CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39098/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; QI I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 636, comma secondo, e 639-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente disattesi dalla corte di merito, con argomentazioni logiche e conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare pag. 1 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tendendo ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; che, invero, dalla mancanza di specificità del motivo, con cui si ripropongano le medesime censure dedotte come motivi di gravame (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata), senza prendere in effettiva considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti, deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]