CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 45111/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, hashish e cocaina di cui agli artt. 81, 110, 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e all'adeguatezza della misura prescelta, avuto riguardo all'assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, in considerazione sia del rilevante arco temporale trascorso dai fatti (contestati in relazione ad un periodo ricompreso fra il novembre 2016 ed il febbraio 2017), sia dell'assenza di condotte o elementi successivi rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità, tenuto conto del fatto che anche le condotte di cessione di stupefacenti contestate nell'ambito di un altro procedimento penale pendente nei confronti dell'indagato dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risultano temporalmente collocate in un'epoca (agosto 2016) prossima ai fatti oggetto del presente procedimento. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con motivi aggiunti, ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi principali dedotti nel ricorso, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'ordinanza impugnata omesso di svolgere un'adeguata valutazione prognostica in merito alla ricorrenza dei requisiti di attualità e concretezza degli elementi di fatto che avrebbero dovuto giustificare nel caso di specie la configurabilità dell'enunciato pericolo di recidiva. Tratteggiati gli elementi indiziari acquisiti in ordine alla configurabilità della contestata condotta delittuosa, l'ordinanza impugnata ha preso in esame il profilo delle esigenze cautelari e ne ha riconosciuto la presenza in relazione al pericolo di reiterazione di condotte analoghe, desumendolo da un generico richiamo: a) alle stesse note modali della - temporalmente assai risalente (tra il novembre del 2016 e il gennaio 2017) - azione delittuosa oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare; b) ad ulteriori condotte antecedenti ai fatti oggetto del procedimento de quo; c) ad una circostanza di fatto del tutto "neutra", rappresentata da due controlli effettuati nel 2019 mentre si trovava a bordo di autovetture intestate a dei prestanome (alcuni dei quali gravati da analoghi precedenti penali); d) alle sommarie informazioni rese - in un altro procedimento penale relativo a fatti della medesima epoca - da tale [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto l'indagato indicandolo genericamente come una delle persone tuttora attive nei luoghi di spaccio assieme ad uno dei fornitori (tale "Roby"). Ciò posto, deve rilevarsi la carente base logico-argomentativa a sostegno delle ragioni che, allo stato, dovrebbero giustificare la ritenuta necessità del "presidio" cautelare, non avendo l'ordinanza impugnata spiegato quali sarebbero, nel caso concreto, i presupposti di attualità e concretezza della misura cautelare nel caso di specie applicata. Al di là dello spunto investigativo (ancora tutto da precisare nella relativa dimensione fattuale e nei suoi contorni spazio-temporali) tratto dalle richiamate dichiarazioni - che peraltro sono state rese in data 3 luglio 2020 nell'ambito di un procedimento ove l'indagato, sin dal 5 febbraio 2020, è stato sottoposto alla meno grave misura coercitiva degli arresti domiciliari, cui ha fatto poi seguito proprio l'ordinanza applicativa della misura cautelare de qua - l'impugnata ordinanza non ha fatto riferimento alla emersione di elementi di fatto sintomatici della necessità della cautela in relazione alla fase temporale successiva alla, già risalente, epoca di realizzazione dei fatti che vedono coinvolto il ricorrente. L'ordinanza impugnata, in definitiva, non ha fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566), secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato ìndica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare: profili di analisi, quelli or ora indicati, della cui presenza non v'è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato. 2. S'impone, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, provveda ad eliminare i rilevati vizi della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.RAM. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]