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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 15709/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del Riesame di L'Aquila ha confermato l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di L'Aquila del 28 ottobre 2024 con cui era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in L'Aquila in epoca compresa tra l'anno 2022 e il mese di giugno 2024 (capo 1) e al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in L'Aquila il 19 marzo 2024.

2. Avverso l'ordinanza Franco, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussitenza delle esigenze cautelari. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, sottoscritta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], con autenitca della firma da parte del difensore, depositata in data 27 febbario 2025.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.

L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinqueceneto in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Deciso il 18 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ricci FranceA ampi DEPOSITATO R4 CANCU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del Riesame di L'Aquila ha confermato l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di L'Aquila del 28 ottobre 2024 con cui era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in L'Aquila in epoca compresa tra l'anno 2022 e il mese di giugno 2024 (capo 1) e al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in L'Aquila il 19 marzo 2024. 2. Avverso l'ordinanza Franco, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussitenza delle esigenze cautelari. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, sottoscritta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], con autenitca della firma da parte del difensore, depositata in data 27 febbario 2025. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinqueceneto in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 18 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ricci FranceA ampi DEPOSITATO R4 CANCU
Sentenza Cassazione n. 15709/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris