CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22737-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3778/28/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 24 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 7, d.lgs. n. 600/1973, l'Ufficio aveva proceduto alla determinazione sintetica del reddito della contribuente per l'anno d'imposta 2006. Osservava la CTR che la contribuente aveva dimostrato la disponibilità di risorse finanziarie derivanti dal prelevamento della somma di C 108.000,00, mentre non potevano essere riconosciute le regalie ricevute dai nonni per C 50.000,00, in quanto non dimostrate documentalmente e, quindi, da ritenersi reddito imponibile. Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Sostiene che la sentenza impugnata conteneva un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in quanto la CTR, dopo aver asserito che il maggior reddito di C 108.000,00, oggetto dell'avviso di Ric. 2020 n. 22737 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- accertamento, era stato giustificato dalla contribuente, aveva poi contraddittoriamente ritenuto che la contribuente non avesse giustificato l'importo di C 50.000,00, ricompreso nella somma di C 108.000,00. In ogni caso, in considerazione del descritto salto logico, difettava una adeguata disamina logico- giuridica idonea a rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 345 cod. proc. civ., per avere la CTR, ritenendo non fornita la prova delle regalie ricevute dai nonni e, dunque, non giustificato il maggior reddito di C 50.000,00, erroneamente accolto una domanda nuova in appello, ampliando inammissibilmente l'oggetto della controversia delimitato dall'atto impositivo. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati. Giova rammentare che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto Ric. 2020 n. 22737 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Si è precisato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019). Tanto premesso, dall'avviso di accertamento e dall'atto di controdeduzioni in primo grado dell'Agenzia delle entrate, riprodotti in ricorso e allo stesso allegati in ossequio al principio di autosufficienza, si ricava che il reddito non giustificato dalla contribuente ammontava ad C 108.000,00, con calcolo delle maggiori imposte su C 21.600,00, pari ad un quinto del reddito non giustificato. L'Agenzia delle entrate, nell'atto impositivo, precisava che «il versamento di C 108.000,00 può sicuramente racchiudere le regalie dei nonni». Orbene, avendo lo stesso Ufficio affermato che nella somma di C 108.000,00 - ritenuta giustificata dalla CTR - doveva ritenersi ricompreso l'importo di C 50.000,00 relativo alle regalie dei nonni, risulta del tutto contraddittoria l'affermazione della CTR secondo cui non sarebbe stata dimostrata dalla contribuente la disponibilità di tale ultimo importo, essendo esso già contenuto nel reddito imponibile sinteticamente accertato e sulla base del quale è stato emesso l'atto impugnato. Le argomentazioni sviluppate in sentenza appaiono Ric. 2020 n. 22737 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- dunque inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Inoltre, prospettando con l'atto di appello la questione concernente l'asserita mancata giustificazione dell'importo di C 50.000,00 per regalie dei nonni, l'Agenzia delle entrate ha proceduto - in sostanza - ad una integrazione nel corso del giudizio della motivazione dell'atto impositivo, non consentita in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (cfr. Cass. n. 12400 del 2018). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M . La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in