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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 25176/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reatoestinto per remissione di querela;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenzadella Corte di Appello di Brescia del 14/11/2025, che aveva confermato lasentenza di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cuiall’art. 646 cod. pen.2.

Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lostesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio didiritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui èammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nelprocesso la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo lasentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazionedell'impugnazione, da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez.

U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016,Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv.249209-01).1.2.

Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato aisensi dell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela conrelativa accettazione, come da verbali prodotti in atti.2.

Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340quarto comma cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perremissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reatoestinto per remissione di querela;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenzadella Corte di Appello di Brescia del 14/11/2025, che aveva confermato lasentenza di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cuiall’art. 646 cod. pen.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lostesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio didiritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui èammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nelprocesso la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo lasentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazionedell'impugnazione, da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016,Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv.249209-01).1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato aisensi dell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela conrelativa accettazione, come da verbali prodotti in atti.2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340quarto comma cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25176/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris