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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 30663/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza resa il 30 settembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro 1'8 Febbraio 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione e riduceva la pena inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo i seguenti motivi: Vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 393 bis codice penale, in quanto l'opposizione al sequestro manifestata dall'imputata era legittima poiché la perquisizione aveva ad oggetto la ricerca di armi.

Violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato di ricettazione e mancanza di motivazione in merito alla richiesta di riconoscere l'attenuante del fatto di particolare tenuità.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis codice penale.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, le censure mosse dalla difesa alla decisione di seconde cure risultano, infatti, del tutto generiche in quanto si limitano a reiterare le questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dalla Corte territoriale. in particolare la Corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'articolo 393 bis codice penale, facendo corretta applicazione delle principi più affermati in tema dalla giurisprudenza.

Nel caso in esame ricorrono tutti gli elementi della ricettazione in ragione della quantità della merce rinvenuta delle modalità di detenzione e della mancanza di giustificazione da parte della imputata.

La Corte ha motivatamente escluso il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 648 oggi terzo comma codice penale , sicché non ricorrono neppure gli estremi per riconoscere la causa di non prevista dall'articolo 131 bis codice penale poiché la pena edittale prevista per il reato di ricettazione non attenuato supera i limiti previsti dalla norma su indicata. 4nche in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche la sentenza fornisce adeguata ed esaustiva motivazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di ccIpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza resa il 30 settembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro 1'8 Febbraio 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione e riduceva la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo i seguenti motivi: Vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 393 bis codice penale, in quanto l'opposizione al sequestro manifestata dall'imputata era legittima poiché la perquisizione aveva ad oggetto la ricerca di armi. Violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato di ricettazione e mancanza di motivazione in merito alla richiesta di riconoscere l'attenuante del fatto di particolare tenuità. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis codice penale. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure mosse dalla difesa alla decisione di seconde cure risultano, infatti, del tutto generiche in quanto si limitano a reiterare le questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dalla Corte territoriale. in particolare la Corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'articolo 393 bis codice penale, facendo corretta applicazione delle principi più affermati in tema dalla giurisprudenza. Nel caso in esame ricorrono tutti gli elementi della ricettazione in ragione della quantità della merce rinvenuta delle modalità di detenzione e della mancanza di giustificazione da parte della imputata. La Corte ha motivatamente escluso il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 648 oggi terzo comma codice penale , sicché non ricorrono neppure gli estremi per riconoscere la causa di non prevista dall'articolo 131 bis codice penale poiché la pena edittale prevista per il reato di ricettazione non attenuato supera i limiti previsti dalla norma su indicata. 4nche in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche la sentenza fornisce adeguata ed esaustiva motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di ccIpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle
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