CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPULA il 19/03/1992 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];167/RG. 43832 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto ipotizza la mera trasgressione alle prescrizioni imposte nonostante a pag. 3 della sentenza risulti che a seguito 44". della sostituzione della misura della custodia -pelz[tv in carcere con gli arresti domiciliari avvenuta alle ore 20:54 si fosse presentato a casa soltanto alle ore 22:00, nonostante la caserma si trovasse solo a 200 m di distanza dall'abitazione, condotta pacificamente integrante il delitto di evasione. Il secondo motivo di ricorso è generico in quanto i giudici del gravame con motivazione completa hanno escluso la sussistenza dell'art.131-bis, cod. pen. (pag. 4) in base alla durata temporale dell'allontanamento, concluso solo grazie alla telefonata dei parenti, all'assenza di una qualsiasi giustificazione di detta condotta, oltreché il significato attivo curriculum criminale dell'imputato. Altrettanto generici sono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, in quanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la recidiva in base ai numerosi precedenti penali, tale da rendere l'evasione la dimostrazione dell'assoluta indifferenza alle precedenti condanne, ha giustificato l' esclusione di una mitigazione della pena, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che, come è noto, non costituiscono un diritto, in assenza di elementi positivamente valutabili e non ha ravvisato i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, proprio in ragione della personalità dell'imputato che escludono una prognosi positiva sui suoi comportamenti futuri; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M