CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 25526/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sull'istanza di correzione relativa al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con la sentenza del 09/05/2025 della Corte di cassazione letti gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel procedimento n. 4553/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito all'udienza del 9 maggio 2025, per mero errore materiale nel dispositivo sul ruolo di udienza risulta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, invece, inesistente nel procedimento suindicato; trattandosi di mero errore materiale, emendabile d'ufficio e senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 625 - bis, comma 3, cod. proc. pen., con eliminazione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione emessa il 9.5.2025 nel procedimento n. 4553/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eliminando la seguente frase: "Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge." Manda alla cancelleria per le annotazioni Così deciso il 1 luglio 2025 Il consigliere estensore Il PpOidente