CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 13/11/1992 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in riferimento alla conoscenza della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'ascritto reato di cui all'art. 648, cod. pen., è inammissibile, perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici e, comunque, non censurabili in questa sede in ragione della rivalutazione in punto di merito che tali doglianze propongono e che risulta preclusa alla cognizione del giudice di legittimità; che, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza del dolo di ricettazione, attesa la mancata, plausibile giustificazione, da parte dell'imputato, circa la provenienza della cosa ricevuta (v., in particolare, p. 3 della sentenza impugnata), correttamente applicando i principi elaborati da questa Corte sul tema (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120 - 01), e con congruo riferimento, altresì, alle circostanze dell'azione, stimate sufficienti a ritenere integrata la conoscenza della derivazione delittuosa dell'autovettura; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata contestata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., è anch'esso non consentito in quanto reiterativo di motivi già presentati in appello, e disattesi con argomentazioni che non presentano vizi logici censurabili in sede di legittimità, atteso che il giudice adito, in senso conforme ai principi della giurisprudenza di questa Corte, ha riconosciuto la maggior pericolosità sociale del ricorrente sulla base della specificità del nesso che lega l'odierno reato ai suoi numerosi precedenti contro il patrimonio (si veda nuovamente pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] itDaniela [OSCURATO:PERSONA] D orsellino G 026 rY.514‘ /C, Funziol4n Marzia