CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33943/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. •- • Tcr . [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1:1! .1,7 1971 G:" 3 a PALERMO il 15/C., lel 14/11/2024 d!l Ofl APPELLO di PALERMO d-:ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]NET::=[OSCURATO:PERSONA]; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai profili di responsabilità per il reato di cui all'ad 340 14'scritto ai ricorrenti, al diniego delle generiche, alla prescrizione del reato, non ancora maturata alla data della sentenza gravata in ragione di periodi di sospensione del relativo decorso temporale non contrastati dal ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.