CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 20796/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTORIO ( [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che l'unico motivo - con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione, denunciando il travisamento della prova in relazione ai messaggi di testo intercorsi a mezzo dell'applicazione "WhatsApp" tra l'imputato, la persona offesa e la testimone Solimeno - è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta come la messaggistica in parola sia stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si vedano le pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata, ove si rileva come lo scambio di messaggi tra le parti coinvolte nella vicenda avesse evidenziato chiaramente non soltanto il contenuto altamente minatorio delle richieste rivolte dall'imputato nei confronti della persona offesa, ma anche l'effettiva idoneità di tale minacce a incutere timore); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ellino 3,(1'