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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 34895/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3954/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res.in [OSCURATO:PERSONA] (SV), rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Genova, [OSCURATO:PERSONA] 1/9, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.1401 del 26.10.2018 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: §

1. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha annullato la pretesa impositiva portata da dieci cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione da lei opposto, confermandola in relazione ad ulteriori cinque cartelle.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - nel caso, come quello di specie, di definitività ed irretrattabilità del credito tributario in via amministrativa, e non in forza di accertamento giurisdizionale irrevocabile, il termine di prescrizione restava quello proprio del tributo originario (nella specie, di 5 anni), non prolungandosi al decennio; - sulla base di questa regola, già affermata dalla S.C., dieci cartelle poste a base dell'avviso di intimazione impugnato dovevano ritenersi effettivamente prescritte; - per le residue cinque cartelle, l'eccezione di prescrizione quinquennale era invece infondata poiché l'agente della riscossione aveva prodotto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo veicolare quale idoneo atto interruttivo; - quanto alla lamentata nullità di alcune notifiche per avvenuta consegna a mani del portiere dello stabile, non accompagnata dall'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), rilevava il fatto che il consegnatario si fosse qualificato come soggetto incaricato al ritiro senza fare riferimento alle funzioni di portiere, sicché ricorreva la presunzione legale della qualità dichiarata, non superata da rigorosa prova contraria da parte della contribuente (art. 139, co. 2^, cod.proc.civ.).

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Persichetti lamenta violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ..

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato alcunché sulla domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]) alla restituzione dei tributi medio tempore versati sulla base delle cartelle dichiarate prescritte. § 2.2Il motivo è inammissibile, lamentando l’omessa pronuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], su una domanda (quella di condanna al rimborso) non direttamente proponibile in giudizio; da qui la non invocabilità nella specie della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., relativo alla necessaria correlazione tra il deciso e le domande siccome ammissibilmente e ritualmente proposte.

L’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie è regolata dagli articoli 68 e seguenti d.lgs. 546/92 (successivamente modificate).

Nella formulazione qui applicabile ratione temporis, l’art.68 prevede che se il ricorso viene accolto, il tributo versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal giudice tributario con sentenza (maggiorato degli interessi di legge) debba essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza stessa; qualora il rimborso non venga eseguito nel termine indicato, il contribuente può agire in ottemperanza ex articolo 70 d.lgs. 546/92 avanti alla commissione tributaria provinciale, ovvero - in caso di pendenza del giudizio in grado successivo - alla commissione tributaria regionale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado).

In caso di sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, l'articolo 69 d.lgs. 546/92 stabilisce la immediata esecutività, con obbligo dell'amministrazione di procedere al pagamento entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia, se prevista dalla legge; anche in tal caso la mancata esecuzione della sentenza ammette il contribuente ad agire per l'ottemperanza.

Come messo più volte in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, le regole in esame vanno contemperate con la natura impugnatoria del processo tributario e, in particolare, con la previsione di cui all'articolo 19 lett.g) d.lgs. 546/92, che include tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti .

Si è dunque affermato (Cass.n. 20616/08) che la richiesta di rimborso proposta al giudice d'appello deve ritenersi inammissibile in quanto il meccanismo d'instaurazione del processo tributario, avente carattere impugnatorio, prevede che il giudice tributario possa essere adito soltanto impugnando gli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (ivi compreso il diniego tacito di rimborso) , impedendo di ricondurre l'oggetto del giudizio all'accertamento di un'obbligazione.

Quindi, prevedendo l’art.68 cit. il rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, non ricevendo il prescritto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito .

Sulla stessa linea si pone Cass.n. 30368/18 secondo la quale: In materia di processo tributario, poiché l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. n. 156 del 2015) prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, ove non lo riceva, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il relativo diniego, anche tacito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del detto d.lgs. n. 546 del 1992. .

Di questo principio è stata fatta applicazione anche con riguardo alla richiesta del contribuente di ottenere una pronuncia di condanna dell’Amministrazione alla restituzione da parte del giudice tributario adito in sede di rinvio ex art. 63 d.lgs. 546/92, essendosi in proposito parimenti stabilito (Cass.n. 7222/16) che il carattere impugnatorio proprio del processo tributario, in relazione agli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (ivi compreso il diniego tacito di rimborso), segna la distinzione tra lo stesso ed il processo civile, impedendo di ricondurre l'oggetto del primo all'accertamento di un'obbligazione.

Ne consegue che non è applicabile al giudizio tributario, per mancanza dei relativi presupposti, l'art. 389 c.p.c., che disciplina l'ipotesi di domande di restituzione e riduzione in pristino conseguenti alla cassazione della sentenza, e che, prevedendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, il rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, non ricevendo il prescritto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito .

Ora, nel caso di specie si è appunto in presenza, non già di una domanda avente ad oggetto l'impugnazione di un diniego (espresso o tacito) di rimborso rinveniente da un accertamento giurisdizionale favorevole al contribuente (non risultando infatti alcuna istanza di rimborso a tal fine presentata in sede amministrativa), bensì di una domanda diretta non di annullamento ma di accertamento dell’obbligo restitutorio (indebito ex lege) e di conseguente condanna dell'amministrazione alla restituzione. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione degli articoli 149 cod.proc.civ. e 7 comma 5^ legge 890/82 .

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto ben notificate le cinque cartelle ritenute non prescritte, nonostante che la notificazione fosse avvenuta non a mani presso la residenza o il domicilio, ma a mezzo posta ai sensi della l. 890/82 (a mani del portiere); e che non fosse mai stata fornita da [OSCURATO:PERSONA] la prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa, ovvero comunicazione di avvenuta notifica (Can). § 3.2Il motivo è inammissibile perché ricostruisce in maniera apodittica, alquanto approssimativa e non verificabile le modalità di notificazione delle cartelle in concreto seguite dal concessionario.

Tali modalità non solo non vengono adeguatamente riportate e ricostruite in ricorso, ma neppure potrebbero essere desunte sulla base degli atti di causa, dal momento che la ricorrente ne ha tralasciato l'allegazione al ricorso stesso, e neppure ha indicato la sede di giudizio nella quale queste risultanze imprescindibili (non liberamente attingibili in sede di legittimità, perché prive della natura di atti processuali) siano state versate in causa e siano quindi direttamente riscontrabili con l’immediatezza e la concentrazione immanenti alla decisione di legittimità.

Va anzi osservato come neppure sia dimostrato, né la circostanza è altrimenti evincibile, che la notificazione delle cartelle in questione sia effettivamente avvenuta nelle forme della legge 890/82 di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione.

In sentenza, il collegio regionale dà genericamente conto solo del fatto che la contribuente aveva lamentato la nullità delle notifiche delle cartelle prodromiche all’intimazione impugnata, in quanto alcune inviate per posta altre notificate ai sensi dell'articolo 139 cod.proc.civ.

In quanto ritirate o consegnate a mani del portiere in assenza della successiva comunicazione di avvenuta notifica .

Con ciò lasciando intendere che tra le modalità di notificazione concretamente eseguite vi era stata, appunto, anche quella dell'esecuzione diretta, non tramite messo notificatore, da parte del concessionario a mezzo del servizio postale.

E la lacuna in ricorso risulta tanto più grave in considerazione del fatto che, con la doglianza in esame, si reitera l’eccezione di nullità della notificazione perché eseguita a mani del portiere senza successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica (Can); incombente, quest'ultimo, in realtà non necessario allorquando la notificazione da parte dell'agente della riscossione sia avvenuta (come da [OSCURATO:PERSONA] sostenuto in controricorso) con modalità diretta attraverso l’ordinario servizio postale raccomandato.

La doglianza dunque neppure si fa carico del costante indirizzo applicativo secondo cui gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; con l’ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto.

Ha stabilito Cass.n. 28872/18 che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Cass.n. 12083/16 ha parimenti affermato che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata) .

Sempre in fattispecie di notificazione diretta della cartella mediante consegna del plico raccomandato al portiere dello stabile, ha osservato Cass.n. 10037/19 che – non applicandosi le norme di cui alla l. 890/82 - non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa . § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 n. 4 cod.civ., 11 legge 504/92 e 115 cod.proc.civ..

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato la prescrizione altresì delle residue cartelle di pagamento, posto che la notifica del fermo amministrativo, avvenuta nel 2015, non poteva avere valida efficacia interruttiva, essendosi a quella data già maturata la prescrizione quinquennale su tributi (Ici) dovuti per gli anni dal 2002 al 2005. § 4.2Questo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Va premesso che, quanto a corretta applicazione della normativa di riferimento (unico profilo rilevante nella presente sede di legittimità), il collegio regionale ha esattamente escluso che la definitività della pretesa impositiva conseguente alla mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, e non alla formazione di un titolo giurisdizionale definitivo, possa comportare l'applicazione generalizzata ed indistinta del termine decennale di prescrizione (altrimenti invocabile in ordine all’actio judicati), con ciò governando la fattispecie alla luce di quanto stabilito da Cass.SSUU n. 23397/16, pure citata in sentenza.

Ed è proprio nell'osservanza, e non nella violazione, di questo principio che il giudice di merito - vagliando selettivamente tutte le cartelle ad oggetto tributario devolute al suo esame - ha appurato che per alcune la prescrizione era effettivamente maturata, non così per altre.

Ciò in ragione del fatto che per queste ultime, pur a fronte della risalenza dell'annualità di imposta, l'amministrazione aveva tuttavia provveduto alla notificazione di validi atti interruttivi, tra i quali il fermo amministrativo di veicolo.

Ebbene, ciò posto, la doglianza in esame risulta anch'essa gravemente lacunosa nella descrizione della fattispecie e dei profili lamentati, non venendo indicato, in particolare, l'elemento fondamentale costituito dalla sequenza temporale degli atti posti in essere dall'amministrazione finanziaria, ovvero dall'agente per la riscossione, così da far emergere l'errore denunciato nella asserita inidoneità interruttiva di determinati atti (tra cui la stessa intimazione ad adempiere oggetto del giudizio) e quindi nel mancato rilievo della prescrizione.

Ove ciò non bastasse, emerge poi la palese e concorrente causa di inammissibilità data dal fatto che il collegio regionale non avrebbe esaminato sufficientemente il documento prodotto ex adverso, vale a dire la copia della raccomandata denominata documento n. 048801500003135000 (…) (ricorso, pag. 8) con ciò introducendosi nel presente giudizio di legittimità la sollecitazione di una rivisitazione documentale e probatoria dell'eccezione di prescrizione, di certo non consentita specialmente a fronte della delibazione di tale eccezione da parte del giudice di merito.

E questa sollecitazione viene poi dedotta, non nei limiti in cui sia oggi ancora deducibile in sede di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 350 co. 1^ n.5) cod.proc.civ. (eventualmente attraverso l'omesso esame di un documento di cui si assuma ed illustri la decisività), bensì attraverso la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n.3) della norma citata, vale a dire attraverso una denuncia che - all'opposto di quanto sostenuto in ricorso - presupporrebbe un quadro fattuale acclarato. § 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 cod.proc.civ., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente compensato le spese di lite per soccombenza reciproca , nonostante che si vertesse non già di soccombenza reciproca, quanto di parziale accoglimento della domanda della contribuente in misura di almeno il 70-80%. § 5.2Il motivo è infondato.

Dalla sua stessa formulazione si evince come il giudice di merito abbia accolto l'impugnazione proposta dalla contribuente solo in relazione a dieci cartelle ad oggetto tributario devolute in giudizio, per contro respingendola in ordine alle cinque residue.

Il giudizio di compensazione delle spese di lite ha trovato dunque testuale ed adeguata motivazione proprio nel richiamo dell’ art. 92 , co. 2^ , cod.proc.civ., per quanto si tratti non di soccombenza reciproca, ma solo di parziale accoglimento (Cass.

SU n. 32061/2022 e ss.).

Per il resto, non può che farsi qui applicazione del fermo indirizzo secondo cui: In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare. (Cass.n. 26912/20, 21400/21 ed altre). §

6. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA]; la liquidazione avviene come in dispositivo.

P.Q.M. - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3954/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res.in [OSCURATO:PERSONA] (SV), rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Genova, [OSCURATO:PERSONA] 1/9, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.1401 del 26.10.2018 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha annullato la pretesa impositiva portata da dieci cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione da lei opposto, confermandola in relazione ad ulteriori cinque cartelle. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - nel caso, come quello di specie, di definitività ed irretrattabilità del credito tributario in via amministrativa, e non in forza di accertamento giurisdizionale irrevocabile, il termine di prescrizione restava quello proprio del tributo originario (nella specie, di 5 anni), non prolungandosi al decennio; - sulla base di questa regola, già affermata dalla S.C., dieci cartelle poste a base dell'avviso di intimazione impugnato dovevano ritenersi effettivamente prescritte; - per le residue cinque cartelle, l'eccezione di prescrizione quinquennale era invece infondata poiché l'agente della riscossione aveva prodotto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo veicolare quale idoneo atto interruttivo; - quanto alla lamentata nullità di alcune notifiche per avvenuta consegna a mani del portiere dello stabile, non accompagnata dall'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), rilevava il fatto che il consegnatario si fosse qualificato come soggetto incaricato al ritiro senza fare riferimento alle funzioni di portiere, sicché ricorreva la presunzione legale della qualità dichiarata, non superata da rigorosa prova contraria da parte della contribuente (art. 139, co. 2^, cod.proc.civ.). Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Persichetti lamenta violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato alcunché sulla domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]) alla restituzione dei tributi medio tempore versati sulla base delle cartelle dichiarate prescritte. § 2.2Il motivo è inammissibile, lamentando l’omessa pronuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], su una domanda (quella di condanna al rimborso) non direttamente proponibile in giudizio; da qui la non invocabilità nella specie della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., relativo alla necessaria correlazione tra il deciso e le domande siccome ammissibilmente e ritualmente proposte. L’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie è regolata dagli articoli 68 e seguenti d.lgs. 546/92 (successivamente modificate). Nella formulazione qui applicabile ratione temporis, l’art.68 prevede che se il ricorso viene accolto, il tributo versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal giudice tributario con sentenza (maggiorato degli interessi di legge) debba essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza stessa; qualora il rimborso non venga eseguito nel termine indicato, il contribuente può agire in ottemperanza ex articolo 70 d.lgs. 546/92 avanti alla commissione tributaria provinciale, ovvero - in caso di pendenza del giudizio in grado successivo - alla commissione tributaria regionale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado). In caso di sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, l'articolo 69 d.lgs. 546/92 stabilisce la immediata esecutività, con obbligo dell'amministrazione di procedere al pagamento entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia, se prevista dalla legge; anche in tal caso la mancata esecuzione della sentenza ammette il contribuente ad agire per l'ottemperanza. Come messo più volte in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, le regole in esame vanno contemperate con la natura impugnatoria del processo tributario e, in particolare, con la previsione di cui all'articolo 19 lett.g) d.lgs. 546/92, che include tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti . Si è dunque affermato (Cass.n. 20616/08) che la richiesta di rimborso proposta al giudice d'appello deve ritenersi inammissibile in quanto il meccanismo d'instaurazione del processo tributario, avente carattere impugnatorio, prevede che il giudice tributario possa essere adito soltanto impugnando gli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (ivi compreso il diniego tacito di rimborso) , impedendo di ricondurre l'oggetto del giudizio all'accertamento di un'obbligazione. Quindi, prevedendo l’art.68 cit. il rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, non ricevendo il prescritto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito . Sulla stessa linea si pone Cass.n. 30368/18 secondo la quale: In materia di processo tributario, poiché l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. n. 156 del 2015) prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, ove non lo riceva, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il relativo diniego, anche tacito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del detto d.lgs. n. 546 del 1992. . Di questo principio è stata fatta applicazione anche con riguardo alla richiesta del contribuente di ottenere una pronuncia di condanna dell’Amministrazione alla restituzione da parte del giudice tributario adito in sede di rinvio ex art. 63 d.lgs. 546/92, essendosi in proposito parimenti stabilito (Cass.n. 7222/16) che il carattere impugnatorio proprio del processo tributario, in relazione agli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (ivi compreso il diniego tacito di rimborso), segna la distinzione tra lo stesso ed il processo civile, impedendo di ricondurre l'oggetto del primo all'accertamento di un'obbligazione. Ne consegue che non è applicabile al giudizio tributario, per mancanza dei relativi presupposti, l'art. 389 c.p.c., che disciplina l'ipotesi di domande di restituzione e riduzione in pristino conseguenti alla cassazione della sentenza, e che, prevedendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, il rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, non ricevendo il prescritto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito . Ora, nel caso di specie si è appunto in presenza, non già di una domanda avente ad oggetto l'impugnazione di un diniego (espresso o tacito) di rimborso rinveniente da un accertamento giurisdizionale favorevole al contribuente (non risultando infatti alcuna istanza di rimborso a tal fine presentata in sede amministrativa), bensì di una domanda diretta non di annullamento ma di accertamento dell’obbligo restitutorio (indebito ex lege) e di conseguente condanna dell'amministrazione alla restituzione. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione degli articoli 149 cod.proc.civ. e 7 comma 5^ legge 890/82 . Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto ben notificate le cinque cartelle ritenute non prescritte, nonostante che la notificazione fosse avvenuta non a mani presso la residenza o il domicilio, ma a mezzo posta ai sensi della l. 890/82 (a mani del portiere); e che non fosse mai stata fornita da [OSCURATO:PERSONA] la prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa, ovvero comunicazione di avvenuta notifica (Can). § 3.2Il motivo è inammissibile perché ricostruisce in maniera apodittica, alquanto approssimativa e non verificabile le modalità di notificazione delle cartelle in concreto seguite dal concessionario. Tali modalità non solo non vengono adeguatamente riportate e ricostruite in ricorso, ma neppure potrebbero essere desunte sulla base degli atti di causa, dal momento che la ricorrente ne ha tralasciato l'allegazione al ricorso stesso, e neppure ha indicato la sede di giudizio nella quale queste risultanze imprescindibili (non liberamente attingibili in sede di legittimità, perché prive della natura di atti processuali) siano state versate in causa e siano quindi direttamente riscontrabili con l’immediatezza e la concentrazione immanenti alla decisione di legittimità. Va anzi osservato come neppure sia dimostrato, né la circostanza è altrimenti evincibile, che la notificazione delle cartelle in questione sia effettivamente avvenuta nelle forme della legge 890/82 di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione. In sentenza, il collegio regionale dà genericamente conto solo del fatto che la contribuente aveva lamentato la nullità delle notifiche delle cartelle prodromiche all’intimazione impugnata, in quanto alcune inviate per posta altre notificate ai sensi dell'articolo 139 cod.proc.civ. In quanto ritirate o consegnate a mani del portiere in assenza della successiva comunicazione di avvenuta notifica . Con ciò lasciando intendere che tra le modalità di notificazione concretamente eseguite vi era stata, appunto, anche quella dell'esecuzione diretta, non tramite messo notificatore, da parte del concessionario a mezzo del servizio postale. E la lacuna in ricorso risulta tanto più grave in considerazione del fatto che, con la doglianza in esame, si reitera l’eccezione di nullità della notificazione perché eseguita a mani del portiere senza successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica (Can); incombente, quest'ultimo, in realtà non necessario allorquando la notificazione da parte dell'agente della riscossione sia avvenuta (come da [OSCURATO:PERSONA] sostenuto in controricorso) con modalità diretta attraverso l’ordinario servizio postale raccomandato. La doglianza dunque neppure si fa carico del costante indirizzo applicativo secondo cui gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; con l’ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto. Ha stabilito Cass.n. 28872/18 che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. Cass.n. 12083/16 ha parimenti affermato che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata) . Sempre in fattispecie di notificazione diretta della cartella mediante consegna del plico raccomandato al portiere dello stabile, ha osservato Cass.n. 10037/19 che – non applicandosi le norme di cui alla l. 890/82 - non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa . § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 n. 4 cod.civ., 11 legge 504/92 e 115 cod.proc.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato la prescrizione altresì delle residue cartelle di pagamento, posto che la notifica del fermo amministrativo, avvenuta nel 2015, non poteva avere valida efficacia interruttiva, essendosi a quella data già maturata la prescrizione quinquennale su tributi (Ici) dovuti per gli anni dal 2002 al 2005. § 4.2Questo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Va premesso che, quanto a corretta applicazione della normativa di riferimento (unico profilo rilevante nella presente sede di legittimità), il collegio regionale ha esattamente escluso che la definitività della pretesa impositiva conseguente alla mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, e non alla formazione di un titolo giurisdizionale definitivo, possa comportare l'applicazione generalizzata ed indistinta del termine decennale di prescrizione (altrimenti invocabile in ordine all’actio judicati), con ciò governando la fattispecie alla luce di quanto stabilito da Cass.SSUU n. 23397/16, pure citata in sentenza. Ed è proprio nell'osservanza, e non nella violazione, di questo principio che il giudice di merito - vagliando selettivamente tutte le cartelle ad oggetto tributario devolute al suo esame - ha appurato che per alcune la prescrizione era effettivamente maturata, non così per altre. Ciò in ragione del fatto che per queste ultime, pur a fronte della risalenza dell'annualità di imposta, l'amministrazione aveva tuttavia provveduto alla notificazione di validi atti interruttivi, tra i quali il fermo amministrativo di veicolo. Ebbene, ciò posto, la doglianza in esame risulta anch'essa gravemente lacunosa nella descrizione della fattispecie e dei profili lamentati, non venendo indicato, in particolare, l'elemento fondamentale costituito dalla sequenza temporale degli atti posti in essere dall'amministrazione finanziaria, ovvero dall'agente per la riscossione, così da far emergere l'errore denunciato nella asserita inidoneità interruttiva di determinati atti (tra cui la stessa intimazione ad adempiere oggetto del giudizio) e quindi nel mancato rilievo della prescrizione. Ove ciò non bastasse, emerge poi la palese e concorrente causa di inammissibilità data dal fatto che il collegio regionale non avrebbe esaminato sufficientemente il documento prodotto ex adverso, vale a dire la copia della raccomandata denominata documento n. 048801500003135000 (…) (ricorso, pag. 8) con ciò introducendosi nel presente giudizio di legittimità la sollecitazione di una rivisitazione documentale e probatoria dell'eccezione di prescrizione, di certo non consentita specialmente a fronte della delibazione di tale eccezione da parte del giudice di merito. E questa sollecitazione viene poi dedotta, non nei limiti in cui sia oggi ancora deducibile in sede di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 350 co. 1^ n.5) cod.proc.civ. (eventualmente attraverso l'omesso esame di un documento di cui si assuma ed illustri la decisività), bensì attraverso la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n.3) della norma citata, vale a dire attraverso una denuncia che - all'opposto di quanto sostenuto in ricorso - presupporrebbe un quadro fattuale acclarato. § 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 cod.proc.civ., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente compensato le spese di lite per soccombenza reciproca , nonostante che si vertesse non già di soccombenza reciproca, quanto di parziale accoglimento della domanda della contribuente in misura di almeno il 70-80%. § 5.2Il motivo è infondato. Dalla sua stessa formulazione si evince come il giudice di merito abbia accolto l'impugnazione proposta dalla contribuente solo in relazione a dieci cartelle ad oggetto tributario devolute in giudizio, per contro respingendola in ordine alle cinque residue. Il giudizio di compensazione delle spese di lite ha trovato dunque testuale ed adeguata motivazione proprio nel richiamo dell’ art. 92 , co. 2^ , cod.proc.civ., per quanto si tratti non di soccombenza reciproca, ma solo di parziale accoglimento (Cass. SU n. 32061/2022 e ss.). Per il resto, non può che farsi qui applicazione del fermo indirizzo secondo cui: In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare. (Cass.n. 26912/20, 21400/21 ed altre). § 6. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA]; la liquidazione avviene come in dispositivo. P.Q.M. - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrent
Sentenza Cassazione n. 34895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris