CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 27843/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1619/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 9764/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, per ciò che qui interessa ha rigettato l'istanza formulata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] di rimessione nei termini per impugnare la sentenza del Tribunale di napoli in data 6 aprile 2016, irrevocabile il 28 settembre 2016. 2. Ricorre il condannato per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e deduce un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 143, 175 e 670 cod. proc. pen. e il corelato vizio di motivazione. Rileva in primo luogo l’omessa pronuncia sulla richiesta di non esecutività del titolo per mancata traduzione, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen., della sentenza in lingua moldava, questione preliminare alle altre pur prospettate e che si sarebbe riverberata sui termini per proporre impugnazione, impedendone il decorso. Avversa, inoltre, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l’imputato non avrebbe avuto diritto alla traduzione a causa della scelta volontaria di disinteressarsi del processo a suo carico, risultando al contrario che egli sia stato vittima di sostituzione di persona e che non ha avuto mai alcuna notizia del procedimento a suo carico: tutti gli atti processuali sono stati, infatti, indirizzati a un soggetto che si era a lui sostituito, fornendo documenti d'identità falsi. Si sarebbe, dunque, pervenuti alla paradossale situazione per cui il ricorrente, che non ha mai avuto legale conoscenza della sentenza, potrebbe fal valere le sue ragioni esclusivamente con la restituzione nel termine per impugnare, così che nel giudizio di secondo grado egli avrebbe la possibilità di porre tutte le eccezioni e i temi volti a far caducare la pronuncia nei suoi confronti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 17 aprile 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27843/2025 Roma, lì, 29/07/2025 1.Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2.Non è superfluo premettere che il ricorrente - arrestato al momento dell’ingresso in Italia in esecuzione di un ordine di carcerazione, ma asserendo di essere vittima di un errore di persona - aveva formulato al giudice dell’esecuzione una triplice istanza e, segnatamente: i) la sospensione dell’esecuzione con immediata liberazione (richiesta che è, tuttavia, stata superata essendo intervenuta nel frattempo la sua scarcerazione; ii) la restituzione del termine per appellare la sentenza di primo grado a causa della mancata traduzione di tale provvedimento nella lingua parlata dall’imputato, emessa all’esito di un processo svoltosi in contumacia, poiché egli si era reso latitante; iii) infine, la verifica dell’identità del condannato (richiesta cui il Giudice dell’esecuzione ha risposto, delegando all'Ufficio di Procura di svolgere e approfondire gli accertamenti già in atto). Quanto alla richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, oggetto del presente ricorso, il Tribunale ha fondato la decisione reiettiva sulla base della considerazione che all’imputato, resosi latitante, non spettava alcun diritto alla traduzione degli atti. 3.Osserva il Collegio che, con tale motivazione, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo del principio, espresso da questa Corte - che qui si condivide e riafferma - secondo cui «L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art.143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore. (Fattispecie relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e di contestuale sospensione)» (Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278364 - 01). Né – in senso contrario – vale denunciare, come ha fatto il ricorrente, l’omessa risposta da parte del Giudice dell’esecuzione sull’istanza in punto di non esecutività del titolo, poiché la motivazione che lo stesso ha reso sulla inesigibilità dell’imputato latitante ad avere la traduzione degli atti processuali è una motivazione che vale, implicitamente, anche ad escludere la fondatezza della richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione, attesa la stretta connessione logica - riconosciuta nello stesso ricorso – delle due questioni. 4.Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]