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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24285/2026

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orte d'appello di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta,in funzione di giudice di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. (a seguito diannullamento da parte di Sez. 1, n. 17166 del 30/01/2025), in parziale riformadella sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 24 gennaio 2024, rideterminava iltrattamento sanzionatorio.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Rabbito, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia violazionedell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma1, lett. c), e 179, comma 2, cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione della legge processuale penale, con riferimento a norme previste apena di nullità.Lamenta il difensore ricorrente di non aver ricevuto la notifica del decretodi citazione per il giudizio di appello; il tutto, infatti, sarebbe stato comunicato alprecedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua nomina fossestata dall'interessato già revocata e fosse stato già tempestivamente nominato,invece, il difensore ora ricorrente.3.

Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittaha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.4.

Con memoria del 25 maggio 2026, la difesa insisteva per l’accoglimentodel ricorso con dichiarazione di non doversi procedere perché il reato è estinto perprescrizione (capo 1).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei sensi e per le ragioni che seguono.2.

È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che haripetutamente chiarito come, allorquando venga posta al vaglio del giudice dilegittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un error inprocedendo, questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sullaquale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudicedi merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazionale esibito.Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattereprocessuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quoe così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezzain diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamentegiustificata, ovvero giustificata solo a posteriori (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636;Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).3.

La verifica del contenuto dell'incarto processuale - in uno con la visionedegli atti allegati dalla difesa al ricorso, ai fini dell'autosufficienza dello stesso -consente di ritenere che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato investito del mandatodifensivo, con revoca di ogni altra nomina precedente, il 3 gennaio 2025,presentando lo stesso giorno richiesta di trattazione in pubblica udienza innanzi laCorte di cassazione.Se ne desume che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - in epoca antecedente, rispettoalla pronuncia della sentenza oggi gravata - non era più difensore del [OSCURATO:PERSONA], peresser stata già revocata la sua nomina.Nell'epigrafe della sentenza impugnata, cionondimeno, figura il nomedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e a p. 1 i giudici di merito danno atto che in assenzadi note scritte del difensore, si è ritenuto che questi abbia inteso insistere neimotivi di impugnazione; mentre il decreto di citazione a giudizio per il processodi appello, incardinato a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questaCorte, non risulta essere pervenuto a colui che era, ormai,l'unico difensore dell'imputato, ossia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].4.

È noto che l'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio all'unicodifensore - di fiducia o d'ufficio che sia - quando ne determini l'assenza, integrauna nullità assoluta di ordine generale, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen.; talenullità può quindi essere dedotta, nonostante sia intervenuta prima del giudizio,anche con l'impugnazione della sentenza che ha concluso la successiva faseprocessuale (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv.259614; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615 einfine, quanto alla tipologia di nullità configurabile, Sez. 3, n. 26266 del18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199, a mente della quale: l'omesso avviso dell'udienzaal difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt.178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., integra una nullitàassoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenzaall'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia ècomunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generaleai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.).L’omessa notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia, comesopra detto, integra una nullità assoluta, che si estende agli atti ad essa successivie, quindi, a tutto il giudizio di appello e alla relativa sentenza (art. 185 cod. proc.pen.).5.

La sussistenza dell’ulteriore reato di ricettazione, esonera la Cortedall’esaminare l’eccepita estinzione per decorso del termine della contravvenzionedi cui all’art. 699 cod. proc. pen., dovendo procedere il giudice del rinvio allarideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivamente considerato.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Caltanissetta.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso.Così è deciso, 27/05/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta,in funzione di giudice di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. (a seguito diannullamento da parte di Sez. 1, n. 17166 del 30/01/2025), in parziale riformadella sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 24 gennaio 2024, rideterminava iltrattamento sanzionatorio.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Rabbito, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia violazionedell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma1, lett. c), e 179, comma 2, cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione della legge processuale penale, con riferimento a norme previste apena di nullità.Lamenta il difensore ricorrente di non aver ricevuto la notifica del decretodi citazione per il giudizio di appello; il tutto, infatti, sarebbe stato comunicato alprecedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua nomina fossestata dall'interessato già revocata e fosse stato già tempestivamente nominato,invece, il difensore ora ricorrente.3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittaha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.4. Con memoria del 25 maggio 2026, la difesa insisteva per l’accoglimentodel ricorso con dichiarazione di non doversi procedere perché il reato è estinto perprescrizione (capo 1).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei sensi e per le ragioni che seguono.2. È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che haripetutamente chiarito come, allorquando venga posta al vaglio del giudice dilegittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un error inprocedendo, questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sullaquale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudicedi merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazionale esibito.Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattereprocessuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quoe così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezzain diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamentegiustificata, ovvero giustificata solo a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636;Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).3. La verifica del contenuto dell'incarto processuale - in uno con la visionedegli atti allegati dalla difesa al ricorso, ai fini dell'autosufficienza dello stesso -consente di ritenere che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato investito del mandatodifensivo, con revoca di ogni altra nomina precedente, il 3 gennaio 2025,presentando lo stesso giorno richiesta di trattazione in pubblica udienza innanzi laCorte di cassazione.Se ne desume che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - in epoca antecedente, rispettoalla pronuncia della sentenza oggi gravata - non era più difensore del [OSCURATO:PERSONA], peresser stata già revocata la sua nomina.Nell'epigrafe della sentenza impugnata, cionondimeno, figura il nomedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e a p. 1 i giudici di merito danno atto che in assenzadi note scritte del difensore, si è ritenuto che questi abbia inteso insistere neimotivi di impugnazione; mentre il decreto di citazione a giudizio per il processodi appello, incardinato a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questaCorte, non risulta essere pervenuto a colui che era, ormai,l'unico difensore dell'imputato, ossia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].4. È noto che l'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio all'unicodifensore - di fiducia o d'ufficio che sia - quando ne determini l'assenza, integrauna nullità assoluta di ordine generale, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen.; talenullità può quindi essere dedotta, nonostante sia intervenuta prima del giudizio,anche con l'impugnazione della sentenza che ha concluso la successiva faseprocessuale (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv.259614; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615 einfine, quanto alla tipologia di nullità configurabile, Sez. 3, n. 26266 del18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199, a mente della quale: l'omesso avviso dell'udienzaal difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt.178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., integra una nullitàassoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenzaall'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia ècomunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generaleai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.).L’omessa notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia, comesopra detto, integra una nullità assoluta, che si estende agli atti ad essa successivie, quindi, a tutto il giudizio di appello e alla relativa sentenza (art. 185 cod. proc.pen.).5. La sussistenza dell’ulteriore reato di ricettazione, esonera la Cortedall’esaminare l’eccepita estinzione per decorso del termine della contravvenzionedi cui all’art. 699 cod. proc. pen., dovendo procedere il giudice del rinvio allarideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivamente considerato.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Caltanissetta. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso.Così è deciso, 27/05/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore
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