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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 11883/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23192-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23192/2021 Numero sezionale 2985/2022 Numero di raccolta generale 11883/2022Data pubblicazione 12/04/2022 avverso la sentenza n. 2054/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione per la cassazione della sentenza n. 2054 del 3.

6. 2021 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo che intimava a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della odierna ricorrente della somma di euro 6.000,00 per la vendita di beni ( tendaggi e lampadari ), reputando che, a fronte della contestazione sollevata dall’opponente, la società opposta non avesse fornito la prova della effettiva consegna della merce; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; vista la proposta del relatore rilevato che l’unico motivo il ricorso, denunziando, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di motivazione in riferimento agli artt. 2697 cod. civ. e 116 e 253 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente valutato le risultanze testimoniali introdotte dalla società opposta, ritenendole non idonee a provare la effettiva consegna dei beni; si aggiunge che la Corte di appello è incorsa in vizio di contraddittorietà di motivazione in relazione alla dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti ha dichiarato la parte istante decaduta dalla prova per omessa citazione del teste, salvo poi valutare la sua testimonianza al fine rilevarne la contraddittorietà con quella resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] ed omettendo comunque di valutare le prove nel loro complesso; deduce inoltre l’erroneità della decisione laddove ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], per avere lo stesso rivestito la qualità di amministratore F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23192/2021 Numero sezionale 2985/2022 Numero di raccolta generale 11883/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 della società appellata all’epoca del fatti, senza tenere conto che al momento della assunzione della prova egli non ricopriva più tale carica; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto investe la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice ed il giudizio di attendibilità dei testimoni, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, integrando apprezzamenti di fatto che la legge riserva al giudice di merito, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità; che, in particolare, in relazione alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato non la incapacità del teste ma la sua inattendibilità e comunque la non concludenza, ai fini del fatto oggetto di prova, delle sue dichiarazioni; che inammissibili sono altresì le censure di vizio di motivazione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ, nella sua attuale versione, esso non è più denunziabile dinanzi a questa Corte, ammettendo la disposizione soltanto la denunzia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ( Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 ); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23192/2021 Numero sezionale 2985/2022 Numero di raccolta generale 11883/2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Data pubblicazione 12/04/2022 previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 17 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23192-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23192/2021 Numero sezionale 2985/2022 Numero di raccolta generale 11883/2022Data pubblicazione 12/04/2022 avverso la sentenza n. 2054/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione per la cassazione della sentenza n. 2054 del 3. 6. 2021 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo che intimava a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della odierna ricorrente della somma di euro 6.000,00 per la vendita di beni ( tendaggi e lampadari ), reputando che, a fronte della contestazione sollevata dall’opponente, la società opposta non avesse fornito la prova della effettiva consegna della merce; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; vista la proposta del relatore rilevato che l’unico motivo il ricorso, denunziando, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di motivazione in riferimento agli artt. 2697 cod. civ. e 116 e 253 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente valutato le risultanze testimoniali introdotte dalla società opposta, ritenendole non idonee a provare la effettiva consegna dei beni; si aggiunge che la Corte di appello è incorsa in vizio di contraddittorietà di motivazione in relazione alla dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti ha dichiarato la parte istante decaduta dalla prova per omessa citazione del teste, salvo poi valutare la sua testimonianza al fine rilevarne la contraddittorietà con quella resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] ed omettendo comunque di valutare le prove nel loro complesso; deduce inoltre l’erroneità della decisione laddove ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], per avere lo stesso rivestito la qualità di amministratore F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23192/2021 Numero sezionale 2985/2022 Numero di raccolta generale 11883/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 della società appellata all’epoca del fatti, senza tenere conto che al momento della assunzione della prova egli non ricopriva più tale carica; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto investe la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice ed il giudizio di attendibilità dei testimoni, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, integrando apprezzamenti di fatto che la legge riserva al giudice di merito, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità; che, in particolare, in relazione alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato non la incapacità del teste ma la sua inattendibilità e comunque la non concludenza, ai fini del fatto oggetto di prova, delle sue dichiarazioni; che inammissibili sono altresì le censure di vizio di motivazione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ, nella sua attuale versione, esso non è più denunziabile dinanzi a questa Corte, ammettendo la disposizione soltanto la denunzia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ( Cass. S.U. n. 8053 del 2014 ); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23192/2021 Numero sezionale 2985/2022 Numero di raccolta generale 11883/2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Data pubblicazione 12/04/2022 previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
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