CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per i reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose; letta la memoria difensiva pervenuta in data 27/11/2025; rilevato che con unico motivo, privo di rubrica e, quindi, della specifica enunciazione dei vizi denunciati, il difensore lamenta la mancata acquisizione al fascicolo processuale dei filmati di videosorveglianza visionati dalla P.g., trascurando l'effettuata opzione per il rito abbreviato secco nonostante la giuridica possibilità per la difesa in quella sede di chiederne l'acquisizione ove detti materiali fossero stati ritenuti rilevanti per la ricostruzione dell'episodio; che, per il resto, le censure difensive hanno carattere squisitamente di merito e tendono ad accreditare una ricostruzione alternativa della vicenda senza enucleare vizi utilmente scrutinabili e senza un puntuale raffronto critico con la congrua e logica motivazione rassegnata dalla Corte territoriale che, alle pagg. 3-4, ha ampiamente esaminato i convergenti elementi indiziari attestanti la riconducibilità dei reati ascritti al ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]