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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28291/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - persone offese nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 52, 55 e 589 cod. pen. - di opposizione al diniego del P.M. di consentire al consulente tecnico delle persone offese di esaminare atti e prove già acquisite dal consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.

1.1. Ed infatti, con un primo atto del 19 ottobre 2021 le indicate persone offese avevano richiesto al P.M. di fornire il verbale di acquisizione dei reperti video inerenti all'omicidio commesso dall'Adriatici nei confronti del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA].

Con successiva istanza del 21 ottobre 2021, quindi, avevano richiesto al P.M. di consentire anche la condivisione di prove informatiche estratte dal telefono cellulare sequestrato all'indagato, trovantesi nella materiale disponibilità del consulente tecnico nominato dalla Procura.

Entrambe le istanze erano state rigettate dal P.M., con provvedimenti rispettivamente emessi il 22 ed il 26 ottobre 2021.

Il successivo 4 novembre 2021, quindi, era stata proposta opposizione al diniego del Pubblico ministero di consentire l'esame degli atti e delle prove già acquisite dal consulente tecnico della Procura, cui aveva fatto seguito la celebrazione dell'udienza camerale del 22 novembre 2021, conclusasi con la contestuale ordinanza con cui il G.I.P. ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione presentata dalle persone offese, per mancanza di legittimazione.

1.2. Il G.I.P. ha, in particolare, motivato la propria pronuncia osservando come l'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. riservi i poteri indicati dalla norma ai soli consulenti tecnici di una parte privata, mentre, nel caso di specie, le istanze rigettate dal P.M. sono state presentate dalle persone offese, i cui diritti e facoltà sarebbero solo quelli previsti dall'art. 90 cod. proc. pen.

Trattandosi, pertanto, di istanza non concernente l'oggetto di un accertamento tecnico irripetibile, non vi sarebbe stata legittimazione da parte delle persone offese ad esercitare i diritti previsti dall'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta.

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P.

Tribunale di Pavia ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Rileva la ricorrente come il G.I.P. avrebbe errato nell'interpretare i contenuti dell'art. 233 cod. proc. pen., che al primo comma riconosce a «ciascuna parte», e quindi anche alla persona offesa, la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico, quando non sia stata disposta la perizia, e che poi, al successivo comma 1-bis, consente al consulente tecnico delle «parti private», su richiesta del difensore ed autorizzazione del giudice, di esaminare le cose sequestrate, intervenire alle ispezioni ovvero esaminare quanto già abbia costituito oggetto di ispezione.

A dire della ricorrente, i poteri previsti dal comma 1-bis dell'art. 233 cod. proc. pen. dovrebbero necessariamente spettare anche al consulente tecnico della persona offesa, altrimenti creandosi un'illogica discrepanza tra i soggetti legittimati a nominare consulenti tecnici, di cui al primo comma, e quelli cui sono riconosciute le facoltà previste dal comma 1-bis, in modo del tutto irrazionale limitandone l'esercizio solo in favore di alcune parti e non di altre.

Un'interpretazione logica, sistematica e coerente di tali norme non potrebbe che condurre, infatti, a ritenere che anche il consulente tecnico della persona offesa possa esaminare le cose sequestrate, intervenire alle ispezioni ovvero esaminare quanto già oggetto di precedente ispezione.

La dizione «parti private» utilizzata dal legislatore nel comma 1-bis dell'art.233 cod. proc. pen. non andrebbe interpretata così come prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., bensì solo come distinguo rispetto alla figura del P.M., cui deve essere fatta la richiesta di autorizzazione ad esaminare gli atti ove si proceda nella fase delle indagini preliminari.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e rimessione degli atti al Tribunale di Pavia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con rimessione degli atti al Tribunale di Pavia.

2. Per dare soluzione al motivo eccepito dalla ricorrente, il Collegio è tenuto a risolvere la questione giuridica, sottoposta al suo esame, finalizzata a verificare se il riferimento ai soli consulenti tecnici delle «parti private», contenuto nel primo periodo del comma 1-bis dell'art. 233 cod. proc. pen., comprenda, o meno, anche i consulenti tecnici della persona offesa.

E' necessario, cioè, accertare se anche il consulente tecnico della persona offesa possa essere autorizzato dal giudice, su istanza del difensore, «ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto».

Un'interpretazione strettamente letterale della locuzione «parti private» sembrerebbe escludere tale possibilità, conformemente alle medesime argomentazioni utilizzate dal G.I.P. nell'ordinanza impugnata, che ha conferito decisiva valenza al dettato dell'art. 90 cod. proc. pen., che, nell'individuare in quelli elencati in tale norma i diritti e le facoltà spettanti alla persona offesa, non ha espressamente indicato quelli previsti dall'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., così precludendone la possibilità di esercizio da parte della persona offesa.

A fronte di tale approccio è, tuttavia, possibile esaminare la dedotta questione in diverso modo, privilegiando una lettura coordinata e sistematica della disposizione dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., così pervenendo ad una soluzione del tutto antitetica.

Secondo questa seconda accezione, infatti, deve assumere significato il fatto che allorquando l'art 391-bis, comma 8, cod. proc. pen. affianca la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa alle «altre parti private», lungi dall'esprimere una differenziazione tra le une e le altre, sembra piuttosto sottolineare come la categoria processuale della parte privata, riferibile in senso proprio allo svolgimento processuale successivo all'esercizio dell'azione penale, nel corso delle indagini preliminari vada calibrata sulle ("altre") figure di parti private, sia pure potenziali, per l'appunto costituite dall'indagato e dalla persona offesa.

Nella nozione generale di «parti private», quindi, rientrerebbe, a giusto titolo, anche la persona offesa.

Questo concetto sembra, pertanto, indurre a ritenere che un'analoga considerazione della nozione di «parti private» debba essere compiuta pure riferendosi alle specifiche situazioni che legittimano l'intervento dei consulenti tecnici, di cui al primo periodo della norma del comma 1-bis dell'art. 233 cod. proc. pen., che in tale dizione sembra proprio racchiudere tutti gli altri soggetti processuali diversi dal P.M., parte deputata a svolgere le indagini, cui compete l'autorizzazione ad esaminare gli atti ove si proceda nella fase delle indagini preliminari.

Tale lettura appare, invero, preferibile, anche ritenendosi corretto e plausibile l'argomento dedotto da parte della ricorrente per cui è indispensabile operare un raccordo tra i commi 1 e 1-bis dell'art. 233 cod. proc. pen., nel senso che se la persona offesa deve ritenersi legittimata a nominare il consulente tecnico, secondo quanto certamente previsto dal primo comma (che riferisce tale potere a «ciascuna parte»), la stessa persona offesa deve, poi, anche essere considerata titolare del conseguente potere di impugnare l'ordinanza conclusiva del procedimento camerale di opposizione, di cui al successivo comma 1-bis.

Da tali considerazioni il Collegio inferisce, pertanto, argomentazioni tali da poter concludere che la disposizione prevista dal primo periodo dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., debba essere interpretata nel senso che anche il consulente tecnico della persona offesa è incluso tra quei consulenti tecnici delle «parti private» che il giudice, su richiesta del difensore, può autorizzare «ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto».

3. Nel caso di specie, pertanto, era del tutto legittima la richiesta avanzata dal difensore delle persone offese di consentire al loro consulente tecnico di esaminare atti e prove già acquisite dal consulente tecnico nominato dalla Procura.

Tale conclusione impone, quindi, la pronuncia dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - persone offese nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 52, 55 e 589 cod. pen. - di opposizione al diniego del P.M. di consentire al consulente tecnico delle persone offese di esaminare atti e prove già acquisite dal consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. 1.1. Ed infatti, con un primo atto del 19 ottobre 2021 le indicate persone offese avevano richiesto al P.M. di fornire il verbale di acquisizione dei reperti video inerenti all'omicidio commesso dall'Adriatici nei confronti del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA]. Con successiva istanza del 21 ottobre 2021, quindi, avevano richiesto al P.M. di consentire anche la condivisione di prove informatiche estratte dal telefono cellulare sequestrato all'indagato, trovantesi nella materiale disponibilità del consulente tecnico nominato dalla Procura. Entrambe le istanze erano state rigettate dal P.M., con provvedimenti rispettivamente emessi il 22 ed il 26 ottobre 2021. Il successivo 4 novembre 2021, quindi, era stata proposta opposizione al diniego del Pubblico ministero di consentire l'esame degli atti e delle prove già acquisite dal consulente tecnico della Procura, cui aveva fatto seguito la celebrazione dell'udienza camerale del 22 novembre 2021, conclusasi con la contestuale ordinanza con cui il G.I.P. ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione presentata dalle persone offese, per mancanza di legittimazione. 1.2. Il G.I.P. ha, in particolare, motivato la propria pronuncia osservando come l'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. riservi i poteri indicati dalla norma ai soli consulenti tecnici di una parte privata, mentre, nel caso di specie, le istanze rigettate dal P.M. sono state presentate dalle persone offese, i cui diritti e facoltà sarebbero solo quelli previsti dall'art. 90 cod. proc. pen. Trattandosi, pertanto, di istanza non concernente l'oggetto di un accertamento tecnico irripetibile, non vi sarebbe stata legittimazione da parte delle persone offese ad esercitare i diritti previsti dall'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. Tribunale di Pavia ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. Rileva la ricorrente come il G.I.P. avrebbe errato nell'interpretare i contenuti dell'art. 233 cod. proc. pen., che al primo comma riconosce a «ciascuna parte», e quindi anche alla persona offesa, la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico, quando non sia stata disposta la perizia, e che poi, al successivo comma 1-bis, consente al consulente tecnico delle «parti private», su richiesta del difensore ed autorizzazione del giudice, di esaminare le cose sequestrate, intervenire alle ispezioni ovvero esaminare quanto già abbia costituito oggetto di ispezione. A dire della ricorrente, i poteri previsti dal comma 1-bis dell'art. 233 cod. proc. pen. dovrebbero necessariamente spettare anche al consulente tecnico della persona offesa, altrimenti creandosi un'illogica discrepanza tra i soggetti legittimati a nominare consulenti tecnici, di cui al primo comma, e quelli cui sono riconosciute le facoltà previste dal comma 1-bis, in modo del tutto irrazionale limitandone l'esercizio solo in favore di alcune parti e non di altre. Un'interpretazione logica, sistematica e coerente di tali norme non potrebbe che condurre, infatti, a ritenere che anche il consulente tecnico della persona offesa possa esaminare le cose sequestrate, intervenire alle ispezioni ovvero esaminare quanto già oggetto di precedente ispezione. La dizione «parti private» utilizzata dal legislatore nel comma 1-bis dell'art.233 cod. proc. pen. non andrebbe interpretata così come prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., bensì solo come distinguo rispetto alla figura del P.M., cui deve essere fatta la richiesta di autorizzazione ad esaminare gli atti ove si proceda nella fase delle indagini preliminari. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e rimessione degli atti al Tribunale di Pavia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con rimessione degli atti al Tribunale di Pavia. 2. Per dare soluzione al motivo eccepito dalla ricorrente, il Collegio è tenuto a risolvere la questione giuridica, sottoposta al suo esame, finalizzata a verificare se il riferimento ai soli consulenti tecnici delle «parti private», contenuto nel primo periodo del comma 1-bis dell'art. 233 cod. proc. pen., comprenda, o meno, anche i consulenti tecnici della persona offesa. E' necessario, cioè, accertare se anche il consulente tecnico della persona offesa possa essere autorizzato dal giudice, su istanza del difensore, «ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto». Un'interpretazione strettamente letterale della locuzione «parti private» sembrerebbe escludere tale possibilità, conformemente alle medesime argomentazioni utilizzate dal G.I.P. nell'ordinanza impugnata, che ha conferito decisiva valenza al dettato dell'art. 90 cod. proc. pen., che, nell'individuare in quelli elencati in tale norma i diritti e le facoltà spettanti alla persona offesa, non ha espressamente indicato quelli previsti dall'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., così precludendone la possibilità di esercizio da parte della persona offesa. A fronte di tale approccio è, tuttavia, possibile esaminare la dedotta questione in diverso modo, privilegiando una lettura coordinata e sistematica della disposizione dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., così pervenendo ad una soluzione del tutto antitetica. Secondo questa seconda accezione, infatti, deve assumere significato il fatto che allorquando l'art 391-bis, comma 8, cod. proc. pen. affianca la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa alle «altre parti private», lungi dall'esprimere una differenziazione tra le une e le altre, sembra piuttosto sottolineare come la categoria processuale della parte privata, riferibile in senso proprio allo svolgimento processuale successivo all'esercizio dell'azione penale, nel corso delle indagini preliminari vada calibrata sulle ("altre") figure di parti private, sia pure potenziali, per l'appunto costituite dall'indagato e dalla persona offesa. Nella nozione generale di «parti private», quindi, rientrerebbe, a giusto titolo, anche la persona offesa. Questo concetto sembra, pertanto, indurre a ritenere che un'analoga considerazione della nozione di «parti private» debba essere compiuta pure riferendosi alle specifiche situazioni che legittimano l'intervento dei consulenti tecnici, di cui al primo periodo della norma del comma 1-bis dell'art. 233 cod. proc. pen., che in tale dizione sembra proprio racchiudere tutti gli altri soggetti processuali diversi dal P.M., parte deputata a svolgere le indagini, cui compete l'autorizzazione ad esaminare gli atti ove si proceda nella fase delle indagini preliminari. Tale lettura appare, invero, preferibile, anche ritenendosi corretto e plausibile l'argomento dedotto da parte della ricorrente per cui è indispensabile operare un raccordo tra i commi 1 e 1-bis dell'art. 233 cod. proc. pen., nel senso che se la persona offesa deve ritenersi legittimata a nominare il consulente tecnico, secondo quanto certamente previsto dal primo comma (che riferisce tale potere a «ciascuna parte»), la stessa persona offesa deve, poi, anche essere considerata titolare del conseguente potere di impugnare l'ordinanza conclusiva del procedimento camerale di opposizione, di cui al successivo comma 1-bis. Da tali considerazioni il Collegio inferisce, pertanto, argomentazioni tali da poter concludere che la disposizione prevista dal primo periodo dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., debba essere interpretata nel senso che anche il consulente tecnico della persona offesa è incluso tra quei consulenti tecnici delle «parti private» che il giudice, su richiesta del difensore, può autorizzare «ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto». 3. Nel caso di specie, pertanto, era del tutto legittima la richiesta avanzata dal difensore delle persone offese di consentire al loro consulente tecnico di esaminare atti e prove già acquisite dal consulente tecnico nominato dalla Procura. Tale conclusione impone, quindi, la pronuncia dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per
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