Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 30406/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

– 25/03/2025 R.G.N. 4349/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso di MD Lalon , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 / 01 /19 86 , avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza depositata in data 25 g ennai o 202 5 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di MD Lalon avverso l’ordinanza in data 23 dicembre 2024 del G.i.p. del Tribunale della Spezia che aveva rigettato la richiesta di revoca o attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli art. 81 cpv, 572, 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-septies, quarto comma, cod. pen. 2.

Il ricorrente, che sostiene che i rapporti sessuali erano consensuali nell’ambito di una relazione sentimentale,eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la vittima era inattendibile.

Non era possibile che avesse subito delle lesioni gravissime e non fosse mai andata in ospedale per paura di essere scoperta dal marito.

Inoltre, il 15 luglio 2024 la stessa si era recata dal medico di base lamentando un dolore al petto, ma il sanitario non aveva refertato alcun segno cutaneo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso èmanifestamente infondato .

L’indagato deduce il vizio di motivazione per l’insussistenza di sufficienti elementi per ritenere integrata la gravità indiziaria e per giustificare l’applicazione della misura coercitiva in regime di massima restrizione.

Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nei provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (tra le più recenti, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).

Ed è stato altresì precisato che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente un qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.,per le prove, norma non richiamata dall'art. 273, comma primo-bis, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024 , dep . 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01).

Per di più, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca (tra le più recenti, Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 – 01).

Nella specie, il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato in ordine alla attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state considerate puntuali e ben articolate, senza alcuna manipolazione, anche in punto di riferimenti alle scansioni cronologiche della condotta dell’indagato: la donna si è, infatti, determinata a raccontare quanto da lei subìto – violenze sessuali, lesioni e minacce che coinvolgevano anche i familiari - dopo essersi accorta che la condotta estorsiva dell’indagato, il quale aveva cominciato a pretendere la consegna di denaro, non si arrestava nonostante il suo impegno di dargli quanto possibile, perché l’uomonon voleva accettare la conclusione della relazione.

D’altra parte, il ricorrente non ha offerto neanche una spiegazione alternativa del contenuto dei messaggi minatori presenti nella chat in atti.

In riscontro alle affermazioni della donna, il marito ha riferito di “avere trovato la porta del bagno frantumata, di avere notato dei tagli sottili sul viso, che la moglie aveva giustificato con una crisi allergica e con graffi procurati da lei stessa, mentre in altra occasione aveva notato la donna a letto per un forte dolore al petto e, nella circostanza, si era rifiutata di ricevere massaggi”.

I G iudici della cautela personale, inoltre, si sono premurati di smentire l’ulteriore eccezione difensiva, osservando che il medico di famiglia non aveva sostenuto di avere spogliato la parte lesa o di avere accertato l’assenza di traumi che, del resto, potevano comparire anche a distanza di qualche tempo.

Hanno infine anche considerato che anche le dichiarazioni dell’amico secondo cui l’imputato e la donna si presentavano in pubblico come fidanzati non erano in realtà dissonanti con il quadro complessivo perché l’informatore aveva affermato di aver visto la foto con i segni delle percosse.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrare al sindacato di legittimità.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– 25/03/2025 R.G.N. 4349/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso di MD Lalon , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 / 01 /19 86 , avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza depositata in data 25 g ennai o 202 5 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di MD Lalon avverso l’ordinanza in data 23 dicembre 2024 del G.i.p. del Tribunale della Spezia che aveva rigettato la richiesta di revoca o attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli art. 81 cpv, 572, 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-septies, quarto comma, cod. pen. 2. Il ricorrente, che sostiene che i rapporti sessuali erano consensuali nell’ambito di una relazione sentimentale,eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la vittima era inattendibile. Non era possibile che avesse subito delle lesioni gravissime e non fosse mai andata in ospedale per paura di essere scoperta dal marito. Inoltre, il 15 luglio 2024 la stessa si era recata dal medico di base lamentando un dolore al petto, ma il sanitario non aveva refertato alcun segno cutaneo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso èmanifestamente infondato . L’indagato deduce il vizio di motivazione per l’insussistenza di sufficienti elementi per ritenere integrata la gravità indiziaria e per giustificare l’applicazione della misura coercitiva in regime di massima restrizione. Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nei provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (tra le più recenti, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01). Ed è stato altresì precisato che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente un qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.,per le prove, norma non richiamata dall'art. 273, comma primo-bis, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024 , dep . 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01). Per di più, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca (tra le più recenti, Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 – 01). Nella specie, il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato in ordine alla attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state considerate puntuali e ben articolate, senza alcuna manipolazione, anche in punto di riferimenti alle scansioni cronologiche della condotta dell’indagato: la donna si è, infatti, determinata a raccontare quanto da lei subìto – violenze sessuali, lesioni e minacce che coinvolgevano anche i familiari - dopo essersi accorta che la condotta estorsiva dell’indagato, il quale aveva cominciato a pretendere la consegna di denaro, non si arrestava nonostante il suo impegno di dargli quanto possibile, perché l’uomonon voleva accettare la conclusione della relazione. D’altra parte, il ricorrente non ha offerto neanche una spiegazione alternativa del contenuto dei messaggi minatori presenti nella chat in atti. In riscontro alle affermazioni della donna, il marito ha riferito di “avere trovato la porta del bagno frantumata, di avere notato dei tagli sottili sul viso, che la moglie aveva giustificato con una crisi allergica e con graffi procurati da lei stessa, mentre in altra occasione aveva notato la donna a letto per un forte dolore al petto e, nella circostanza, si era rifiutata di ricevere massaggi”. I G iudici della cautela personale, inoltre, si sono premurati di smentire l’ulteriore eccezione difensiva, osservando che il medico di famiglia non aveva sostenuto di avere spogliato la parte lesa o di avere accertato l’assenza di traumi che, del resto, potevano comparire anche a distanza di qualche tempo. Hanno infine anche considerato che anche le dichiarazioni dell’amico secondo cui l’imputato e la donna si presentavano in pubblico come fidanzati non erano in realtà dissonanti con il quadro complessivo perché l’informatore aveva affermato di aver visto la foto con i segni delle percosse. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrare al sindacato di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P
Sentenza Cassazione n. 30406/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris