispetta i costi di gestione del tipo di treno considerato, che sono attestati in particolare dai costi di manutenzione dei binari, delle infrastrutture connesse ai movimenti dei treni e di gestione del trasporto ferroviario.
(3) L’agenzia [ferroviaria] provvede affinché siano previsti canoni obiettivamente equivalenti e non discriminatori per tutte le imprese ferroviarie che prestano servizi di natura equivalente su una parte simile del mercato».
Procedimento precontenzioso
14
Il 10 maggio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un questionario alla Repubblica di Slovenia per verificare se tale Stato membro avesse correttamente recepito le direttive 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440 (
GU L 75, pag. 1
), 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (
GU L 75, pag. 26
), e 2001/14 (in prosieguo, congiuntamente: il «primo pacchetto ferroviario»), nel suo ordinamento giuridico interno. Le autorità slovene hanno risposto a tale questionario con lettera dell’11 luglio 2007.
15
Il 21 novembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alcuni chiarimenti ulteriori che la Repubblica di Slovenia le ha fornito attraverso una lettera del 16 gennaio 2008.
16
Il 26 giugno 2008 la [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle informazioni comunicate dalla Repubblica di Slovenia, ha inviato a tale Stato membro una lettera di diffida invitandolo a conformarsi alle disposizioni delle direttive del primo pacchetto ferroviario. Le principali irregolarità riscontrate riguardavano la mancanza d’indipendenza del gestore dell’infrastruttura, l’imposizione di diritti per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria e l’organismo di regolamentazione ferroviario.
17
Il 22 agosto 2008 la Repubblica di Slovenia ha risposto alla suddetta diffida della [OSCURATO:PERSONA]. Tale Stato membro ha in seguito comunicato a quest’ultima informazioni supplementari con lettere del 16 marzo e dell’8 luglio 2009.
18
Il 9 ottobre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica di Slovenia un parere motivato nel quale, da un lato, contestava a quest’ultima il mancato recepimento nel suo ordinamento giuridico interno delle direttive relative al primo pacchetto ferroviario e, dall’altro, invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere motivato entro due mesi dal suo ricevimento.
19
Con lettera dell’8 dicembre 2009, la Repubblica di Slovenia ha affermato di essersi resa conto delle infrazioni che le venivano addebitate nel parere motivato e ha comunicato la sua volontà di porvi rimedio.
20
Nella sua risposta al parere motivato datata 8 marzo 2010, la Repubblica di Slovenia ha ribadito, da ogni punto di vista, le considerazioni che aveva esposto nella sua lettera dell’8 dicembre 2009, precisando che i testi legislativi e regolamentari diretti a porre rimedio agli inadempimenti contestati sarebbero stati adottati di lì a poco.
21
In tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
Procedimento dinanzi alla Corte
22
Con ordinanza del presidente della Corte del 14 giugno 2011, la Repubblica ceca e il Regno di Spagna sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Slovenia.
23
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 1
o
febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA], in seguito ad una lettera del 10 febbraio 2011 con cui la Repubblica di Slovenia le comunicava il provvedimento che recepiva, nel suo ordinamento giuridico interno, gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, ha informato la Corte di rinunciare alla censura del suo ricorso vertente sulla violazione di tale disposizione.
Sul ricorso
Sulla prima censura, vertente sull’indipendenza dell’ente che esercita le funzioni essenziali elencate nell’allegato II della direttiva 91/440
Argomenti delle parti
24
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica di Slovenia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’allegato II della direttiva 91/440, nonché dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, in quanto il gestore dell’infrastruttura, che fornisce esso stesso servizi di trasporto ferroviario, da un lato, contribuisce alla programmazione dell’orario di servizio e, dall’altro, dirige il traffico dei treni. In questo modo, tale gestore parteciperebbe alla funzione d’adozione delle decisioni relative all’assegnazione delle linee ferroviarie o delle capacità di infrastruttura.
25
A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sebbene l’articolo 21 della legge sul trasporto ferroviario incarichi l’agenzia per il trasporto ferroviario dell’assegnazione delle linee, il gestore dell’infrastruttura, vale a dire le [OSCURATO:PERSONA] slovene, è coinvolto nel processo decisionale relativo all’assegnazione delle linee ferroviarie o delle capacità di infrastruttura, dato che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, di detta legge, la programmazione e l’applicazione dell’orario di servizio rientrano nella sua competenza.
26
[OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che le [OSCURATO:PERSONA] slovene continuano a partecipare alla programmazione dell’orario di servizio, dato che l’articolo 9 del regolamento del 10 aprile 2008 prevede che il gestore dell’infrastruttura elabori un progetto di nuovo orario di servizio e consulti le parti interessate in merito, prima di trasmetterlo all’agenzia ferroviaria, la quale invia il progetto di nuovo orario di servizio ai richiedenti e, successivamente, adotta la decisione definitiva sull’assegnazione.
27
[OSCURATO:PERSONA] rileva peraltro che il gestore dell’infrastruttura è del pari incaricato di dirigere il traffico dei treni, in quanto l’articolo 11, paragrafo 4, della legge sul trasporto ferroviario dispone che la gestione del traffico dei treni rientra nella regolamentazione del trasporto ferroviario sull’infrastruttura ferroviaria pubblica.
28
La Repubblica di Slovenia sostiene che le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono prive di fondamento. Essa deduce, in particolare, che l’articolo 3 della legge di modifica della legge sul trasporto ferroviario (zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu), del 16 dicembre 2010 (Uradni list RS, n. 106/2010; in prosieguo: la «legge del 16 dicembre 2010»), ha abolito ogni competenza del gestore dell’infrastruttura per quanto riguarda la programmazione degli orari della rete e che tali funzioni sono state interamente devolute all’agenzia ferroviaria.
29
La Repubblica di Slovenia sostiene peraltro che la gestione del traffico dei treni non rientra tra le «funzioni essenziali» elencate nell’allegato II della direttiva 91/440. Detto Stato membro fa valere che gli orari sono stabiliti dall’agenzia ferroviaria, mentre il gestore dell’infrastruttura ha accesso, in quanto gestore del traffico, solo al controllo effettivo del percorso e otterrebbe quindi solo informazioni che anche le altre imprese ferroviarie potrebbero ricavare attraverso la consultazione degli orari della rete.
Giudizio della Corte
30
Con la prima parte della sua prima censura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica di Slovenia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/440, in combinato disposto con l’allegato II della stessa, e dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, a motivo del fatto che il gestore dell’infrastruttura, che fornisce a sua volta servizi di trasporto ferroviario, partecipa alla programmazione dell’orario di servizio e, pertanto, alla funzione di assegnazione delle linee ferroviarie o delle capacità di infrastruttura.
31
A tal proposito si deve rilevare innanzitutto che la legge del 16 dicembre 2010, con la quale la Repubblica di Slovenia sostiene di aver abolito ogni competenza del gestore dell’infrastruttura per quanto riguarda la programmazione degli orari della rete e di aver interamente devoluto tali funzioni all’agenzia ferroviaria, è stata adottata successivamente al termine che la [OSCURATO:PERSONA] aveva impartito a tale Stato membro, nel suo parere motivato del 9 ottobre 2009, per adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al medesimo.
32
Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., segnatamente, sentenza del 5 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Germania,
C-206/10, Racc. pag. I-3573
, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
33
La legge del 16 dicembre 2010 non può pertanto essere presa in considerazione ai fini dell’esame da parte della Corte della fondatezza del presente ricorso per inadempimento.
34
Occorre poi ricordare che la direttiva 91/440 ha dato inizio alla liberalizzazione del trasporto ferroviario mirando ad assicurare un accesso equo e non discriminatorio delle imprese ferroviarie all’infrastruttura. Per garantire un tale accesso, l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva ha introdotto il principio dell’indipendenza dell’organo cui sono affidate le funzioni essenziali elencate all’allegato II di detta direttiva (sentenza del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria, C-473/10, punto 44).
35
In forza di detto allegato II, è in particolare considerata come funzione essenziale ai sensi del citato articolo 6, paragrafo 3, l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della disponibilità. Di conseguenza, un’impresa ferroviaria non può essere incaricata della definizione o della valutazione della disponibilità per l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle linee ferroviarie.
36
Nel caso di specie, l’articolo 9 del regolamento del 10 aprile 2008 attribuisce al gestore dell’infrastruttura, ovvero le [OSCURATO:PERSONA] slovene, la competenza ad elaborare il progetto di nuovo orario di servizio e di nuovi orari dei treni. Risulta inoltre da tale disposizione che, in sede di elaborazione di detto progetto, il gestore dell’infrastruttura deve consultare le parti interessate e tutti coloro che intendano presentare osservazioni in merito alla possibile incidenza dell’orario di servizio sulla loro capacità di fornire servizi ferroviari nel periodo di validità dello stesso.
37
[OSCURATO:PERSONA] slovene agiscono certamente sotto il controllo dell’agenzia ferroviaria, unica incaricata dell’adozione dell’orario di servizio e dell’assegnazione delle linee ferroviarie individuali. Tuttavia, alla luce della formulazione dell’allegato II della direttiva 91/440, il quale espressamente comprende «la definizione e la valutazione della disponibilità» tra le funzioni essenziali, ad un’impresa ferroviaria non possono essere interamente affidati i lavori preparatori all’adozione di decisioni che rientrano tra le funzioni essenziali.
38
Infine, risulta dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 che, se il gestore dell’infrastruttura non è indipendente dalle imprese ferroviarie, come accade in Slovenia, la funzione di ripartizione delle capacità di infrastruttura dev’essere attribuita ad un organismo preposto all’assegnazione della capacità indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale.
39
Orbene, come la [OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente, le [OSCURATO:PERSONA] slovene continuano ad essere coinvolte nella programmazione dell’orario di servizio e, pertanto, nell’assegnazione delle linee ferroviarie o delle capacità di infrastruttura.
40
Risulta dalle considerazioni che precedono che la prima parte della prima censura della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere considerata fondata.
41
Con la seconda parte della sua prima censura, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica di Slovenia di aver violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/440, in combinato disposto con l’allegato II della stessa, e dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, in quanto il gestore dell’infrastruttura è incaricato della gestione del traffico dei treni in forza dell’articolo 11, paragrafo 4, della legge sul trasporto ferroviario.
42
Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre sostenuto che, in caso di perturbazione del traffico, il gestore dell’infrastruttura ha l’incarico di procedere ad una riassegnazione delle linee ferroviarie. In proposito essa ha fatto riferimento al programma per la rete della Repubblica di Slovenia del 2011, secondo cui, «[i]n caso di necessità o qualora le infrastrutture siano temporaneamente inutilizzabili, il gestore delle linee ferroviarie assegnate può provvisoriamente negarne l’utilizzo per il tempo necessario al ripristino del sistema». Il medesimo programma prevede inoltre che, «[i]n caso di circostanze eccezionali che comportino variazioni rispetto alle linee ferroviarie assegnate, il gestore, in occasione della previa consultazione con il vettore, può adeguare le linee ferroviarie in modo da garantire nel miglior modo possibile le comunicazioni stabilite originariamente».
43
In proposito si deve, in primo luogo, ricordare che la gestione del traffico non può essere considerata come una funzione essenziale che deve essere affidata ad un organismo indipendente (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria, cit., punto 55). Orbene, come risulta dall’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/440, la responsabilità della gestione delle infrastrutture, ad eccezione delle funzioni essenziali, può essere affidata ad imprese ferroviarie. La gestione del traffico può pertanto essere affidata ad un gestore dell’infrastruttura che è anche un’impresa ferroviaria, come accade in Slovenia.
44
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, in Slovenia, in caso di perturbazione del traffico il gestore dell’infrastruttura ha l’incarico di procedere ad una riassegnazione delle linee ferroviarie, occorre ricordare che una parte non può, nel corso del procedimento, modificare l’oggetto della controversia e che la fondatezza del ricorso deve essere valutata soltanto rispetto alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del procedimento (sentenza dell’11 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo,
C-543/08, Racc. pag. I-11241
, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
45
Occorre parimenti rammentare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare, nelle conclusioni del ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi (v. sentenza del 30 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio,
C-132/09, Racc. pag. I-8695
, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
46
Tali conclusioni devono essere formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
47
Nel caso di specie, si deve rilevare che, nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la gestione del traffico dei treni dovesse essere affidata ad un soggetto che non fosse a sua volta un fornitore di servizi di trasporto ferroviario, senza fare alcun riferimento, come avvenuto nella replica, alla riassegnazione delle linee ferroviarie in caso di perturbazione del traffico.
48
Di conseguenza, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ampliato l’oggetto di detto ricorso laddove ha menzionato la riassegnazione delle linee ferroviarie in caso di perturbazione del traffico.
49
Nella parte in cui si basa su tale ragionamento, la seconda parte della prima censura invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.
50
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve, da un lato, dichiarare fondata la prima parte della prima censura della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, dichiarare la seconda parte di tale censura in parte infondata ed in parte irricevibile.
Sulla seconda e sulla terza censura, vertenti, rispettivamente, sull’assenza di incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura ed il livello dei diritti di accesso nonché sulla mancanza di un sistema di prestazioni
Argomenti delle parti
51
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, da un lato, che, omettendo di introdurre un meccanismo volto ad incentivare il gestore a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso a detta infrastruttura, la Repubblica di Slovenia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14.
52
Dall’altro lato, essa sostiene che, omettendo di introdurre un sistema di prestazioni per incentivare le imprese ferroviarie e il gestore dell’infrastruttura a ridurre le perturbazioni e a migliorare la gestione dell’infrastruttura, tale Stato membro ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2001/14.
53
La Repubblica di Slovenia deduce che, quanto alla censura relativa all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14, l’articolo 10 della legge del 16 dicembre 2010 prevede che al gestore dell’infrastruttura siano concessi incentivi per ridurre i costi per garantire l’infrastruttura e il livello dei diritti, tenendo debito conto della sicurezza, della manutenzione e del miglioramento della qualità del servizio di infrastruttura.
54
Tale Stato membro aggiunge che la ristrutturazione delle [OSCURATO:PERSONA] slovene, avendo trasformato tale società in tre filiali aventi ad oggetto, rispettivamente, il trasporto passeggeri, il trasporto merci e l’esecuzione delle funzioni del gestore dell’infrastruttura, consentirà al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di disporre di un’autonomia commerciale significativamente più ampia, così da soddisfare le condizioni previste per garantire l’efficacia del regime degli incentivi.
55
Per quanto riguarda la censura vertente sul mancato recepimento dell’articolo 11 della direttiva 2001/14, la Repubblica di Slovenia sostiene che la legge del 16 dicembre 2010 ha aggiunto all’articolo 15 quinquies della legge sul trasporto ferroviario due nuovi paragrafi che forniscono una base giuridica per l’adozione di una disposizione regolamentare che consentirà di istituire successivamente il sistema di prestazioni.
Giudizio della Corte
56
Si deve ricordare che da una costante giurisprudenza della Corte, quale richiamata al punto 32 della presente sentenza, risulta che la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.
57
Orbene, nel caso di specie, si deve rilevare che gli argomenti invocati dalla Repubblica di Slovenia si fondano unicamente su modifiche apportate alla legislazione nazionale successivamente al termine stabilito nel parere motivato inviato il 9 ottobre 2009 dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale Stato membro.
58
In tali condizioni, la seconda e la terza censura invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso devono essere dichiarate fondate.
Sulla quarta censura, vertente sul calcolo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura ferroviaria
Argomenti delle parti
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[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non avendo introdotto un metodo di calcolo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura e per l’accesso ai servizi sulla linea basato esclusivamente sul costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, la Repubblica di Slovenia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14.
60
[OSCURATO:PERSONA] addebita inoltre alla Repubblica di Slovenia di non avere introdotto criteri in base ai quali sia possibile verificare che ogni segmento di mercato consenta effettivamente l’applicazione di coefficienti di maggiorazione ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore, in violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva.
61
La Repubblica di Slovenia sostiene che la legge del 16 dicembre 2010 ha aggiunto all’articolo 15 quinquies, paragrafo 3, della legge sul trasporto ferroviario una disposizione secondo cui l’importo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura e per l’accesso ai servizi sulla linea è stabilito ai costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.
62
Tale Stato membro aggiunge che, in applicazione del regolamento relativo all’assegnazione delle linee ferroviarie e ai diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria pubblica (uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi), del 24 dicembre 2009 (Uradni list RS, n. 113/09), l’importo dei diritti è stabilito sulla base dei costi di gestione del tipo di treno considerato, che sono attestati in particolare dai costi di manutenzione dei binari nonché da quelli connessi alla circolazione dei treni ed alla gestione del traffico.
63
Infine, la Repubblica di Slovenia sostiene che detto regolamento è in fase di revisione e sarebbe stato previsto di introdurvi una disposizione relativa alle modalità con cui dovrà essere verificato se un segmento di mercato consentisse effettivamente l’applicazione di coefficienti di maggiorazione ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura.
Giudizio della Corte
64
Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, quale richiamata al punto 32 della presente sentenza, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.
65
Nel caso di specie, la Repubblica di Slovenia invoca a sostegno delle sue argomentazioni modifiche legislative e regolamentari intervenute successivamente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato inviato il 9 ottobre 2009 dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale Stato membro e, pertanto, tali argomentazioni non possono essere accolte.
66
Del resto, si deve ricordare che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, i diritti per il pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura e per l’accesso ai servizi sulla linea devono essere stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo o l’articolo 8 di tale direttiva.
67
A tal proposito si deve considerare che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento del 10 aprile 2008, nella parte in cui prevede che l’importo dei diritti è stabilito sulla base dei costi legati alla prestazione del servizio ferroviario, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14.
68
Tuttavia, non è contestato che l’articolo 15 della legge sul trasporto ferroviario prevedeva, prima dell’entrata in vigore della legge del 16 dicembre 2010, che il calcolo dei diritti di accesso all’infrastruttura dovesse tenere conto dei «diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura dei trasporti in altri sottosistemi, in particolare nel trasporto stradale». Orbene, un criterio siffatto non ha manifestamente alcun legame diretto con la prestazione del servizio ferroviario.
69
Pertanto si deve considerare fondata la prima parte della quarta censura della [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14.
70
Per quanto riguarda, infine, la seconda parte della quarta censura, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, si deve ricordare che tale disposizione prevede che, se il mercato lo consente, uno Stato membro può applicare coefficienti di maggiorazione ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura. Al contrario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti, in forza di tale disposizione, a prevedere, nella loro normativa nazionale, le modalità secondo cui il gestore dell’infrastruttura deve determinare la capacità dei segmenti di mercato a sopportare le eventuali maggiorazioni di costo e le circostanze in cui è tenuto a farlo (sentenza del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C-556/10, punto 89).
71
Nel caso di specie è pacifico che, alla scadenza del termine che la [OSCURATO:PERSONA] aveva impartito alla Repubblica di Slovenia nel suo parere motivato del 9 ottobre 2009, nessuna disposizione del diritto sloveno prevedeva che, ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura, fosse necessario verificare che ciascun segmento di mercato si prestasse effettivamente all’applicazione di coefficienti di maggiorazione.
72
Di conseguenza, la seconda parte della quarta censura della [OSCURATO:PERSONA], vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, dev’essere del pari dichiarata fondata.
73
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve, da un lato, dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi:
—
all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440, nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, e
—
agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, nonché 11 della direttiva 2001/14,
la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni e, dall’altro, respingere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] quanto al resto.
Sulle spese
74
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Slovenia sono risultate rispettivamente soccombenti su uno o più capi, occorre decidere che queste ultime sopporteranno le proprie spese.
75
In applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo il quale le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa restano a loro carico, la Repubblica ceca ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi:
—
all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
—
agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, nonché 11 della direttiva 2001/14, come modificata dalla direttiva 2004/49,
la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica ceca ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo sloveno.