CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20285/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 31 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso ad Alcamo il 10 marzo 2020. Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, risultando dimostrato che Regina ometteva di versare la somma di 800,00 euro alla Cassa delle ammende, per la quale era stata prevista la rateizzazione in quattro rate mensili, nel termine di novanta giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza irrogata dal Tribunale di Trapani il 27 giugno 2019 e notificata l'11 ottobre 2019. Ritenuto che il percorso argomentativo della Corte di appello di Palermo, in assenza di adeguate allegazioni difensive, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di risorse economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza [...]» (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 - 01). Ritenuto che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci