CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribuna,le di Piacenza di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b) e 2 -bis, codice strada (in Piacenza, il 4/11/2017); rilevato che, con i due motivi, il ricorrente ha dedotto rispettivamente vizio motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della provocazione di un sinistro stradale (ritenuta dai giudici territoriali alla stregua dell'accertata dinamica degli eventi, avendo l'imputato colpito ben due veicoli fermi in coda) e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. (esclusa la particolare tenuità del fatto, avuto riguardo ai danni cagionati e alle lesioni provocate al conducente di una delle vetture, oltre al rilevato tasso alcolemico); che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato sia la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, c. 2 -bis, codice strada, che la mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., con argomentazioni basate sulle evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto all'art. 186 c. 2 -bis, codice strada, in motivazione, sez. 4, n. 37573 del 17/12/2020, Rizza; n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419, non essendo richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma solo il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione dell'agente, il maggior disvalore della condotta risiedendo proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica, essendo addirittura sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni; quanto, invece, all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]