CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3469/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocatiCelli Alfonso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentein via principale – -controricorrente al ricorso incidentale- contro Comune d i Cattolica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso principale- -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1753/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/07/2021; nonché sul ricorso 1582/2023 proposto da: Comune di Cattolica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2309/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 30 dicembre 1997 il Comune di Cattolica costituì la [OSCURATO:PERSONA], ente di diritto privato (art. 14 e ss. c.c.), dotato di un patrimonio di 10 milioni delle vecchie lire e riconosciuto con decreto n. 233/1998 della Regione Emilia-Romagna, al quale affidò la gestione delle strutture sanitarie esistenti nell’ambito del territorio comunale ([OSCURATO:PERSONA]) e delle nuove strutture socio- sanitarie (RSA). A seguito della sua costituzione la Fondazione approntò un piano di investimenti in infrastrutture ed attrezzature al servizio dell’ospedale Cervesi di Cattolica, tale da rendere necessario il ricorso al credito bancario. Nel contesto dei rapporti intercorsi tra la Fondazione e gli istituti di credito, il Comune di Cattolica con delibera n. 27/1998: a) autorizzò la costituzione di pegno sulle sue partecipazioni azionarie (n. 11007 azioni del valore nominale di 1 milione delle vecchie lire ciascuna) nella società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società interamente partecipata da enti pubblici) a favore di un istituto di credito che sarebbe stato indicato dalla Fondazione stessa; b) demandò al Dirigente rag. [OSCURATO:PERSONA] tutte le operazioni di prelievo e di deposito dei titoli azionari necessari al perfezionamento della garanzia; c) stabilì che il pegno sulle azioni avrebbe dovuto essere costituito “per la durata massima di nove anni” e con “riserva del diritto di voto” in capo al Comune ai sensi dell’art. 2352 c.c. In base a due atti del 16 aprile e del 29 ottobre 1998, sottoscritti entrambi dal [OSCURATO:PERSONA] ed il primo anche dal Rag. [OSCURATO:PERSONA], fu costituito pegno sulle suddette 11007 azioni (del valore nominale di 1 milione delle vecchie lire ciascuna) della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, la Cassa) A fronte di tale garanzia data dal Comune di Cattolica (indicato come unico “socio” della [OSCURATO:PERSONA]), la Cassa concesse a quest’ultima un fido misto utilizzabile in conto corrente ordinario, per crediti di firma e per finanziamenti in lire e/o valuta, originariamente pari a 5.000.000.000 delle vecchie lire, e cioè pari ad attuali € 2.582.284,50, successivamente aumentato a 11.000.000.000 delle vecchie lire, pari ad attuali € 5.681.025,89. A seguito della conversione da lire in euro del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quest'ultima società il 6 marzo 2006 emise in favore del Comune di Cattolica un nuovo certificato azionario nominativo con n. 7.299, rappresentativo di n. 11.007 azioni ordinarie del valore nominale di € 516,46 ciascuna. Ed il Comune, a sua volta, depositò di nuovo in pegno alla Banca previa restituzione alla società emittente dei vecchi certificati. Successivamente, la Cassa, nonostante la proroga di anni 2 del termine di durata del pegno, con missiva datata 08.02.2007 revocò il fido concesso alla [OSCURATO:PERSONA] ed, a seguito della mancata restituzione, intimò alla stessa (debitore principale) con atto ex art. 2797 c.c. notificato in data 08.08.2007 (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al Comune) il pagamento del debito, preavvertendo che, in caso contrario, avrebbe provveduto all’escussione della garanzia prestata dal terzo datore di pegno (Comune di Cattolica). Non essendo intervenuto il pagamento richiesto e non essendo stata fatta nei termini opposizione, la Cassa attivò la procedura esecutiva di vendita (non comunicata, né notificata al Comune) delle azioni date in pegno. 2. Orbene, nel 2010, a seguito dei suddetti fatti, il Comune, quale proprietario delle azioni e terzo datore di pegno, introduceva due separati giudizi innanzi al Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di Cattolica, con atto di citazione in opposizione alla vendita ex art. 2797 cod. civ. (con contestuale istanza di sospensione ex artt. 615, comma 2, e 669-sexies c.p.c.), introduttivo della causa n. 2325/2010, chiedeva: - in via preliminare, la sospensione degli effetti della procedura attivata ai sensi dell'art. 2797 c.c. dalla cassa per la vendita delle suddette azioni; - nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento ad esso notificata in data 11.08.2007, quale terzo datore di pegno, nonché degli atti con cui la Cassa aveva attivato la procedura esecutiva per la vendita delle azioni, accertando e dichiarando l'insussistenza dello ius vendendi della Cassa; -la condanna della Cassa alle spese di lite. D’altra parte, con atto di citazione introduttivo della causa n. 2353/2010 R.G. il Comune di Cattolica chiedeva nei confronti della Cassa:- in via principale, dichiararsi la nullità di due atti costitutivi di pegno, risalenti al 1998, con conseguente dichiarazione di liberazione delle azioni date in pegno, in quanto stipulati in violazione di norme imperative; -in via subordinata, dichiararsi l’annullamento o l’inefficacia dei predettiatti; - in ogni caso, condannarsi la Banca alla restituzione delle azioni e alla corresponsione degli utili e degli interessi nel frattempo maturati. 3. Successivamente, nel 2012, con altro atto di citazione, introduttivo del procedimento n. 947/2012 R.G., il Comune di Cattolica conveniva nuovamente la Cassa, deducendo ulteriori cause di invalidità dei medesimi atti costitutivi del pegno (e, in particolare, il difetto di legittimazione negoziale del Comune - avendo gli atti ad oggetto la gestione di servizi nel settore sanitario, materia da considerarsi di competenza esclusiva della Regione – ed il difetto della forma pubblica prescritta dal R.D. n. 1923/2440). In tutti e tre i suddetti procedimenti si costituiva la Cassa, chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il procedimento iscritto al n. 947/2012 R.G. veniva riunito a quello portante il n. 2353/2010. 4 La prima delle suddette tre cause (quella recante n. 2325/2010) veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Forlì, dopo aver rigettato con ordinanza del 14 ottobre 2011 la richiesta di sospensione, con la sentenza n.314/2012 accoglieva l’opposizione proposta dal Comune e liquidava le spese di lite. In particolare, il giudice di primo grado:- qualificava l’azione del Comune attore, nel complesso, quale opposizione all’esecuzione non ancora iniziata e - dichiarava l’inefficacia dei due contratti di pegno poiché privi del riferimento alla durata e alla riserva di voto ai sensi dell’art. 2352 c.c. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva gravame la Cassa, articolando sei motivi d’impugnazione. Con il primo lamentava la violazione dell'art. 158 c.p.c., poiché il G.O.T. estensore del provvedimento impugnato sarebbe stato estraneo all'ufficio del Tribunale di Forlì, sez. distaccata di Cesena, essendo state, allo stesso, temporaneamente assegnate solo le funzioni di Giudice delle esecuzioni mobiliari, mentre il giudizio andava proposto nelle forme del giudizio ordinario. Con il secondo lamentava la violazione dell’art. 132 comma 2 n.4 c.p.c. (e, quindi, la nullità della sentenza), in quanto sarebbe stata carente la motivazione adottata dal Giudice, al punto da risultare inidonea a ricostruire la ratio decidendi e l’ iter logico - giuridico seguìto, anche in virtù dell’inammissibilità della motivazione per relationem contenente solo un generico richiamo agli atti difensivi di una delle parti e alle argomentazioni in essi esposte. Con il terzo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il primo Giudice si sarebbe pronunciato ultra petita , dichiarando l’inefficacia dei contratti di pegno laddove era stata avanzata generica domanda di accertamento e dichiarazione della “insussistenza dello ius vendendidella Banca”, anche alla luce del separato ed autonomo giudizio (nel quale il Comune aveva agito specificatamente per ottenere la pronuncia giudiziale della nullità e/o annullabilità dei due contratti di pegno).Con il quarto motivo lamentava la violazione degli artt. 1418 e ss c.c., per non avere, il Giudicante, accertato da quale tipo d’asserita irregolarità giuridica fossero affetti i contratti di pegno (nullità/annullabilità), genericamente dichiarati “inefficaci”. Con il quinto motivo deduceva l’infondatezza della domanda di accertamento dell’insussistenza dello ius vendendi proposta dal Comune. Con il sesto motivo lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 2797 comma 1 c.c., 480 e 481 c.p.c., e dell’art. 12 disp. prel. c.c. laddove il Tribunale aveva qualificato la fattispecie quale opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, in applicazione dell'art. 615, comma 1, c.p.c. (cfr. ex pluribus Cass. n. 21908/2008), ma aveva ritenuto applicabile all'intimazione disciplinata nell'art. 2797, comma 1, c.c. le disposizioni di cui all'art. 481 c.p.c. e, implicitamente, all'art. 480 c.p.c. concernenti l'atto di precetto. Si costituiva il Comune di Cattolica, istando per il rigetto dell’appello e l’accoglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., delle domande proposte nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1753/2021, sia pure con diversa motivazione, -confermava la sentenza del giudice di primo grado, - condannava la cassa appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Ha resistito con controricorso il Comune di Cattolica, che ha presentato ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito a sua volta con controricorso al ricorso incidentale avversario. Nelle more della odierna udienza il Difensore del Comune di Cattolica ha presentato istanza di riunione al ricorso introduttivo del presente procedimento del ricorso n. 1582/2023, proposto dal Comune contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 2309/2022 della Corte d’appello di Bologna, per motivi di connessione soggettiva (trattandosi di ricorsi pendenti tra le stesse parti) ed oggettiva (controvertendosi in entrambi i giudizi sui due atti costitutivi di pegno di titoli, sottoscritti dall’allora [OSCURATO:PERSONA] in data 16 aprile e 29 ottobre 1998 in favore della Cassa ed aventi ad oggetto 1107 azioni della società [OSCURATO:PERSONA] spa detenute dal Comune). Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre il Difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni. 5. Quanto agli altri due procedimenti (recanti nn. 2353/2010 e 947/2012), la Cassa, nel costituirsi, sosteneva che i due atti costitutivi di pegno erano del tutto validi, in quanto: a) la competenza del Dirigente non avrebbe escluso quella del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell’ente; b) eventuali difformità tra il contenuto del negozio e la delibera del Consiglio Comunale sarebbero state in ogni caso sanate dagli atti successivamente posti in essere dal Comune a mezzo dei propri Dirigenti; c) le disposizioni normative invocate dal Comune a sostegno della tesi della propria incapacità negoziale riguarderebbero la programmazione e la legislazione ma non anche la gestione delle strutture eroganti servizi in materia socio-sanitaria; d) il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del patrimonio dello Stato, sarebbe insuscettibile di essere applicato analogicamente anche agli enti locali.All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il procedimento iscritto al n. 947/2012 R.G. veniva riunito a quello portante il n. 2353/2010. Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 597/2014, -rigettava la domanda e - condannava parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di legali. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il Comune di Cattolica articolando quattro motivi. Con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art 1418 c.c. (in via principale), degli artt. 1398-1399 c.c. (in via subordinata) e degli artt. 1425-1444 c.c. in relazione al principio di separazione delle competenze tra organi di indirizzo politico e dirigenti di cui all'art. 3 D.lgs. n. 29/1993 ed art. 51, comma 3, Legge 142/1990. L’atto costitutivo di pegno sottoscritto il 29.10.1998 dal [OSCURATO:PERSONA] di Cattolica avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per violazione di norma imperativa o, in via subordinata, inefficace per carenza di potere oppure ancora annullato per incapacità legale poiché ai Dirigenti pubblici spetterebbe una competenza di tipo esclusivo in materia di gestione amministrativa e negoziale delle [OSCURATO:PERSONA], in ragione del tecnicismo che tali atti richiedono e della connessa responsabilità dirigenziale e in ossequio al principio di necessaria separazione tra le funzioni di tipo politico e quelle di carattere amministrativo; né sarebbero intervenuti successivi atti di ratifica o convalida ad opera del Dirigente, idonei a sanare gli anzidetti vizi; Con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1398 c.c. e degli artt. 1425 e 1442 c.c. in relazione alla difformità degli atti negoziali rispetto a quanto stabilito con la deliberazione a contrattare. Entrambi gli atti avrebbero violato la delibera del Consiglio Comunale in quanto non avrebbero riprodotto la volontà dell’organo, che aveva espressamente disposto che i negozi stipulati con la Banca menzionassero le riserve di durata massima del pegno e di diritto di voto ex art. 2352 c.c.; il Tribunale di Forlì avrebbe pertanto errato nel ritenere che tali difformità attenessero soltanto ai rapporti interni all’Ente, laddove invece avrebbe dovuto dichiarare gli atti inefficaci in quanto viziati da eccesso di potere e non ratificati; Con il terzo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 1418 c.c. in relazione ai limiti della legittimazione/capacità negoziale del Comune. Entrambi gli atti avrebbero violato il limite di scopo costituito dalle competenze istituzionali dell’Entecomunale, che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare carente di legittimazione e dunque privo della capacità di negoziare in favore dell’esclusiva competenza della Regione e delle [OSCURATO:PERSONA] in ambito sanitario. Posto che il finanziamento concesso dalla Cassa di Risparmio alla [OSCURATO:PERSONA] era finalizzato all’attuazione di un piano di investimenti in infrastrutture ed attrezzature da impiegarenell’ospedale Cervesi di Cattolica, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere che simili attività attenevano in realtà a competenze proprie della Regione, rispetto alle quali il Comune, titolare di funzioni di carattere meramente propulsivo e partecipativo, risultava del tutto estraneo, con conseguente radicale nullità degli atti stipulati al di fuori delle proprie competenze, quali quelli oggetto di causa; Con il quarto motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 1 e dell'art. 69 comma 3 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2440. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il R.D. n. 2440/1923 riguardasse soltanto le Amministrazioni statali, laddove invece avrebbe dovuto dichiarare nulli gli atti di pegno controversi, perché carenti del requisito della forma pubblica imposto, a pena di nullità, dalla citata normativa, che, essendo precipuamente volta a garantire l’attività pubblica negoziale, disciplinerebbe a fortiori anche gli atti di diritto privato posti in essere dalle Amministrazioni locali, come anche affermato da taluna giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo: in via preliminare, l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto per infondatezza delle domande, concludendo per l’integrale conferma della sentenza impugnata, con condanna della controparte alla rifusione delle spese legali nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - vista l’istanza dell’appellante volta alla riunione della presente causa con quella iscritta al n. 1881/2012 R.G., pendente davanti alla Terza Sezione ed avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della Cassa di Risparmio di Cesena, del provvedimento n. 314/2012 con cui il Tribunale di Forlì aveva accolto l’opposizione proposta dal Comune nel procedimento n. 2325/2010 - la Corte trasmetteva gli atti al Presidente, il quale, con decreto del 10.03.2015, ordinava che le due cause, ancorché non riunite, avessero una trattazione coordinata. La Corte territoriale, con sentenza n. 2309/2022, rigettando l’appello, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla controparte. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di Cattolica con il quale ha anche chiesto la riunione del ricorso al ricorso introduttivo del procedimento del ricorso n. 3469/2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di esso comune avverso la sentenza n. 2309/2022 della Corte d’appello di Bologna, per motivi di connessione soggettiva (trattandosi di ricorsi pendenti tra le stesse parti) ed oggettiva (controvertendosi in entrambi i giudizi sui due atti costitutivi di pegno di titoli, sottoscritti dall’allora [OSCURATO:PERSONA] in data 16 aprile e 29 ottobre 1998 in favore della Cassa ed aventi ad oggetto 1107 azioni della società [OSCURATO:PERSONA] spa detenute dal Comune). Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre il Difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni. 6. [OSCURATO:PERSONA] – dato atto che il Difensore del Comune di Cattolica anche in sede di ricorso introduttivo del giudizio di legittimità recante numero 1582/2023 ha formulato richiesta di riunione; e che il Difensore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in sede di memoria presentata per l’odierna udienza, sul punto si è rimesso a giustizia, insistendo comunque per il rigetto del ricorso proposto dal Comune– ha disposto la riunione del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità n. 1582/2023 al ricorso n. 3469/2022 introduttivo del presente giudizio di legittimità , ritenendo sussistenti profili di connessione non soltanto soggettiva (essendo pendente tra le stesse parti), ma anche oggettiva: invero - quantunque il ricorso n. 1582/2023 abbia ad oggetto l’esistenza di presunti vizi afferenti i due contratti, costitutivi di pegno di titoli, intercorsi il 14 aprile ed il 29 ottobre 1998 tra il Comune di Cattolica e l’allora [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il ricorso n. 3469/2022 ha ad oggetto il successivo procedimento di vendita dei titoli, contestato con opposizione ex art. 2797 c.c. – entrambi i ricorsi sottendono comunque le vicende relative ai menzionati atti costitutivi di pegno di titoli.[OSCURATO:PERSONA] ha quindi deciso i ricorsi riuniti, riservandosi di depositare la motivazione dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis 1 secondo comma c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].) articola in ricorso n. 3469/2022 tre motivi. 1.1.Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 158 c.p.c. e dell'art. 2797, commi 2, 3 e 4, c.c., nella parte in cui la Corte territoriale, respingendo l’eccezione da essa formulata fin dalla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ha disatteso la normativa istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] di Tribunale (per brevità, G.O.T.) vigente all’epoca (2010/2012) in cui era stata emessa la sentenza n. 314/2012 del Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena, poi appellata, Fa presente che nella relazione sulla circolare del CSM 21241 del 1.08.2008 si legge apertis verbis che i Giudici onorari devono avere funzione “collaborativa” e, eventualmente, di “supplenti” dei Giudici professionali; in tal caso i G.O.T. possono essere destinati alla trattazione di alcune specifiche controversie senza assegnazione del relativo ruolo. Tra tali controversie non rientrano in alcun modo quelle di merito, come quella oggetto del presente giudizio. Rileva che la G.O.T., che aveva emesso la sentenza di primo grado, risultava essere estranea all'ufficio del Tribunale di Forlì - Sezione distaccata di Cesena (ora soppresso), essendo alla stessa state assegnate, temporaneamente (cfr. art. 43bis, comma 2, R.D. 30.01.1941 n. 12, così come modificato dal D.Lgs. 51/1998), le sole funzioni di Giudice delle esecuzioni mobiliari.1.2. Con il secondo denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 e, quindi, nullità della sentenza per omessa motivazione; nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, c.p.c., violazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha statuito: a) in tema di annullabilità (p. 8) Con riferimento ad entrambi i contratti costitutivi di pegno, è pacifica la presenza di vizi consistenti nell’assenza dell’indicazione della durata contrattuale e dell’iscrizione della riserva di voto ex art. 2352 c.c., come invece previsti nella delibera comunale n.27/1998, che autorizzava la sottoscrizione delle convenzioni di pegno. Tuttavia, i rapporti interni all’ente non possono essere opposti al terzo contraente e, se così qualificati, gli eventuali vizi relativi al processo di formazione della volontà dell'ente pubblico comportano l'annullabilità del contratto, la quale può essere fatta valere in via di azione o di eccezione ai sensi degli artt. 1441 e 1442 c.c., esclusivamente dall'ente pubblico (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 21265 del 10/10/2007). Segnatamente, per il caso di specie, l’azione è oramai prescritta per il decorso del quinquennio dalla data di conclusione dei contratti risalente al 1998 ; b) nonché nella parte in cui ha statuito: Mentre in riferimento all’eccezione, riproposta in questa sede dall’[OSCURATO:PERSONA], concernente la pretesa nullità del contratto di pegno del 29.10.1998 perché sottoscritto dal solo [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cattolica e non anche dal funzionario incaricato dalla già citata delibera per la stipula dei contratti, si osserva che trattasi di contratto sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente ed, in ogni caso, fatto oggetto di successive ratifiche, quali: la delibera comunale n.13 del 15.02.2007 che ha prorogato di anni due la scadenza dei contratti di pegno (di fatto comportando l’escussione della garanzia ancor prima della scadenza) e gli atti successivamente compiuti dal Rag. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cattolica e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e Finanza dell’Ente. E come ben noto: “In materia di contratti stipulati dalla P.A., organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici (unilaterali) e contratti in nome e per conto dell'amministrazione comunale è il [OSCURATO:PERSONA], il quale non è equiparabile al "nuncius" nemmeno in caso di inesistenza della volontà contrattuale dell'organo deliberativo (giunta municipale o Consiglio comunale), in tale ipotesi configurandosi, invece, una fattispecie "in itinere" o a formazione progressiva assimilabile al negozio concluso dal "falsus procurator", caratterizzata da una fase interinale destinata a protrarsi fino a quando intervenga la ratifica da parte dell'organo competente, ovvero fino a quando la ratifica venga negata.” (Cass. civ, sez. III, sentenza n. 195 del 10/01/2003). Di talché, anche qualora si sussuma la fattispecie in esame nella figura del "falsus procurator", è riconosciuto che la disciplina dei negozi conclusi da un rappresentante senza poteri si applica anche alla P.A. (rectius alla rappresentanza organica degli enti pubblici), poiché l’organo competente, adito ad esprimere la volontà negoziale dell’ente, può sempre procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal falso rappresentante; ratifica che, peraltro, può desumersi implicitamente da altro atto, redatto per iscritto, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato che esprima in modo inequivocabile la volontà dell’organo, come in questo caso è avvenuto con gli atti sopra menzionati . Si duole che la corte territoriale, tanto affermando: a) ha sostanzialmente dichiarato che, rispetto al solo contratto di pegno del 29.10.1998, anche qualora dovesse postularsi la sua sottoscrizione da parte di un falsus procurator, comunque dovrebbe ritenersi intervenuta la ratifica ex art. 1399 c.c., e da tale complessivo accertamento ha tratto la generica (ed invero incomprensibile) affermazione secondo cui il Tribunale ha correttamente dichiarato l’inefficacia dei contratti di pegno rispetto ai terzi , b) ha erroneamente rilevato l’inefficacia dei contratti di pegno (rectius: del contratto di pegno 29.10.1998) rispetto ai terzi acquirenti delle azioni in quanto la ratifica eseguita dagli organi dotati del potere di autorizzazione e sottoscrizione dell’atto sana eventuali profili di inefficacia non solo inter partes, ma erga omnes, e dunque anche rispetto ai terzi acquirenti dei beni oggetto del pegno. 1.3. Con il terzo motivo, articolato in via subordinata e in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denuncia violazione dell'art. 2797, comma 1 e 2, c.c. e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha comunque incidentalmente affermato che, al fine di individuare il modello procedimentale applicabile alla fattispecie della vendita ex art. 2797 c.c., laddove la legge nulla dispone, bisogna fare riferimento ai procedimenti di cognizione, nei quali è ricompresa la species del giudizio di opposizione , giacché sia nell’opposizione dell’articolo 2797 c.c. che in quella dell’articolo 615 c.p.c. il giudice ha il potere di decidere dell’esistenza del potere esecutivo , traendone così la conclusione che quando nel 2008 (Cass. 27266/2008 e Cass.21908/2008), con un netto revirement, la Suprema Corte ha qualificato l’opposizione in parola come un’opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., anziché, come sino allora sostenuto, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non è cambiata la qualificazione della vendita del bene pignorato, sempre considerata un atto di esecuzione forzata, ma è stata ravvisata una sovrapponibilità di scopo tra l’intimazione di pagamento del creditore pignoratizio e l’intimazione del precetto ex art. 480 c.p.c. e, di conseguenza, tra l’opposizione all’esecuzione forzata non ancora iniziata ex art. 615, comma 1, c.p.c. e l’opposizione in parola . Osserva che: a) contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito, la procedura scelta dalle parti, e attivata dalla Cassa mediante la pubblicazione su un quotidiano locale dell’avviso di vendita delle azioni oggetto di pegno era diversa e distinta dall’espropriazione forzata; b) il fatto che la vendita “privata” dei beni oggetto di pegno disciplinata dagli artt. 2796 e 2797, ult. co., c.c. non è inquadrabile come una «esecuzione forzata» è desumibile dal fatto che per procedere non è necessario il possesso del titolo esecutivo; c) pertanto, il procedimento di opposizione di cui all’art. 2797, commi 2 e 3, c.c. deve ritenersi disciplinato dalle regole ordinarie del processo di cognizione. Con la conseguenza che, non applicandosi le disposizioni sulla notificazione dell’atto di precetto ed essendo stata regolarmente notificata l’intimazione ex art. 2797, comma 1, c.c. dalla Cassa, quest’ultima aveva il pieno diritto di procedere alla vendita privata delle azioni oggetto di pegno secondo le modalità indicate nell’avviso di vendita. 2.Il Comune di Cattolica, in sede di ricorso incidentale, articola i seguenti quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che le richieste dell’appellato Ente comunale in questa sede, cioè l’accoglimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c., delle domande proposte nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dalla sentenza impugnata, diventano irrilevanti stante l’avvenuta vendita delle azioni oggetto di pegno in data 11.08.2007 . Sostiene che la corte territoriale, tanto affermando, ha contraddittoriamente ed incomprensibilmente affermato l"'irrilevanza" delle domande, che erano state riproposte da esso Comune nel giudizio di appello e che erano rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cast. e dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. (difetto assoluto di motivazione). Secondo parte ricorrente in via incidentale, infatti, da un lato, l’avvenuta vendita delle azioni oggetto di pegno costituisce circostanza che non risulta dalla ricostruzione dei fatti di causa operata nella sentenza impugnata e, dall’altro, la corte territoriale ha poi preso comunque in considerazione, pronunciando su di esse, le domande riproposte dal Comune in appello. 2.2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha disatteso la domanda di nullità dell'atto costitutivo di pegno del 29.10.1998, in violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d. lgs. n. 29/1993, 51 comma 3 della legge n. 142/1990 e 1418 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha disatteso la domanda di nullità dell’atto costitutivo di pegno del 29.10.1998 per essere stato sottoscritto dal solo sindaco del Comune di Cattolica e non anche dal funzionario incaricato dalla delibera autorizzativa del consiglio comunale. 2.3. Con il terzo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (in via parzialmente subordinato, in quanto il precedente motivo riguarda soltanto uno dei due atti costitutivi di pegno), censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, nell'accertare e dichiarare l’”inefficacia" di entrambi gli atti costitutivi di pegno, ha erroneamente ritenuto inverata la ratifica dei negozi conclusi da falsus procurator , violando e comunque falsamente applicando l'art. 1399 c.c. 2.4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata ed in ordine logico successivo al terzo motivo ed in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, assumendo l'annullabilità degli atti costitutivi di pegno per vizi del processo di formazione della volontà, ha ritenuto prescritta la relativa azione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1442, comma 1. c.c. 3. Lo stesso Comune di Cattolica articola nel ricorso n. 1582/2023 (che, si ribadisce, è stato riunito a quello n. 3469/2022) otto motivi. 3.1. Con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, ha rigettato il suo terzo motivo di appello, così motivando (pag. 10 e 11 della sentenza): È noto come allo Stato e agli Enti pubblici sia riconosciuta dall’ordinamento una generale capacità giuridica di diritto privato, seppur nel rispetto delle limitazioni legali o statutarie alla possibilità di porre in essere determinati negozi e per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. Dunque, può osservarsi come risulti del tutto incontestato che i pegni de quibussiano stati costituiti dal Comune di Cattolica allo scopo di garantire il finanziamento concesso dalla Cassa di risparmio di Cesena alla Fondazione pubblica [OSCURATO:PERSONA], istituita dallo stesso Comune nell’ambito dell’esecuzione di un accordo di programma intercorso con la Regione e con l’AUSL, al preciso scopo di affidarle la gestione delle strutture sanitarie comunali nonché di realizzarne e gestirne di nuove, il che non pare in alcun modo porsi in contrasto con i fini istituzionali dell’Ente comunale né violare alcuna norma di legge. A ragione, quindi, il Tribunale di Forlì ha rigettato la relativa domanda di nullità per violazione di norma imperativa formulata dal Comune: la competenza in materia di tutela della salute riguarda, eventualmente, la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni e non investe, invece, l’attività amministrativa posta in essere dai Comuni iure privatorum, che è anzi oggi informata dal principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. Tra l’altro, la stessa Regione Emilia-Romagna aveva sottoscritto con il Comune di Cattolica un accordo di programma, da attuare ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs. n. 502/1992, consistente proprio nell’affidamento ad una fondazione di diritto privato, costituenda dal Comune di Cattolica, della gestione delle strutture sanitarie presenti sul territorio comunale e della realizzazione di nuove strutture socio-sanitarie ad integrazione del servizio ospedaliero . Sostiene che la corte territoriale, tanto affermando, è incorsa in più errori di diritto, in quanto: a) ha, nella sostanza, disconosciuto che il riparto delle competenze istituzionali tra i diversi soggetti pubblici dell’ordinamento rilevi anche sul piano della legittimazione negoziale degli Enti stessi, costituendone un limite; b) ha in maniera inconferente richiamato il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. , anche perché introdotto con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 131, ovvero ben dopo la stipula dei nostri atti negoziali, c) ha sostanzialmente assimilato la Fondazione “[OSCURATO:PERSONA]” ad un “ente dipendente” o “strumentale” del Comune (alla stregua di un vincolo di pseudo-appartenenza), atteso che, essendo la fondazione per definizione un ente morale con personalità giuridica dotata di un patrimonio proprio a cui provvede il fondatore, una volta conferito il patrimonio in dotazione, essa diviene un soggetto diverso e del tutto autonomo rispetto al suo fondatore, il quale perde definitivamente la disponibilità e la gestione dei beni destinati allo scopo statutario. 3.2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il quarto motivo di appello, ha disatteso la domanda di nullità di entrambi gli atti costitutivi di pegno per violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 3, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (necessità della forma pubblica ad substantiam), così motivando: Va anzitutto rilevato che il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza citata dal Giudice di primo grado è stato oggetto di ulteriore specificazione e conferma da parte di Cass. n. 6038/2010, laddove, con riferimento alle cessioni di credito - del pari sottoposte ai requisiti di forma prescritti dall’art. 69, comma 3, R.D. n. 2440/1923 – ha affermato che «in virtù del principio enunciato dalla sentenza n. 17496 del 2008, che va qui ribadito, ove si tenga presente che l'art. 69, comma 3, è inserito nel R.D. n. 2240 del 1923, il quale detta la disciplina del patrimonio e della contabilità generale dello Stato -nel capo riguardante le "spese dello Stato", la sua diretta applicabilità alle cessioni dei crediti derivanti da negozi intercorsi con i Comuni non è fondata». Del tutto condivisibilmente, dunque, il Tribunale di Forlì ha ritenuto di applicare i principi affermati dalla Cassazione con specifico riferimento alle cessioni anche alle costituzioni di pegno . Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, non ha correttamente inteso l’ambito soggettivo e oggettivo di applicabilità dell’art. 69, comma 3, R.D. 2440/1923, in base al quale Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio . 3.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale non ha affatto motivato, in violazione dell’art.111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (difetto assoluto di motivazione), la reiezione della domanda di nullità di entrambi gli atti costitutivi di pegno per violazione dell’art. 16, comma 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (necessità della forma pubblica ad substantiam). Si duole che la corte territoriale, nel rigettare il quarto motivo di appello, non ha preso in considerazione l’art. 16, comma 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e tale vizio emerge direttamente dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le altre risultanze processuali. Ne consegue che la sentenza è sul punto nulla per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., essendo priva di quel “minimo costituzionale” che costituisce requisito di validità della pronuncia (Cass. sez. VI 25.09.2018, n. 22598). 3.4. Con il quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, rigettando i primi due motivi di appello, ha disatteso la domanda di nullità dell’atto costitutivo di pegno sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] in data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3 d. lgs. n. 29/1993, dell’art. 51, comma 3, Legge 142/1990 e dell’art. 1418 c.c. (principio di separazione tra attività politica e attività di gestione amministrativa) nella parte in cui ha affermato (pag. 7, 8 e 9 della sentenza): [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, infatti, ha correttamente rigettato le doglianze attoree circa la validità e l’efficacia degli atti costitutivi di pegno stipulati con la Banca il 16.04.1998 ed il 29.10.1998. Quanto all’asserito difetto di sottoscrizione del Dirigente, la tesi della nullità virtuale per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 3 d.lgs. n. 29/1993 e 51, comma 3, legge 142/1990 prospettata dall’appellante non può essere condivisa da questa Corte, in quanto incompatibile con il vigente sistema normativo nonché non collimante con l’orientamento giurisprudenziale che, in tema di negozi della [OSCURATO:PERSONA], riconosce il potere di rappresentanza negoziale dell’ente pubblico territoriale in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Va preliminarmente osservato che, pur essendo vero che la rappresentanza legale del Comune in capo al [OSCURATO:PERSONA] non può giustificare la che «i poteri del sindaco, anche nell'espletamento di funzioni riguardanti l'attività di diritto privato del Comune, derivano non già da un rapporto di mandato, ma da una relazione di immedesimazione organica e quindi la manifestazione di volontà espressa dal sindaco nei rapporti con i terzi, gli deriva non già dalla delibera che lo autorizza al compimento di un singolo atto, ma dal conferimento della stessa funzione che egli ricopre» (Cass. n. 3079/2019). Osservato che l’art. 50 TUEL, riproducendo pedissequamente il previgente art. 36 L. n. 142/1990, riconosce in capo al [OSCURATO:PERSONA] la rappresentanza dell’ente, pare ragionevole ritenere che l’art. 107 del TUEL riconosca al Dirigente un potere di rappresentanza verso l’esterno che si aggiunge e non si sostituisce a quello del [OSCURATO:PERSONA], al quale, peraltro, rimane riservata la rappresentanza istituzionale dell’ente. Ciò è sufficiente per ritenere infondata la tesi del Comune appellante, per cui l’autonomo potere di rappresentanza negoziale attribuito agli organi dirigenziali dal legislatore costituirebbe oggetto di un “monopolio operativo” dei dirigenti: tale prospettazione confligge con il vigente sistema normativo, che non sottrae il potere ai vertici politici; pare invece più rispondente al dato legislativo la soluzione mediana per cui al [OSCURATO:PERSONA] e al Dirigente spetterebbe una rappresentanza concorrente, da considerarsi semmai prerogativa - pur non esclusiva - dei singoli Dirigenti ratione materiae. Ciò posto, valorizzata la circostanza per cui, nel caso di specie, la costituzione dei pegni era stata disposta con specifica delibera consiliare, che aveva a tal fine incaricato il [OSCURATO:PERSONA], può comunque condividersi quanto ritenuto, sul punto, dal Giudice di prima istanza, ovvero che la firma del [OSCURATO:PERSONA] non configuri un’ipotesi di nullità ma, eventualmente, di annullabilità o di inefficacia del negozio, suscettibile di ratifica … . Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, ha errato, in quanto: a) l’orientamento giurisprudenziale richiamato (che riconoscerebbe al [OSCURATO:PERSONA] il potere di rappresentanza negoziale, in realtà non esiste), in quanto il precedente richiamato (Cass. n. 3079/2010) si riferisce ad un atto negoziale concluso da un [OSCURATO:PERSONA] nel lontano 1991, ovvero in epoca antecedente alla riforma dell’assetto degli Enti locali approvata con Legge 15 maggio 1997, n. 127; b) le norme dell’ordinamento locale che dispongono in merito ai poteri di rappresentanza dell’Ente non sono affatto da intendersi come fondanti un sistema di rappresentanza concorrente tra dirigenti e [OSCURATO:PERSONA], in modo da evitare un monopolio operativo dei dirigenti .In definitiva, secondo il ricorrente, la stipula di atti negoziali da parte degli organi politici comporta la violazione di una norma imperativa di Legge, con conseguente nullità (o radicale inefficacia) degli stessi ai sensi dell'art. 1418 c.c. (come già affermato da questa Corte in epoca antecedente alle riforme con sentenze n. 10631/2007 e n. 2996/1979); e l'atto costitutivo di pegno del 29.10.1998 è nullo per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. e tale radicale vizio negoziale è insuscettibile di sanatoria. 3.5. Con il quinto motivo, articolato in via subordinata rispetto ai precedenti e formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, nel respingere il secondo motivo di appello, ha argomentato affermando: … può dedursi che eventuali difformità rispetto alla delibera a monte rilevano eventualmente sul piano della responsabilità e dei rapporti interni, ma non della validità degli atti . In sostanza si duole che la corte territoriale, nel respingere la domanda di inefficacia degli atti costitutivi di pegno perché conclusi in difetto del potere rappresentativo, ha erroneamente ritenuto che le difformità rispetto alla delibera C.C. n. 27 del 07.03.1998 rilevano soltanto sul piano della responsabilità e dei rapporti interni e non sul piano della validità ed efficacia degli atti, in violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 c.c. Sottolinea che la statuizione è errata: sia perché la delibera di Consiglio comunale che autorizza la stipula di atti negoziali comportanti impegni di bilancio pluriennali (come devono ritenersi, dal punto di vista contabile, gli atti di che trattasi, vista la possibilità di escussione e di vendita da parte del creditore pignoratizio) assume la funzione di una vera e propria delibera a contrattare, prevedente, tra l’altro, “l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali”, come previsto dall’art. 56 L. 142/1990 (vigente al momento dei fatti); sia perché la consolidata giurisprudenza riconosce rilevanza esterna ai vizi afferenti alla procedura di perfezionamento dei contratti della P.A., anche e soprattutto se riguardanti le difformità o discrepanze esistenti tra le deliberazioni preparatorie a contrattare ed i contratti stessi, che si traducono nella "rappresentanza senza potere" (eccesso di potere) ai sensi dell'art.1398 Codice Civile, con conseguente inefficacia dell'atto nei confronti del rappresentato ai sensi dell’art. 1398 c.c. 3.6. Con il sesto motivo, strettamente connesso con il precedente e articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, nel respingere la domanda di inefficacia degli atti costitutivi di pegno perché conclusi in difetto del potere rappresentativo, ha erroneamente ritenuto inverata la “ratifica” di detti negozi con la delibera C.C. n. 13 del 15.02.2007, in violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale con riferimento alle doglianze dell’appellante circa la mancata menzione nei negozi di pegno del termine massimo novennale e del diritto di voto , ha riconosciuto in ogni caso l’efficacia dei negozi da lui sottoscritti - in quanto implicitamente ratificati dal Comune - … , e, richiamando le medesime considerazioni (svolte nel capoverso precedente a proposito della disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri), ha affermato quanto segue: Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del "dominus", potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto, che, formato per fini consequenziali alla stipula del negozio ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione» (Cass. n. 28753/18). In questo caso, gli atti esecutivi successivamente intervenuti e, in particolar modo, la proroga decisa dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 15.02.2007, hanno chiaramente espresso la volontà di valersi dei negozi stipulati con la Banca. . Sostiene che la corte territoriale, tanto affermando, non soltanto ha argomentato sulla base di una motivazione contraddittoria rispetto all’affermazione censurata con il motivo precedente (secondo la quale eventuali difformità rispetto alla delibera a monte rilevano eventualmente sul piano della responsabilità e dei rapporti interni, ma non della validità degli atti. ), ma ha anche violato o applicato falsamente l’art. 1399 c.c., in quanto, nel ritenere integrata la “ratifica” degli atti negoziali costitutivi di pegno con la delibera C.C. n. 13 del 15.02.2007, non ha considerato che, ai sensi dell’art. 1399, comma 1, c.c., la ratifica dell’atto negoziale può avvenire soltanto “con la osservanza delle forme prescritte per le conclusioni di esso”, ovvero, nel caso di specie, trattandosi di [OSCURATO:PERSONA], mediante un apposito atto negoziale avente forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 3.7. Con il settimo motivo, articolato in via subordinata ed in ordine logico successivo ai motivi precedenti e formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, dopo avere ritenuto inverata la “ratifica” degli atti costitutivi di pegno ex art. 1399 c.c. con la delibera C.C. n. 13 del 15.02.2007, non ha affatto motivato, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (difetto assoluto di motivazione), la reiezione della domanda di inefficacia di tali atti in relazione alla proroga biennale disposta da tale delibera. Sottolinea che la corte territoriale ha ritenuto integrata la “ratifica” degli atti negoziali costitutivi di pegno con l’adozione della delibera n. 13 del 15.02.2007, con cui il Consiglio comunale aveva stabilito di prorogare la durata del pegno; ma, nel compiere tale valutazione, la Corte ha omesso di considerare che la proroga disposta dal Consiglio comunale era temporalmente limitata ad anni due, di tal che, quand’anche detta delibera avesse “ratificato” gli atti negoziali (costitutivi di pegno 16.04.1998 e del 29.10.1998), detta sanatoria avrebbe potuto operare soltanto nei limiti della chiara manifestazione di volontà espressa dal Consiglio comunale, ovvero soltanto per altri due anni (rispetto alla durata originaria di 9 anni) e quindi rispettivamente sino al 16.04.2009 e sino al 29.10.2009: con la conseguenza che entrambi gli atti costitutivi di pegno, alla data della proposizione dell’azione giudiziale da parte del Comune, erano privi di efficacia. 3.8. Con l’ottavo motivo, articolato in via gratamente subordinata ed in ordine logico successivo ai precedenti motivi e formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, nel rigettare i primi due motivi, non ha affatto motivato, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (difetto assoluto di motivazione), la reiezione della domanda di annullabilità ex art. 1425 c.c. di entrambi gli atti costitutivi di pegno (che era stata formulata dal Comune in via gradatamente subordinata). Sottolinea che una motivazione sul punto non è data scorgere nel rilievo conclusivo del punto 2 della sentenza (pag. 10), laddove la corte ha osservato che la soluzione pare coerente con quanto già affermato incidenter tantum da questa Corte a definizione del procedimento n. 1881/2012 R.G., laddove con riferimento alla validità dei negozi, si sono rilevate la prescrizione dell’azione di annullamento ed in ogni caso l’avvenuta ratifica degli stessi ad opera dell’organo competente. , in quanto: da una parte l’espressione la soluzione pare coerente ... non realizza una motivazione per relationem(peraltro ad un passo di una sentenza espresso incidenter tantum) e, d’altra parte, il riferimento alla “ratifica” dei negozi fa presumere che la corte abbia inteso riferirsi alla questione della “inefficacia” dei negozi per falsa rappresentanza (e quindi all’art.1399 c.c.) e non alla questione della annullabilità dei contratti (per la quale opera il ben diverso istituto della “convalida” ex art. 1444 c.c.). 4. Si reputano opportune alcune considerazioni di sistema. Il pegno, essendo un diritto reale di garanzia: da un lato, consente al creditore di soddisfarsi in via preferenziale (salvo i creditori eventualmente muniti di un privilegio speciale, eccezionalmente rispetto ad esso prevalente) sul bene che ne costituisce l’oggetto (art. 2787 primo comma c.c.); e, dall’altro, è sempre opponibile anche agli eventuali terzi acquirenti. Sua caratteristica fondamentale è l’accessorietà al credito garantito: il pegno si estingue nel momento in cui, per una qualsiasi ragione, il rapporto obbligatorio viene meno. Il pegno si costituisce mediante un contratto, stipulato fra il creditore ed il debitore o il terzo datore del bene, che deve presentare forma scritta, data certa ed un contenuto idoneo ad indicare con sufficiente certezza sia il credito garantito che il bene costituito in pegno (art. 2787 comma terzo). Il contratto costitutivo del pegno è un contratto “reale”, cioè che si perfeziona con la consegna della cosa (o del documento che determina, nel creditore, l’esclusiva disponibilità del bene): detta consegna realizza una funzione in senso lato pubblicitaria, nel senso che, nelle intenzioni del legislatore, lo spossessamento del proprietario dovrebbe risultare indicativo della esistenza del pegno; d’altra parte, ove il bene costituito in pegno non sia più – al momento dell’esecuzione – nel possesso del creditore o del terzo designato dalle parti, il primo non può vantare titolo di prelazione alcuna (art. 2787 secondo comma c.c.). Oltre che dal debitore, il pegno può essere costituito da un terzo (c.d. terzo datore di pegno), che concede un proprio bene a garanzia di un rapporto obbligazionario altrui pur essendo un soggetto estraneo al rapporto stesso. Dunque, anche il terzo datore di pegno, come il fideiussore, garantisce il debito di un terzo, ma, contrariamente al fideiussore (che risponde con tutti i suoi beni), il terzo datore risponde solo con il bene su cui è stato costituito il pegno e, quindi, assume una responsabilità limitata al bene oggetto di garanzia con la conseguenza che è semplicemente tenuto a tollerare l'azione esecutiva contro il proprio bene in caso di inadempienza del debitore principale. Per effetto della costituzione del pegno, il creditore garantito: a) consegue il possesso del bene pignorato (ed è dunque legittimato ad esperire sia le azioni possessorie sia, ove necessario, l’azione di rivendicazione); b) ha facoltà di domandare al giudice l’assegnazione in pagamento del bene pignorato, fino alla concorrenza del credito (in tale caso, il bene viene stimato dal giudice, salvo che non abbia un prezzo di mercato); c) ma soprattutto ha il diritto di prelazione (cioè, se il debitore non adempie, ha facoltà di far vendere il bene, secondo le modalità dei pubblici incanti ed ha il diritto di conseguire il pagamento, con preferenza rispetto agli altri creditori, sul prezzo ricavato dalla vendita). In particolare, l’esercizio dello ius distraendi (cioè della facoltà del creditore pignoratizio di far vendere la cosa ricevuta in pegno, onde soddisfarsi in via preferenziale sul ricavato), oltre che nella forma ordinaria della espropriazione mobiliare disciplinata dal codice di rito, può aver luogo attraverso la procedura semplificata prevista dagli artt. 2796 e 2797 c.c.: il creditore non deve munirsi di un titolo esecutivo, ma deve soltanto notificare al debitore, a mezzo di un ufficiale giudiziario, una intimazione di pagamento, contenente l’avvertimento che, in difetto di pagamento, si procederà alla vendita del bene costituito in pegno. Se il debitore non si oppone entro cinque giorni, o se l’opposizione è rigettata, il creditore può incaricare un ufficiale giudiziario della vendita all’incanto (o al prezzo corrente di mercato) della cosa (secondo uno schema analogo a quella previsto per la esecuzione coattiva del contratto di vendita di beni mobili: art.1515 c.c.), sempre che le parti non abbiano concordato forme diverse di vendita. Il pegno ha generalmente ad oggetto (art. 2784 secondo comma c.c.) i beni mobili (eccetto quelli registrati), le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili infungibili: in tal caso si parla di “pegno regolare”, al quale sono applicabili le disposizioni relative alla custodia, all’uso e alla disposizione del bene costituito in pegno, poiché esse presuppongono che il creditore debba restituire, una volta esaurito il rapporto, esattamente lo stesso bene, di cui ha solo il possesso. Rientrano nello schema generale del pegno anche le ipotesi in cui le cose costituite in pegno, pur se fungibili, sono state esattamente determinate. Tuttavia, il pegno può avere ad oggetto anche somme di denaro, merci e titoli di credito: nel quale caso, caratterizzato dalla natura fungibile del bene offerto in garanzia, il creditore acquista la proprietà delle cose pignorate ed è obbligato a restituirne la stessa quantità (c.d. “pegno irregolare”). Inoltre, in caso di inadempimento del debitore, al creditore non sarà necessario attivare la procedura di vendita (o di assegnazione) del bene: tutto si risolverà in una mera operazione contabile di compensazione, fino alla reciproca concorrenza, tra l’importo del credito e l’ammontare della somma di denaro (o il valore della merce o dei titoli) dati in garanzia. Oggetto di pegno possono essere anche le azioni o quote di società di capitali: in tal caso l'essenza del pegno sta nel consentire al creditore pignoratizio di poter direttamente incidere sulla vita della società e quindi vigilare sull'integrità e sulla capienza del patrimonio sociale. 5. Ciò posto, la complessità e l'annosità della vicenda non può esimere questa Corte dal rilievo, anche ufficioso, dell'originaria non integrità del contraddittorio, per la centrale importanza del principio della necessità di rispettare quest'ultimo e la persistenza dei seri conseguenti rischi per gli sviluppi del giudizio. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a) l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima (cfr. ad es. Cass. n. 21908/2008); b) in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario, essendo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è inutiliter data e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. ad es. Cass. n. 8891/2015). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], debitore originario o diretto, non risulta mai essere stato ritualmente coinvolto in giudizio e, a giustificazione di tale mancato coinvolgimento , nessuna allegazione è mai stata neppure sottoposta a questa Corte. Pertanto, in applicazione dell'art. 383 comma 3 c.p.c. non si ravvisa altro percorso decisorio praticabile che - pronunziando sui ricorsi (ma senza esaminarli nel merito, tanto da lasciare impregiudicate tutte le questioni da quelli sollevate) - cassare le sentenze di primo e secondo grado e rimettere la causa al Tribunale di Forlì, giudice di primo grado ed in persona di