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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 23042/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3024/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta (24 gennaio 2022) dopo la sentenza di appello emessa il 20 novembre 2020 e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Petrùelli2 DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3024/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta (24 gennaio 2022) dopo la sentenza di appello emessa il 20 novembre 2020 e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Petrùelli2 DEPOSITAT
Sentenza Cassazione n. 23042/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris