CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (in considerazione del comportamento processuale successivo al fatto), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). La recidiva era invece giustificata dalle numerose condanne per furto riportate nel casellario giudiziale del prevenuto. La Corte territoriale aveva così reso, sulle censure dedotte dall'odierno ricorrente, una motivazione in fatto priva di manifeste aporie logiche. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini S