CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 33522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9747-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto LICENZIAMENTI LEGGE 92/2012 R.G.N. 9747/2022 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC avverso la sentenza n. 46/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2022 R.G.N. 1312/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Milano, per quanto qui rileva,ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione all’ordinanza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le conseguenze di cui all’art. 18, comma 4, St. Lav.; 2. per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con 3motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso; 3. successivamente è stata depositat a memoria congiunta dei difensori delle parti, contenente dichiarazione di abbandonare il giudizio e richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate, essendo intervenuto accordo definitorio di ogni questione tra le parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. dalla memoria congiunta dei rispettivi procuratori risulta che le parti sono pervenute ad un accordo definitorio della controversia; 2. la presente causa può pertanto essere decisa in conformità della richiesta delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere a spese compensate; 3. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, accertandosi il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018; Cass. n. 24632/2019); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso