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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 21408/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35921/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma ulteriore rispetto al domicilio digitale del difensore (avvclaudiavetto- razzi©recapitopec.it), domiciliato presso la Cancelleria della Corte su- nrpma di cncc7innP - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettiva- ,- mente domiciliata in Roma, via Bri•ataAccLui_41- presso lo studio dell'av- vocato [OSCURATO:PERSONA]Urso - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.k, rappresentata e difesa dall'avvocal:o [OSCURATO:PERSONA]- riano Pd elettivamente domiciliata prpqqn i! suo irlin in Roma, vin Bar- naba Tortolini 30 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 447 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - nell'espropriazione immobiliare promossa davanti al Tribunale di Trento contro [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] Banca di [OSCURATO:PERSONA]) con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] di Aldeno e Cadine, il bene staggito veniva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] con decreto di trasferimento emesso in esito ad aggiudicazione del 19/2/2016; - l'esecutato, asseritamente informato dal suo difensore solo in data 22/4/2016, proponeva opposizione ex art. 617 cod, proc. civ. con ricorso depositato il 3/6/2016 e chiedeva di dichiarare la nullità della vendita per non essergli mai stata data alcuna comunicazione della procedura di alienazione forzata del cespite, il che gli aveva precluso la facoltà di dedurre che il prezzo di aggiudicazione era notevolmente inferiore al prezzo giusto (art. 586 cod., proc. civ.) e che si sarebbe dovuto applicare nella fattispecie l'art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ.; - il seguente giudizio di merito - al quale partecipavano [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] Banca di [OSCURATO:PERSONA] e la Locam (ora, [OSCURATO:SOCIETA]) S.p.A. (cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] di Aldeno e Cadine, ora [OSCURATO:PERSONA] di Trento) - si concludeva con la sentenza n. 447 del 4/6/2019, con la quale il Tribunale di Trento respingeva l'opposizione e condannava [OSCURATO:PERSONA] lo al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori somme determinate ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;- il giudice di merito, decidendo in base alla ragione più "liquida" (e, dunque, evitando l'esame dell'eccezione di tardività dell'opposizione), rilevava che all'esecutato erano stati notificati il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 cod. proc. civ., l'ordinanza di vendita e l'avviso della vendita fissata dal professionista delegato (circostanze non contestate nel corso del giudizio); nessuna norma, di contro, imponeva la comunicazione del verbale della vendita andata deserta o di avvenuta aggiudicazione; aggiungeva, poi, che anche le doglianze sul prezzo di aggiudicazione erano palesemente infondal:e, posto che la vendita al secondo tentativo (con ribasso non oggetto di censura dell'opponente) aveva consentito di ritrarre un prezzo "giusto" non irrisorio e tale da consentire ai creditori di recuperare le spese del processo e, in parte, di soddisfare i propri crediti; sulla condotta processuale dell'opponente, si fondava la sua condanna per responsabilità aggravata; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; - resistevano, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] Banca di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].; - non svolgeva difese l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - col primo motivo (formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere il Tribunale contraddittoriamente affermato che il prezzo di aggiudicazione di Euro 21.000 (ritenuto non vile) era stato raggiunto al secondo esperimento di vendita dopo che il prezzo-base originario era stato determinato in Euro 165.000; il giudice non si è avveduto dei plurimi avvisi di vendita e del fatto che il cespite era stato aggiudicato all'ottavo tentativo, così manifestando l'incongruità della motivazione;- la censura è infondata, sebbene la sentenza impugnata affermi erroneamente che «l'immobile venne aggiudicato all'esito della seconda vendita fissata a seguito di una prima andata deserta»; - l'errore della motivazione - che non dà conto dei plurimi esperi- menti di vendita compiuti tra il 2011 e il 2015, elencati nel ricorso - non incide tuttavia sul percorso logico seguito dal giudice, né il ricorrente sostiene che le circostanze omesse siano determinanti ai fini delle do- glianze avanzate: esso si palesa, quindi, irrilevante; - da un lato, infatti, proprio dall'effettuazione di plurimi tentativi di vendita, a ciascuno dei quali è seguito un ribasso del prezzo-base, si trae conferma che la procedura si è svolta conformemente al disposto normativo, tanto che - come affermato dal Tribunale di Trento (non censurato sul punto) - «nemmeno l'opponente deduce che il ribasso sia avvenuto in violazione delle norme dettate in materia»; per altro verso, l'errore commesso dal giudice di merito è irrilevante, perché, come esposto nel prosieguo, il "giusto prezzo" ex art. 586 cod. proc. civ. non va determinato in base al prezzo di stima originario, né sulla scorta di valore di mercato del bene; - col secondo motivo (formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 164-bis disp. att. cod. proc. civ. e 586 cod. proc. civ., per avere il Tribunale considerato congruo il prezzo di aggiudicazione di Euro 21.000, a fronte di una base d'asta di Euro 165.000, omettendo di rile- vare l'antieconomicità della procedura; - la censura è manifestamente infondata (e, dunque, inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.), poiché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità; - difatti, sulla nozione di «giusto prezzo» ai fini dell'art. 586 cod. proc. civ., questa Corte ha univocamente statuito che «Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione pre- vista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa proce- dura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato im- mobiliare» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146-03, a cui è conforme Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021, Rv. 662640-03; in precedenza, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807-01); - parimenti, sull'ambito applicativo della disposizione relativa alla «infruttuosità dell'espropriazione forzata», si è affermato che «In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfaci- mento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di ese- cuzione.

La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprat- tutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146- 04, a cui è conforme Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021, Rv. 662640-01);- col terzo motivo (formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), si deduce la violazione dell'art. 2929 cod. civ., del "Pro- tocollo per professionista delegato" e dell'art. 111 Cost., per essere stata ritenuta regolare l'aggiudicazione nonostante i vizi del procedi- mento di vendita, consistenti nella omessa o invalida notificazione degli avvisi di vendita; - il motivo è inammissibile; - infatti, la censura è lacunosa, perché non precisa quali atti - as- seritamente soggetti a comunicazione all'esecutato - non sarebbero stati validamente notificati, né indica se tale doglianza sia stata tempe- stivamente avanzata col ricorso originario; - peraltro, il mezzo non si misura con la ratio decidendi della sen- tenza, la quale ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, sono stati notificati i provvedimenti che disponevano la vendita dell'immobile; e ciò a prescindere dalla cogenza del "Protocollo" (la cui violazione, ad avviso del ricorrente, determinerebbe violazione di «norme di diritto» ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), di cui completamente omessa l'illustrazione; - del pari inammissibile è il quarto motivo (anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), con cui si deduce la violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ravvisato i presupposti della lite temeraria nonostante la fondatezza della doglianza riguardante l'omessa notifica dell'avviso della vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - in proposito si rileva che «L'accertamento della responsabilità ag- gravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente mo- tivato» (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022, Rv. 664188-01); nella fattispecie, il Tribunale ha esaurientemente e coe- rentemente spiegato che proprio la condotta processuale dell'opponente costituiva valido presupposto della sua responsabilità aggravata;- in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i para- metri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate, per ogni controric:orrente, in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35921/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma ulteriore rispetto al domicilio digitale del difensore (avvclaudiavetto- razzi©recapitopec.it), domiciliato presso la Cancelleria della Corte su- nrpma di cncc7innP - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettiva- ,- mente domiciliata in Roma, via Bri•ataAccLui_41- presso lo studio dell'av- vocato [OSCURATO:PERSONA]Urso - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.k, rappresentata e difesa dall'avvocal:o [OSCURATO:PERSONA]- riano Pd elettivamente domiciliata prpqqn i! suo irlin in Roma, vin Bar- naba Tortolini 30 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 447 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - nell'espropriazione immobiliare promossa davanti al Tribunale di Trento contro [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] Banca di [OSCURATO:PERSONA]) con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] di Aldeno e Cadine, il bene staggito veniva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] con decreto di trasferimento emesso in esito ad aggiudicazione del 19/2/2016; - l'esecutato, asseritamente informato dal suo difensore solo in data 22/4/2016, proponeva opposizione ex art. 617 cod, proc. civ. con ricorso depositato il 3/6/2016 e chiedeva di dichiarare la nullità della vendita per non essergli mai stata data alcuna comunicazione della procedura di alienazione forzata del cespite, il che gli aveva precluso la facoltà di dedurre che il prezzo di aggiudicazione era notevolmente inferiore al prezzo giusto (art. 586 cod., proc. civ.) e che si sarebbe dovuto applicare nella fattispecie l'art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ.; - il seguente giudizio di merito - al quale partecipavano [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] Banca di [OSCURATO:PERSONA] e la Locam (ora, [OSCURATO:SOCIETA]) S.p.A. (cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] di Aldeno e Cadine, ora [OSCURATO:PERSONA] di Trento) - si concludeva con la sentenza n. 447 del 4/6/2019, con la quale il Tribunale di Trento respingeva l'opposizione e condannava [OSCURATO:PERSONA] lo al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori somme determinate ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;- il giudice di merito, decidendo in base alla ragione più "liquida" (e, dunque, evitando l'esame dell'eccezione di tardività dell'opposizione), rilevava che all'esecutato erano stati notificati il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 cod. proc. civ., l'ordinanza di vendita e l'avviso della vendita fissata dal professionista delegato (circostanze non contestate nel corso del giudizio); nessuna norma, di contro, imponeva la comunicazione del verbale della vendita andata deserta o di avvenuta aggiudicazione; aggiungeva, poi, che anche le doglianze sul prezzo di aggiudicazione erano palesemente infondal:e, posto che la vendita al secondo tentativo (con ribasso non oggetto di censura dell'opponente) aveva consentito di ritrarre un prezzo "giusto" non irrisorio e tale da consentire ai creditori di recuperare le spese del processo e, in parte, di soddisfare i propri crediti; sulla condotta processuale dell'opponente, si fondava la sua condanna per responsabilità aggravata; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; - resistevano, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] Banca di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].; - non svolgeva difese l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - col primo motivo (formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere il Tribunale contraddittoriamente affermato che il prezzo di aggiudicazione di Euro 21.000 (ritenuto non vile) era stato raggiunto al secondo esperimento di vendita dopo che il prezzo-base originario era stato determinato in Euro 165.000; il giudice non si è avveduto dei plurimi avvisi di vendita e del fatto che il cespite era stato aggiudicato all'ottavo tentativo, così manifestando l'incongruità della motivazione;- la censura è infondata, sebbene la sentenza impugnata affermi erroneamente che «l'immobile venne aggiudicato all'esito della seconda vendita fissata a seguito di una prima andata deserta»; - l'errore della motivazione - che non dà conto dei plurimi esperi- menti di vendita compiuti tra il 2011 e il 2015, elencati nel ricorso - non incide tuttavia sul percorso logico seguito dal giudice, né il ricorrente sostiene che le circostanze omesse siano determinanti ai fini delle do- glianze avanzate: esso si palesa, quindi, irrilevante; - da un lato, infatti, proprio dall'effettuazione di plurimi tentativi di vendita, a ciascuno dei quali è seguito un ribasso del prezzo-base, si trae conferma che la procedura si è svolta conformemente al disposto normativo, tanto che - come affermato dal Tribunale di Trento (non censurato sul punto) - «nemmeno l'opponente deduce che il ribasso sia avvenuto in violazione delle norme dettate in materia»; per altro verso, l'errore commesso dal giudice di merito è irrilevante, perché, come esposto nel prosieguo, il "giusto prezzo" ex art. 586 cod. proc. civ. non va determinato in base al prezzo di stima originario, né sulla scorta di valore di mercato del bene; - col secondo motivo (formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 164-bis disp. att. cod. proc. civ. e 586 cod. proc. civ., per avere il Tribunale considerato congruo il prezzo di aggiudicazione di Euro 21.000, a fronte di una base d'asta di Euro 165.000, omettendo di rile- vare l'antieconomicità della procedura; - la censura è manifestamente infondata (e, dunque, inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.), poiché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità; - difatti, sulla nozione di «giusto prezzo» ai fini dell'art. 586 cod. proc. civ., questa Corte ha univocamente statuito che «Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione pre- vista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa proce- dura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato im- mobiliare» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146-03, a cui è conforme Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021, Rv. 662640-03; in precedenza, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807-01); - parimenti, sull'ambito applicativo della disposizione relativa alla «infruttuosità dell'espropriazione forzata», si è affermato che «In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfaci- mento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di ese- cuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprat- tutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146- 04, a cui è conforme Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021, Rv. 662640-01);- col terzo motivo (formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), si deduce la violazione dell'art. 2929 cod. civ., del "Pro- tocollo per professionista delegato" e dell'art. 111 Cost., per essere stata ritenuta regolare l'aggiudicazione nonostante i vizi del procedi- mento di vendita, consistenti nella omessa o invalida notificazione degli avvisi di vendita; - il motivo è inammissibile; - infatti, la censura è lacunosa, perché non precisa quali atti - as- seritamente soggetti a comunicazione all'esecutato - non sarebbero stati validamente notificati, né indica se tale doglianza sia stata tempe- stivamente avanzata col ricorso originario; - peraltro, il mezzo non si misura con la ratio decidendi della sen- tenza, la quale ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, sono stati notificati i provvedimenti che disponevano la vendita dell'immobile; e ciò a prescindere dalla cogenza del "Protocollo" (la cui violazione, ad avviso del ricorrente, determinerebbe violazione di «norme di diritto» ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), di cui completamente omessa l'illustrazione; - del pari inammissibile è il quarto motivo (anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), con cui si deduce la violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ravvisato i presupposti della lite temeraria nonostante la fondatezza della doglianza riguardante l'omessa notifica dell'avviso della vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - in proposito si rileva che «L'accertamento della responsabilità ag- gravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente mo- tivato» (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022, Rv. 664188-01); nella fattispecie, il Tribunale ha esaurientemente e coe- rentemente spiegato che proprio la condotta processuale dell'opponente costituiva valido presupposto della sua responsabilità aggravata;- in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i para- metri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate, per ogni controric:orrente, in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del c
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