CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 21469/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MDWV0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione con riferimento all'aumento di pena determinato a titolo di continuazione sul fatto reato già giudicato. Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto generica e priva di confronto con la decisione impugnata. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena irrogata a titolo di continuazione, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato le ragioni giustificatrici poste a fondamento della decisione, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., distinguendo l'aumento per ciascuno dei reati satellite. considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore