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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 27467/2026

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e d'assise d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto rigettarsi il ricorso.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alle conclusioni rassegnate dall'avv.Cristofaro, depositate unitamente alla nota-spese con p.e.c. del 13.05.2026.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell’11 novembre 2024, la Prima Sezione di questa Corte dicassazione rigettava i ricorsi proposti avverso la sentenza del 20 giugno 2024 emessadalla Corte di Assise di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la decisione dellaCorte di assise di Napoli, che, per quanto di interesse ai presenti fini, aveva dichiaratoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dell'omicidio aggravato di DomenicoRiccio e [OSCURATO:PERSONA], commessi a Melito di Napoli il 21 novembre 2004, cosìcome contestato al capo A (artt. 81, secondo comma, 110, 575, 577, primo comma,n. 3, 416-bis.1, cod. pen.), per il quale gli imputati venivano condannati alla penadell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno.2.

Avverso detta sentenza ha proposto, con due distinti atti, ricorso straordinarioper cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensore di fiducia, e procuratori speciali,avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio dell'inesatta percezionedelle risultanze processuali che avrebbe condotto la Corte di cassazione a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata se il processo formativo della volontà nonfosse stato influenzato da errore percettivo causato da una svista e da un equivoco incui la Corte medesima sarebbe incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, cheavrebbe quindi generato un errore di fatto e non di giudizio.3.Questa Corte, con la sentenza emessa il 9 gennaio 2026, decidendo in ordine alricorso straordinario, nella sua duplice declinazione, proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA],ha revocato la sentenza impugnata, emessa dalla Prima Sezione penale di questa Cortenei confronti del ricorrente, in funzione della successiva decisione da adottare in sede dipubblica udienza.In particolare, questa Corte ha rilevato la fondatezza della prospettazione difensivaquanto all'avvenuta mancata espressa valutazione, nel giudizio che ha condotto allaemissione della sentenza impugnata col ricorso straordinario, della censura concernenteil contrasto, segnalato dalle difese coi ricorsi per cassazione in quella sede proposti, deiracconti degli altri collaboratori di giustizia, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreTamburino – peraltro, secondo le difese, convergenti tra loro in maniera del tuttolimitata - con quello di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso invece ogni coinvolgimentodel [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio in argomento, sebbene si fosse confermata (in altra parte dellastessa sentenza gravata, e ad altri fini) la piena attendibilità – anche - di quest'ultimopropalante.Indi, ha concluso questa Corte, nella sentenza rescindente, che, di là dellevalutazioni che sarebbero state sviluppate in fase rescissoria nel contraddittorio delleparti, trattandosi comunque di un punto, quello indicato dalle difese, obiettivamenterilevante nella economia complessiva della decisione, si dovesse ritenere necessarial'apertura della fase rescissoria.4.Giunti, pertanto, alla presente fase rescissoria, si procede a riportare i puntisalienti dei ricorsi per cassazione originariamente proposti nell’interesse del Corteseavverso la sentenza di appello emessa in data 20 giugno 2024 dalla Corte di Assise diAppello di Napoli.5.Con il ricorso proposto dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] – nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di DiLauro - avverso la pronuncia della Corte di Assise di Appello suindicata, si erano espostele seguenti doglianze articolate in sette motivi.5.1.Con il primo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesiriportata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge equello di motivazione della sentenza di appello impugnata per non avere la Corte diAssise di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni di contrasto, ritenuteinsuperabili dalla difesa, tra il compendio probatorio acquisito nel presente procedimentoed il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile 2006 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli,che non consentivano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in argomento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente dall’atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi:violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125comma 3 cod. proc. pen.; motivazione resa in aperto contrasto col precedente giudicatodi condanna per [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, irricevibile; travisamento delle dichiarazionidel c.d.g. [OSCURATO:PERSONA] che, contrariamente a quanto statuito, era testimone direttodel fatto, ed anche, perché' dichiarante de relato da [OSCURATO:PERSONA], esecutoremateriale del duplice omicidio in parola; motivazione illogica, apparente e mancanteper avere la Corte territoriale omesso, in punto di valutazione, la comparazione tra ilcontributo dell'esposito e quello di ben tre cc.dd.gg., tutti successivi alla sentenza dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] e tutti concordi nell'inserire [OSCURATO:PERSONA] nel commandoesecutivo del delitto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).In particolare, si era lamentato che non si fosse dato esaustivo conto, da parte deigiudici di merito, delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni diMassimo [OSCURATO:PERSONA] nonostante fossero in palese contrasto con quelle rese da PietroEsposito sulle quali precipuamente si fondava la condanna definitiva pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] – correo nel medesimo omicidio di cui trattasi – nell’ambitodel giudizio abbreviato deciso dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli con sentenzaconfermata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli.In particolare, si era evidenziato, già con l’atto di appello, come, a differenzadell’[OSCURATO:PERSONA], principale accusatore del [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva collocato, avendolo visto,nel gruppo di fuoco che muovendo dal rione dei Fiori di Secondigliano si diresse a Melitoad uccidere [OSCURATO:PERSONA], ricevendo conferma in tal senso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] avevaescluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’esecuzione del delitto.Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, non convergevano – siera altresì evidenziato da parte della difesa - sul ruolo concorsuale attribuito a GiovanniCortese, e risultavano comunque smentite da quelle rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], cheaveva sempre escluso il coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].5.2.Con il secondo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesiriportata nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge e quello di motivazionedella sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delleragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sebbene il propalante avesse escluso ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'attentato mortale, laddove icollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano affermato sia pure in termini differentil’uno dall’altro, e avesse attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la deliberazione omicidiaria che invecedoveva essere attribuita al fratello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente dall’atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi:violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al combinato dispostodegli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen. - violazione di legge ed omessa, illogicae contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione del contributo delc.d.g. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione al delitto di [OSCURATO:PERSONA],escluso da ogni fase dal collaborante; illogica e apparente motivazione delle suedichiarazioni con riferimento al contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], con specifico manon esclusivo riferimento alla circostanza asserita che, in quel frangente di tempo, gliordini li impartiva solo ed esclusivamente suo fratello, [OSCURATO:PERSONA].5.3.Col terzo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesi riportatadalla difesa nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge e quello dimotivazione del provvedimento impugnato per non avere la decisione impugnata datoadeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle popolazioni dei collaboratoriAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le quali risultavano incompatibili nel loro nucleoessenziale.Più precisamente dall’atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi:violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192,comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. pen., per avere igiudici della Corte territoriale, ricorrendo ad una motivazione illogica perchéinconciliabile con la premessa confermativa della attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alla sua partecipazione all'omicidio, omesso di indicare le ragioni per lequali, a fronte di un materiale probatorio di segno contrario, le dichiarazioni diAntonio [OSCURATO:PERSONA] rappresentassero idoneo riscontro individualizzante per gli imputati,sebbene attribuissero a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un ruolo nel fatto diverso, smentendoil teste diretto; motivazione illogica sull'assunto della sovrapponibilità piena di tuttele dichiarazioni, in particolare con quelle rese da altro c.d.g., della medesima compagine,[OSCURATO:PERSONA].5.4.Con il quarto motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesiriportata nel ricorso straordinario dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il vizio della violazione di legge equello di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito datoesaustivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere le dichiarazioni accusatoriedel collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle propalazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, nel loro nucleo essenziale, apparivano inveceincompatibili.Più precisamente dall’atto originario di ricorso risultano dedotti i seguentivizi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt.192, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. pen.,per avere i giudici della orte territoriale ritenuto di riscontrare la chiamata delc.d.g. [OSCURATO:PERSONA] in parte con quella de relato di S a l v a t o r e T amburrino, cheritenuta confermata dalla chiamata di [OSCURATO:PERSONA], realizzando un mosaicodichiarativo che non converge affatto sul contributo soggettivo in manieraindividualizzante; motivazione contraddittoria in ordine alla responsabilità delCortese, ritenuto da [OSCURATO:PERSONA] presente e attivo alla riunione preordinata aldelitto, a cui il giorno immediatamente successivo sarebbe seguito l'omicidio, pera vere la Corte di appello reputato non credibile tale scansione temporaleprediligendo la ricostruzione del M olino, che tuttavia escludeva [OSCURATO:PERSONA] daogni fase del delitto.Al netto delle dichiarazioni di Molina, l'unica chiamata a sopravvivere è quella diAntonio [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA].

La sua dichiarazione rappresenta tuttaviaun unicum del procedimento atteso che, per altro verso, né [OSCURATO:PERSONA], néTamburrino attribuiscono qualsivoglia contributo commissivo a [OSCURATO:PERSONA], valido ariscontrare la generica chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] che, si ribadisce,non gli attribuisce il rafforzamento di un mandato omicidiario, bensì un sollecitogenerico comunicato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA].In definitiva i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non convergono circa i ruolidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per di più [OSCURATO:PERSONA] collocava [OSCURATO:PERSONA] in una riunione chesi sarebbe tenuta il giorno prima dell’omicidio, la cui inverosimiglianza risulta giustificatacon argomenti differenti nelle pronunce di primo e secondo grado, e comunque nonsoddisfacenti.5.5.

Con il quinto motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di leggee quello di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione inesame dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]),che era stata esclusa, pur non essendo stato individuato il ruolo concorsuale svolto dairicorrenti nell'attentato mortale in esame, sulla base di argomentazioni assertive esvincolate dalle emergenze probatorie.5.6.Con il sesto motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di leggee quello di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito datoesaustivo conto delle ragioni che permettevano di ritenere sussistenti gli elementicostitutivi dell'aggravante della premeditazione, il cui riconoscimento contrastava con leemergenze probatorie, che imponevano di considerare il contesto di estrema fibrillazioneche caratterizzava la faida tra il [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo degli "scissionisti" all'epocadei fatti, nell'ambito della quale venivano assassinati [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreGagliardi.5.7.

Con il settimo motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di leggee quello di motivazione del provvedimento impugnato, che veniva censurato per la suaeccessività dosimetrica e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche a [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]), la cui concessione si imponeva alla lucedelle connotazioni di estemporaneità dell'attentato mortale oggetto di vaglio, reseincontroverse dalla morte accidentale di [OSCURATO:PERSONA].6.Con il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] sierano esposte le seguenti doglianze articolate in quattro motivi.6.1.Con il primo motivo, si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606lett. b) cod. proc. pen., in rapporto all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. laviolazione del protocollo valutativo delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustiziae la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato in relazione alla diagnosi di piena attendibilità, oggettiva e soggettiva,del narrato dei collaboratori di giustizia nelle persone dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMolino ed in relazione alla idoneità delle chiamate in reità provenute dal collaboratoriTamburino e [OSCURATO:PERSONA] a riscontrarsi reciprocamente in rapporto alla affermazione diresponsabilità pronunciata a carico del ricorrente per i capi di imputazione; nonchéviolazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di appello impugnata per nonavere la Corte di Assise di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni dicontrasto, ritenute insuperabili, tra il compendio probatorio acquisito nel presenteprocedimento ed il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile2006 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diNapoli, che non consentivano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confrontidell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio, in argomento, di [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:PERSONA].Si erano dedotti profili di carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazioned'appello in relazione alla diagnosi di attendibilità, oggettiva e soggettiva, delledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMolino; in particolare, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delleragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sebbene il propalante avesse escluso ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'attentato mortale e avesseal fratello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].E, quanto al [OSCURATO:PERSONA], si contestavano, in particolare, entrambe le ricostruzionieffettuate dai giudici di merito nelle rispettive sentenze quanto al tempus della riunionein cui il collaboratore collocava anche [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe attivo e propositivo.Si erano, altresì, evidenziati i profili di carenza, contraddittorietà e/o illogicità dellamotivazione d'appello in relazione all'asserita idoneità delle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] a riscontrarsi reciprocamente quanto al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA];l’indeterminatezza del giudizio, violazione di legge e vizio di motivazione delprovvedimento impugnato per non avere la decisione impugnata dato adeguato contodelle ragioni che imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle popolazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] con le quali risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale.6.2.

Col secondo motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett.b) in rapporto all'art. 114 cod. pen. violazione della disciplina della diminuente previstaper il caso in cui l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nelreato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato,la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnatoin relazione al giudizio di piena responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'evento morte, occorsoper caso fortuito, di [OSCURATO:PERSONA].6.3.Col terzo motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett.b) cod. proc. pen. in rapporto all'art. 577 comma 1 n. 3, la violazione della disciplinadella circostanza aggravante della premeditazione e la carenza, contraddittorietà eillogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenutasussistenza del carattere premeditato dell'omicidio del Ricci.6.4.Con il quarto motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606lett. e) cod. proc. pen. la carenza e illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato riservata al tema della circostanza aggravante dell'aver agito conmetodo mafioso e con finalità agevolatrice mafiosa.7.Con atto del 22.11 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentava“nuovi motivi”, per l’udienza già fissata per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui i ricorsi venivano decisidalla Prima Sezione di questa Corte, coi quali illustrava ulteriormente le censure di cuial ricorso principale.8.

Con atto del 25 novembre 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], faceva pervenireulteriori “motivi nuovi”, integrativi del ricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], conallegazione del verbale del 7 febbraio 2023 contenente le dichiarazioni rese da MassimoMolino.Indi, nel ribadire l’erronea applicazione della legge processuale penale, rilevante exart. 606 lettera c) cod. proc. pen., avuto particolare riguardo alla violazione deicriteri per la valutazione della chiamata in reità (e correità) di cui all'articolo 192,comma 3, cod. proc. pen., nonché la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietàintrinseca ed estrinseca della motivazione offerta sul punto ai sensi dell'articolo 606lettera e) cod. proc. pen., ha tra l’altro evidenziato che se è vero che secondo lagiurisprudenza di Corte non è necessario che due chiamanti in reità o correità riferiscanola medesima circostanza, altrettanto vero è che il loro narrato converga perlomenorispetto ad un nucleo centrale che non può ridursi, però, nel mero, generico,coinvolgimento in un reato.Anzitutto, andando al cuore del ragionamento inferenziale operato dai Giudici dimerito, nel caso di specie non è possibile sostenere che il narrato del [OSCURATO:PERSONA] edell'Accorso si riscontrino vicendevolmente in ordine alla contestata partecipazione delCortese nel duplice omicidio che occupa.

Ed invero, mentre il [OSCURATO:PERSONA] affermava cheil [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presente alla riunione (svoltasi il giorno prima degli omicidi)nella quale si sarebbe deliberata l'esecuzione del [OSCURATO:PERSONA] ed addirittura sarebbe stato luiad indicare il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto da eliminare, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che il Corteseavesse partecipato nella fase decisoria dell'omicidio, riferendo che lo stesso, giorni dopo,si sarebbe limitato a sollecitare l'esecuzione dello stesso al gruppo incaricato dell'azionedi fuoco.Mentre, quindi, per il primo chiamante il ruolo dell'odierno imputato sarebbe statoquello di concorrere (peraltro con azione determinante) alla formazione del propositoomicidiario; per il secondo lo stesso sarebbe intervenuto m una fase successiva, adeterminazione omicidiaria già assunta da altri soggetti (di cui lo stesso si sarebbelimitato a svolgere funzione di latore).Rappresenta la difesa che, allora, fermo tutto quanto evidenziato nei motivi diricorso, non possa in alcun modo ritenersi che le due chiamate (in reità) si riscontrino avicenda, posto che difetta del tutto il requisito della specificità del riscontro di cuiall'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen.La sentenza impugnata risulta inoltre intrinsecamente contraddittoria nella partein cui conclude per la piena attendibilità, anche in relazione al frammento fattuale cheoccupa, del [OSCURATO:PERSONA], salvo poi non tenere compiutamente conto delle sue dichiarazioniladdove le medesime smentiscono l'[OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al contributo dichiarativo dell'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non si eralimitato a non riferire di una condotta del [OSCURATO:PERSONA] volta a sollecitare il gruppo melitesead eseguire l'omicidio, ma aveva attribuito tale condotta ad un altro soggetto.

Giàquesto, pertanto, vale a superare l'assunto della Corte territoriale, posto che il narratodel [OSCURATO:PERSONA] non può dirsi coerente con quello dell'[OSCURATO:PERSONA], ma radicalmente in contrastocon esso e ha piuttosto valore di smentita del medesimo.Come evidenziato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] "era aconoscenza di pressoché tutti i segmenti fattuali di cui si è composta la vicenda cheoccupa; sicché il fatto che il medesimo non avesse indicato alcun ruolo, alcuna condottada parte del [OSCURATO:PERSONA] costituiva evidente indice del mancato coinvolgimento diquest'ultimo, con annessa smentita della versione offerta oltre che dall'[OSCURATO:PERSONA], anchedal [OSCURATO:PERSONA].Sempre con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quanto indicato ai ff. 19 e 62 e 66dell’atto principale di ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la difesa ritiene inoltreopportuno precisare quanto segue.

La decisione di primo grado a f. 32 aveva affermato,riportando il contenuto della chiamata del [OSCURATO:PERSONA], che il mandato omicidiario sarebbestato impartito da [OSCURATO:PERSONA] a casa del [OSCURATO:PERSONA].

Tale affermazione, però, è fruttodi un evidente errore (o comunque di un travisamento della prova) in cui è incorsa ladecisione di primo grado posto che è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre riferito che ilsuddetto mandato sarebbe stato impartito presso l'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA] e non invecedel [OSCURATO:PERSONA].

Tanto si ricava in modo evidente dalla lettura di foglio 25 della medesimasentenza di primo grado laddove vengono riassunte le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ecomunque dal relativo verbale allegato.9.

I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificatodal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, conl'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.Sono in particolare fondate le doglianze prospettate al terzo e quarto motivo delricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quelle di cui ai primi due motivi di ricorso presentatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come ulteriormente integrate dai rilievi esposti nella memoria dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Esse sollevano questioni preliminari sulla responsabilità delCortese, che, nonostante fossero state oggetto di appello, non risultano adeguatamenteaffrontate nella pronuncia della Corte di Assise di appello impugnata – né tanto menotrovano coerente risposta in quella di primo grado.

Trattando, le stesse, di aspettitendenzialmente comuni, verranno di seguito valutate unitariamente, distinguendole pertemi.Va, in premessa, precisato che i primi due motivi di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],presentato nell’interesse sia del [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], si muovono soprattuttonell’ottica della difesa di quest’ultimo – imputato e condannato per il duplice omicidio,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], con la stessa sentenza emessa nei confronti delCortese, che per quanto qui consta è definitiva sia per il [OSCURATO:PERSONA] che per il [OSCURATO:PERSONA] –tendendo, essi, a screditare la complessiva attendibilità della ricostruzione effettuata dalcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso dichiarazioni a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA],confermandone il ruolo ricoperto nella vicenda omicidiaria di cui trattasi, ma aveva alcontempo sempre negato il coinvolgimento nel duplice omicidio de quo di [OSCURATO:PERSONA],che era stato invece condannato per tale fatto omicidiario con la sentenza, oramaidefinitiva, emessa il 4 aprile 2006 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, fondatasulle accuse dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (più volte citata nei ricorsi dalle difese).

Ilpunto su cui la difesa fa leva per reclamare l’inattendibilità delle accuse del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] consiste nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la partecipazioneall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con l’accertamento di cui alla sentenza di condannadel [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato.

Circostanza che avrebbe dovuto gettare cattiva lucesulla sua attendibilità complessiva.Appare dunque opportuno sin d’ora precisare che, a ben vedere, le censure che sifondano sul prospettato contrasto tra la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e quella emessa nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] afferiscono ad aspetti che relativamente – e comunque soloindirettamente - riguardano la posizione del [OSCURATO:PERSONA] dal momento che il collaboratoreEsposito non aveva fatto cenno di questi nelle sue dichiarazioni, né d’altronde il Molinoaveva espressamente parlato di un coinvolgimento diretto del [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidioin argomento.Le medesime difese, quando si tratta di perorare la causa del [OSCURATO:PERSONA], fanno, invece,leva sulla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare sulla circostanza che questi non avevafatto cenno del [OSCURATO:PERSONA], per accreditare la inattendibilità degli altri collaboratori che gliavevano attribuito un qualche ruolo nella vicenda omicidiaria de quo, e quindi la estraneitàdel [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad essa.In definitiva, le difese, quando si tratta di valutare la posizione del [OSCURATO:PERSONA],reclamano una più adeguata considerazione di quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], lamentandoche non siano state adeguatamente vagliate le sue dichiarazioni con riferimento alCortese.Rimane, quindi, da precisare che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto attendibile conriferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non esclude che le sue dichiarazioni possano esserenuovamente valutate, dal giudice del rinvio, in relazione al [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto dellesollecitazioni difensive che impongono di saggiare non solo la loro effettiva portata – comeemergente dalla lettura del verbale che le contiene – al fine di verificare se essecontengano, come assume la difesa, una esplicita esclusione del [OSCURATO:PERSONA] dal fattoomicidiario, ma anche la loro attendibilità.

Tale vaglio, tuttavia, non può che passareanche attraverso una valutazione complessiva dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] (che potrebbeavere scientemente escluso sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] oppure semplicemente datoconto di quanto caduto sotto la sua percezione, comunque circoscritta del fatto secondoquanto sostengono i giudici di merito).Trattandosi di appurare – è il caso di premettere sin d’ora - se vi sia quellaconvergenza del molteplice, che le difese contestano, richiesta in caso di plurime chiamatein reità o correità, nel caso di specie rese dai collaboratori di giustizia e poste a base dellasentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA], occorre verificare l’attendibilità o meno – anche - delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che le difese pongono al centro della loro impostazione, e la loroidoneità ad incidere sulla valutazione afferente la posizione specifica del [OSCURATO:PERSONA], tenendoconto degli ulteriori rilievi svolti dalle difese.In particolare, le difese lamentano la carenza di effettive corrispondenze tra ledichiarazioni delle tre principali fonti di accusa del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Di tali divergenze, già segnalate, non si è fatto carico in manieracompiuta il giudice dell’appello, né tanto meno esse trovavano già risposta adeguata nellasentenza di primo grado.Lamentano, innanzitutto, le difese che un primo vizio di motivazione si annida nelseguente passaggio argomentativo della sentenza impugnata dedicato al collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA]:« In questo processo dichiara di aver partecipato alla riunionedeliberativa dell'omicidio e spiega la sua presenza quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],- dunque non una presenza impropria, anche perché tra i partecipi menziona altri killerquali il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] presenti al summit seppur silenti.

Riferisce della riunionetenutasi a [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori in uno degli appartamenti, ove si appoggiava [OSCURATO:PERSONA] DiLauro; dice che le decisioni si prendevano di comune accordo tra i fratelli CosimoMarco e [OSCURATO:PERSONA].

L'unica indicazione del [OSCURATO:PERSONA] che non appare logica nériscontrata è la immediatezza della esecuzione dopo la decisione.

È possibile che nelleriunioni di quel periodo (essendo in corso la sanguinosa faida con gli scissionisti)furono deliberati tanti agguati realizzati dai [OSCURATO:PERSONA] in tante riunioni, alle qualiverosimilmente il [OSCURATO:PERSONA] partecipava; il solo giorno del

21.11. 2004 si verificaronotre agguati con la medesima causale; e tanto può aver indotto in errore il dichiarante,poiché le risultanze processuali fanno propendere per la più logica versione del [OSCURATO:PERSONA],confortato dal riferimento ai solleciti anche da parte di altre fonti collaborative([OSCURATO:PERSONA]) nonché dalla dichiarazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], seppur riferita dallostesso [OSCURATO:PERSONA], quando dopo l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] si portò al cospetto di Cosimoper dirgli [OSCURATO:PERSONA]! Un atteggiamento conferente all'aver portato finalmentea termine il mandato omicidiario la cui non immediata esecuzione era stata mal tolleratadal capo clan e da [OSCURATO:PERSONA].

Ma che occorresse un tempo congruo perorganizzare l'agguato è dato logico ineludibile.

A dire del [OSCURATO:PERSONA] la riunionedeliberativa si tenne il sabato sera, si era all'ora di cena perché [OSCURATO:PERSONA] invitò ilPetriccione a restare e la domenica mattina risulta commesso l'omicidio prima delle 10.15,ora del sopralluogo della p.g.

A voler seguire il narrato di [OSCURATO:PERSONA] il Petriccioneavrebbe organizzato quella sera stessa l'agguato mortale pur non conoscendo lavittima, non conscendo i luoghi frequentati dalla vittima, senza effettuare appostamenti,dovendo indicare la vittima il [OSCURATO:PERSONA], dovendo formare e informare il gruppo di fuoco,trovare lo specchiettista, intercettare la vittima, pianificare l'azione delittuosa e le fasisuccessive.

A non considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non era il solo a gestire l'attività intabaccheria, luogo scelto per eseguire il delitto, ma si alternava con altri familiari piùspesso nel pomeriggio, quando era libero da altra attività lavorativa e tra l'altro, nei giorniprecedenti all'omicidio, non vi era andato perché ammalato.

In questa organizzazioneche richiedeva tempi non brevi, l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] era statorimandato al giorno successivo per identificare [OSCURATO:PERSONA]».Ciò che le difese non ritengono appagante è il passaggio successivo con cui la Cortedi appello, nonostante tale premessa, afferma che« [t]ale discostamento dal diverso datoprobatorio riferito dal [OSCURATO:PERSONA] - (ndr. che colloca il fatto omicidiario dopo tre quattro giornidalla deliberazione) - che va privilegiato, non comporta ricadute sulla intera dichiarazionedel [OSCURATO:PERSONA], visto che il segmento relativo al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] è neldettaglio riscontrato da quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito all'[OSCURATO:PERSONA], dopo qualchegiorno dall'omicidio.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] facesse i cavalli di ritorno(da cui il soprannome o' Cavallaro) con [OSCURATO:PERSONA] riferita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] una circostanza neutra che non esclude l'affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] interferisce negativamente sulla possibilità che abbia preso l'iniziativa di indicareRiccio [OSCURATO:PERSONA] al capo clan, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] elatore di imbasciate, nello specifico quella di darsi una svegliata ad eseguire l'omicidiocome riferito da [OSCURATO:PERSONA], che, per quanto già esposto, era una mansione che anchein altre occasioni aveva svolto il [OSCURATO:PERSONA] non essendo di poco rilievo il dato già richiamatoche anche nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quello stesso giorno, [OSCURATO:PERSONA] u' Cavallarofu portavoce dei [OSCURATO:PERSONA]».Effettivamente non è chiaro tale passaggio argomentativo perché non dà adeguatoconto della ragione per cui nonostante l’affermata inverosimiglianza di una riunionedeliberativa dell’omicidio la sera antecedente al delitto, debba ritenersi attendibile ilracconto del [OSCURATO:PERSONA] riguardo al ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio.Con riferimento alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 7.12.22la difesa solleva, poi, il dubbio dell'autenticità del dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] anche perchétardivamente egli avrebbe chiamato in reità il [OSCURATO:PERSONA] come colui che propose ilnome di [OSCURATO:PERSONA] e accusato [OSCURATO:PERSONA] di essere intervenuto nellariunione per confermare il legame del [OSCURATO:PERSONA] agli Abbinante (dichiarazioni chesarebbero state rese solo nell'esame del dibattimento e non precedentemente).Al riguardo la Corte di appello si limita ad evidenziare che «il [OSCURATO:PERSONA] avevarisposto che nel primo e unico precedente verbale non fu approfondito il tema, luipoi aveva ricordato la circostanza e l’avrebbe dichiarata nella successiva dichiarazioneche però non ci fu.

Vale anche ricordare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al foglio 71 haaffermato che "nessuno fece domande né rimasero sorpresi alla indicazione del Riccioche partì dal [OSCURATO:PERSONA] e fu confermata da [OSCURATO:PERSONA]”, altresì aggiungendo che Corteseera alla riunione in quanto persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il che legittima anchela sua iniziativa di suggerire il nome della vittima.

Ma la dichiarazione del propalanteesclude in radice la diatriba della conoscenza comune del [OSCURATO:PERSONA] come faccendiere diRaffaele Abbinante, e comunque persona vicina agli Abbinante, affiliati agli AmatoPagano, risultando un fatto notorio e risaputo anche dai [OSCURATO:PERSONA].

Infatti la circostanzaemerge dalla stessa dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA]: nessuno si sorprese, nessuno chiesechi fosse il soggetto indicato dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] confermò perché anche a luirisultava il legame con gli Abbinante, il suggerimento risultò immediatamente appropriatoed ebbe l'assenso del [OSCURATO:PERSONA], che decretò l'omicidio con un ‘[OSCURATO:PERSONA]’ ... è ladifesa che carica di importanza l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA], come se avesse inteso rivelareuna notizia ignorata agli altri partecipanti, laddove molto più semplicemente alCortese sovvenne che il [OSCURATO:PERSONA] aveva i requisiti richiesti per essere la vittima giusta daeliminare.

Il rilievo difensivo per cui tale circostanza fosse già nota nell'ambiente epersino ai [OSCURATO:PERSONA], perché risalente a un tempo precedente alla faida non escludeche in quel momento, nel corso di quella riunione, a [OSCURATO:PERSONA] venne l'idea di unbersaglio funzionale allo scopo, dando quello che questa Corte ritiene di qualificarecome un suggerimento giacché, avendo il [OSCURATO:PERSONA] stretti legami con [OSCURATO:PERSONA] alleato agli scissionisti, la sua eliminazione costituiva un'efficace azione dirappresaglia contro gli [OSCURATO:PERSONA].

Ma questo suggerimento accreditò il Cortesea svolgere una funzione nell'evoluzione dell'omicidio, quella attribuitagli da CiroDi [OSCURATO:PERSONA], di identificare la vittima ignota al [OSCURATO:PERSONA] - funzione poi assolta daBarretta - e altresì a sollecitare l'esecuzione dell'agguato di cui riferisce [OSCURATO:PERSONA] de relatoda [OSCURATO:PERSONA]... ben può ritenersi che la indicazione dell'assidua frequentazione delCortese con il [OSCURATO:PERSONA], fornita da [OSCURATO:PERSONA] pur non costituendo riscontro individualizzante,rafforza la credibilità della dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sul sollecito del [OSCURATO:PERSONA] per contodi [OSCURATO:PERSONA] laddove [OSCURATO:PERSONA] riscontra il [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla non immediataesecuzione del delitto».Ebbene, come si evidenzia in particolare nel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], «la sentenzaenfatizza il dato discusso dalla difesa sulle qualità morali e personali del collaboratorema perde di vista il cuore della questione prospettata: la chiamata in reità del c.d.g.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è legata alla circostanza che questi avrebbe suggerito il nomedella vittima e l’avrebbe indicata a [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo alla riunione,allorquando andava consumato l'omicidio.

Premesso che la assai generica chiamata inreità "[OSCURATO:PERSONA] fece il nome di [OSCURATO:PERSONA]" è probatoriamente inconsistente perché noncircostanziata e priva del requisito di specificità che dovrebbe accompagnarla, la Corteterritoriale ha decretato che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] deve assurgere amotivo guida di ogni valutazione».E’ in tale duplice aspetto che, secondo le difese, si insinua il principale viziomotivazionale che affligge la sentenza impugnata in punto di valutazione delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Osserva la difesa al riguardo in maniera non peregrina «[p]ervero della necessità di indicare la vittima, del deliberato così ravvicinato all'esecuzione,[OSCURATO:PERSONA] non parla.

Anzi».Ciò di cui si duole, in particolare, la difesa è che la Corte di appello tenta di superarela difformità ritenendo, in definitiva, compatibile la ricostruzione dell’[OSCURATO:PERSONA] con quelladel [OSCURATO:PERSONA] nonostante quella resa da quest’ultimo, collocando la riunione il giornoantecedente al delitto, non lasci molto spazio ad un intervento successivo del [OSCURATO:PERSONA] perindicare la vittima al [OSCURATO:PERSONA], né tanto più rende logica la possibilità di un sollecitostante la tempistica del tutto ridotta.Se si considerano poi tutte le critiche che si appuntano sugli argomenti che la Cortedi appello offre a giustificazione della inverosimiglianza di una riunione effettuata –secondo [OSCURATO:PERSONA] - il giorno prima dell’omicidio, nonostante in essa si fosse decisaaddirittura la esatta individuazione della vittima oltre che degli stessi esecutori materiali,appare ancor più evidente la necessità di un riesame delle questioni che ruotano intornoalla figura del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e al suo portato dichiarativo involgente laposizione del [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, ad avviso della Corte territoriale, la tesi della "doppia riunione"suggerita dalla Corte d'Assise nella pronuncia di primo grado, si risolveva - come sisegnala nel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - in «una forzatura del dato processuale, noncogliendo in atti alcun elemento per riconoscerla, né avendo senso logico unaprima riunione deliberativa senza l'individuazione della vittima che, peraltro, lascerebbeinalterato il dato della necessità di un tempo congruo per l'organizzazione dell'agguato:infatti non pare possibile avviare l'organizzazione del delitto senza che sia statadesignata la vittima».

La Corte territoriale – fa rilevare la difesa - «in terminiargomentando, non solo ha sovvertito la logica giustificativa della sentenza di prime curenella parte riguardante la valutazione circa la credibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Affermando cheil [OSCURATO:PERSONA] in questa dichiarazione [aveva] sfalsato i tempi verosimilmenteconfondendo il sabato antecedente alla domenica dell'omicidio col sabato precedente (cfr.pag. 54 e 55 della sentenza impugnata), la Corte territoriale ha finito essa stessaper introdurre - non diversamente da come a suo tempo aveva fatto la Corted'Assise con modalità censurate proprio dalla Corte impugnata nel citato passaggio - undato privo di riscontro nelle prove in atti...

Ed in questo senso motiva la Corte, chediscorre di ricordo errato del [OSCURATO:PERSONA], in tal modo automaticamente cassando ancheil dato individualizzante per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], legato a quella sequela di eventicensurata dall'estensore».Sicché la difesa conclude ritenendo insufficiente la motivazione, nel suo complesso,riservata all'apprezzamento della chiamata in reità proveniente dal [OSCURATO:PERSONA],indicato quale principale elemento d'accusa a carico del [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto dichiarativosarebbe stato per di più interpretato dalla Corte territoriale, sotto il profilo appenaevidenziato, in maniera sostanzialmente difforme rispetto alle indicazioni fornite dal primoGiudice.Seguono poi i rilievi sulla ritenuta reciproca riscontrabilità delle dichiarazioni diAccurso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Fanno notare le difese che in ordine alcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], il primo gli attribuiva il ruolo di ambasciatore dei [OSCURATO:PERSONA], ilsecondo di suggeritore del nome della vittima nel corso di una riunione a cui avrebbepartecipato anche [OSCURATO:PERSONA].

Però quest'ultimo è colui il quale avrebberiferito ad [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva portato "l'imbasciata generica nel rione didarsi una sveglia".

Ritiene in altri termini la difesa che appare quantomai inverosimile chePetriccione avesse taciuto una circostanza così rilevante – il suggerimento del nome dellavittima - all'interlocutore [OSCURATO:PERSONA].

Mancherebbe, quindi, la sovrapponibilità anchesull'elemento individualizzante della condotta commissiva di [OSCURATO:PERSONA], dapprimamessaggero, poi suggeritore, elemento dirimente perché due chiamate in reità – unadelle quali de relato - possono fungere da riscontro solo se reciprocamente concordanti,in maniera individualizzante, m relazione a circostanze rilevanti del thema probandurn –nel caso di specie le modalità di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto.Altresì, non vi sarebbe alcuna convergenza sull'elemento individualizzante dellacondotta commissiva di [OSCURATO:PERSONA], che dava conferma dell'ordine provenuto daPetriccione secondo il c.d.g. [OSCURATO:PERSONA], che aveva mandato "l'imbasciata di darsi unasveglia" per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], secondo il c.d.g. [OSCURATO:PERSONA], che era presente aduna riunione secondo il c.d.g. [OSCURATO:PERSONA].

Riunioni programmatiche taciute, peraltro,dagli altri collaboratori di giustizia escussi.Il tutto, si badi, sarebbe, secondo la difesa, in evidente contrasto con ladichiarazione principale del teste diretto dei fatti oggetto di accertamento, MolinoMassimo (chiamante in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il quale, secondol’impostazione difensiva - da approfondire e quindi vagliare alla stregua delle dichiarazionidi cui al verbale in atti - avrebbe proprio escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] duplice omicidio in parola.E comunque, secondo la prospettiva difensiva, che non ha trovato risposteesaurienti nelle pronunce di merito, pur volendo ritenere la inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA],non vi sarebbe convergenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sugli elementi individualizzanti,per le ragioni sopra illustrate.

Convergenza che vieppiù si sarebbe dovuto saggiare afronte di chiamate che rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] neppure possono qualificarsicome chiamate in correità, non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] attribuito un ruolo direttonell’omicidio – né egli risulta perseguito per tale fatto omicidiario – né tanto menol’[OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] pur avendo ammesso il suo – circoscritto – coinvolgimentonell’omicidio non ha fatto cenno del [OSCURATO:PERSONA].

Quella dell’[OSCURATO:PERSONA] è per di più unadichiarazione de relato sia pure su quanto riferitogli da un diretto partecipe all’omicidio,[OSCURATO:PERSONA], che nell’ammettere la propria responsabilità, tuttavia, nulla riferiva dei correi.Né vi sarebbe convergenza tra alcuni particolari riferiti dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto dichiaratoda [OSCURATO:PERSONA], oltre che rispetto a quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, le difese nonmancano di evidenziare che dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che tra lacomunicazione del mandato omicidiario e l'esecuzione dell'agguato erano trascorsi tre oquattro giorni; che il sabato, ossia il giorno prima dei fatti, era arrivato a Melitonel pomeriggio [OSCURATO:PERSONA], mandato da [OSCURATO:PERSONA], per sollecitare l'esecuzione,e, nella serata, [OSCURATO:PERSONA] si era offerto con [OSCURATO:PERSONA] di partecipareil giorno dopo all'omicidio, incontrando le resistenze dello zio, che si era offeso ed avevadetto che se ne sarebbe occupato di persona.Diversamente, l'[OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferito, secondoquanto si ricapitola nei ricorsi: che la indicazione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] era partitada [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva mandato [OSCURATO:PERSONA] detto o' cavallaroda [OSCURATO:PERSONA] per dargli indicazioni sul [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] lo conosceva, e persollecitare l'omicidio in quanto non ne avevano commessi; che anche Berretta conoscevaRiccio, in quanto entrambi erano del [OSCURATO:PERSONA], sicché si era assunto l'incaricodi occuparsi del suo avvistamento ed era stato proprio lui ad avvistarlo la mattina dei fattie ad accompagnare sul posto con una autovettura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevanoeseguito l'omicidio.Sicché, argomentano le difese che mentre il [OSCURATO:PERSONA], da chiamante in correità di altrisoggetti, avrebbe escluso ogni forma di compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], chiarendoaltresì le ulteriori circostanze ora indicate riguardo alla sollecitazione venuta dal [OSCURATO:PERSONA] –e quindi non dal [OSCURATO:PERSONA] - l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (il primo de relato da [OSCURATO:PERSONA], ilsecondo quale fonte diretta per aver partecipato alla riunione deliberativa, ma conaffermazioni cui il Giudice stesso non avrebbe dato totalmente credito) avevanoindividuato nel [OSCURATO:PERSONA] un compartecipe dell'azione delittuosa imputando a questi (condichiarazioni comunque fra loro non sovrapponibili) un ruolo (quello di aver suggerito ilbersaglio da colpire, secondo il [OSCURATO:PERSONA]; quello di aver fornito indicazioni sul Riccioperché lo conosceva e di aver sollecitato l'agguato, secondo l'[OSCURATO:PERSONA]) tutt'altro che inlinea con quanto raccontato dal [OSCURATO:PERSONA].Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato chiamato in causa perché "conosceva"il [OSCURATO:PERSONA]; diversamente, secondo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e non [OSCURATO:PERSONA]) conosceva di vista ilRiccio e proprio per questo si sarebbe accreditato come killer ancorché non fosse prontoad un'azione del genere (cfr. pagg. 25 e 26 della sentenza di primo grado: ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, al tempo, sapeva dove era collocata la tabaccheriadi [OSCURATO:PERSONA], che si trovava di fronte alla caserma dei Carabinieri di Melito, ma nonconosceva di vista il [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] lo conosceva).Trattasi all’evidenza di aspetti che meritano una compiuta disamina e risposteesaurienti da parte del Giudice del rinvio che dovrà valutare l’attendibilità dei portatidichiarativi e se la loro prospettata inconciliabilità possa, o meno, trovare un’adeguataspiegazione (spiegazione che i giudici di merito hanno tentato già di dare senza tuttaviafornire una compiuta valutazione di tutte le sfaccettature della complessa vicenda postesul tappeto dalle difese).Rimane solo da precisare che quanto invece alla circostanza – pure segnalata dalladifesa come palesemente errata – secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva "assistito personalmentealla conferma del mandato omicidiario dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a casadi [OSCURATO:PERSONA], dove aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] che voleva verificare la affidabilitàdell'imbasciata ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] in merito all'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]”, si tratta di unevidente mero errore quello che colloca, appunto, nella sentenza di primo grado a pag.32, l’incontro presso la casa del [OSCURATO:PERSONA], come chiarito poi dalla stessa Corte di appelloche colloca la visita del [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove si era all’epoca rifugiatoCiro [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 17 della sentenza di appello).2.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, consegue che la sentenza impugnata deveessere annullata, relativamente al [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di Assise di Appello di Napoli.In definitiva, come detto in premessa, dovranno essere oggetto di attentavalutazione, da parte del giudice del rinvio, i rilievi critici esposti dalle difese col terzo equarto motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e quelli di cui ai primi due motivi diricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come ulteriormente integrati dalle considerazioniesposte nella memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (assorbiti gli altri motiviproposti che presuppongono la conferma della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA]).I parametri valutativi, in diritto, non possono che essere quelli dettati da questaCorte in tema di valutazione delle dichiarazioni dei correi o di imputati in procedimenticonnessi o collegati, con uno specifico riguardo al profilo di collaboratore di giustizia perquei propalanti che tale veste ricoprono.

Preliminare sarà quindi distinguere la posizioneche ciascun propalante ha assunto nell’ambito del presente procedimento in generale erispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].È dunque il caso di rammentare i principali principi affermati, in tema, da questaCorte anche a Sezioni Unite.Innanzitutto, come affermato dal massimo Consesso di questa Corte nella sentenzan. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01, nella valutazionedella chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza diriscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilitàoggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversidichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliateunitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specificatassativa sequenza logico-temporale.L'imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli daterzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato - in virtù di un'interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 209 cod. proc. pen. - all'imputato di procedimentoconnesso, di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole dicui all'art. 195 cod. proc. pen. (Sez.

U Aquilina, citata, Rv. 255141 – 01).La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fontediretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della provadella responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchésiano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazionedella credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ognisingola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza,della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta,per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla secondaconfidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsireciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del"thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devonorivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica dellechiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez.

U, Aquilina,citata, Rv. 255143 – 01).Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reatoconnesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono ancheriscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinsecaaccordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale,essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fattoe purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che ildichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato ilnarrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1,Sentenza n. 10561 del 28/10/2020, dep. 18/03/2021, Rv. 280741 – 01).Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsireciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamenteagli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che siaverificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferentieventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto,a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità deichiamanti stessi (Sez. 1, Sentenza n. 17370 del 12/09/2023, dep. 29/04/2024, Rv.286327 – 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Assise di Appello di Napoli.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'assise d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto rigettarsi il ricorso.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alle conclusioni rassegnate dall'avv.Cristofaro, depositate unitamente alla nota-spese con p.e.c. del 13.05.2026.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’11 novembre 2024, la Prima Sezione di questa Corte dicassazione rigettava i ricorsi proposti avverso la sentenza del 20 giugno 2024 emessadalla Corte di Assise di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la decisione dellaCorte di assise di Napoli, che, per quanto di interesse ai presenti fini, aveva dichiaratoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dell'omicidio aggravato di DomenicoRiccio e [OSCURATO:PERSONA], commessi a Melito di Napoli il 21 novembre 2004, cosìcome contestato al capo A (artt. 81, secondo comma, 110, 575, 577, primo comma,n. 3, 416-bis.1, cod. pen.), per il quale gli imputati venivano condannati alla penadell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno.2. Avverso detta sentenza ha proposto, con due distinti atti, ricorso straordinarioper cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensore di fiducia, e procuratori speciali,avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio dell'inesatta percezionedelle risultanze processuali che avrebbe condotto la Corte di cassazione a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata se il processo formativo della volontà nonfosse stato influenzato da errore percettivo causato da una svista e da un equivoco incui la Corte medesima sarebbe incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, cheavrebbe quindi generato un errore di fatto e non di giudizio.3.Questa Corte, con la sentenza emessa il 9 gennaio 2026, decidendo in ordine alricorso straordinario, nella sua duplice declinazione, proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA],ha revocato la sentenza impugnata, emessa dalla Prima Sezione penale di questa Cortenei confronti del ricorrente, in funzione della successiva decisione da adottare in sede dipubblica udienza.In particolare, questa Corte ha rilevato la fondatezza della prospettazione difensivaquanto all'avvenuta mancata espressa valutazione, nel giudizio che ha condotto allaemissione della sentenza impugnata col ricorso straordinario, della censura concernenteil contrasto, segnalato dalle difese coi ricorsi per cassazione in quella sede proposti, deiracconti degli altri collaboratori di giustizia, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreTamburino – peraltro, secondo le difese, convergenti tra loro in maniera del tuttolimitata - con quello di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso invece ogni coinvolgimentodel [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio in argomento, sebbene si fosse confermata (in altra parte dellastessa sentenza gravata, e ad altri fini) la piena attendibilità – anche - di quest'ultimopropalante.Indi, ha concluso questa Corte, nella sentenza rescindente, che, di là dellevalutazioni che sarebbero state sviluppate in fase rescissoria nel contraddittorio delleparti, trattandosi comunque di un punto, quello indicato dalle difese, obiettivamenterilevante nella economia complessiva della decisione, si dovesse ritenere necessarial'apertura della fase rescissoria.4.Giunti, pertanto, alla presente fase rescissoria, si procede a riportare i puntisalienti dei ricorsi per cassazione originariamente proposti nell’interesse del Corteseavverso la sentenza di appello emessa in data 20 giugno 2024 dalla Corte di Assise diAppello di Napoli.5.Con il ricorso proposto dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] – nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di DiLauro - avverso la pronuncia della Corte di Assise di Appello suindicata, si erano espostele seguenti doglianze articolate in sette motivi.5.1.Con il primo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesiriportata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge equello di motivazione della sentenza di appello impugnata per non avere la Corte diAssise di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni di contrasto, ritenuteinsuperabili dalla difesa, tra il compendio probatorio acquisito nel presente procedimentoed il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile 2006 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli,che non consentivano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in argomento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente dall’atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi:violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125comma 3 cod. proc. pen.; motivazione resa in aperto contrasto col precedente giudicatodi condanna per [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, irricevibile; travisamento delle dichiarazionidel c.d.g. [OSCURATO:PERSONA] che, contrariamente a quanto statuito, era testimone direttodel fatto, ed anche, perché' dichiarante de relato da [OSCURATO:PERSONA], esecutoremateriale del duplice omicidio in parola; motivazione illogica, apparente e mancanteper avere la Corte territoriale omesso, in punto di valutazione, la comparazione tra ilcontributo dell'esposito e quello di ben tre cc.dd.gg., tutti successivi alla sentenza dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] e tutti concordi nell'inserire [OSCURATO:PERSONA] nel commandoesecutivo del delitto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).In particolare, si era lamentato che non si fosse dato esaustivo conto, da parte deigiudici di merito, delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni diMassimo [OSCURATO:PERSONA] nonostante fossero in palese contrasto con quelle rese da PietroEsposito sulle quali precipuamente si fondava la condanna definitiva pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] – correo nel medesimo omicidio di cui trattasi – nell’ambitodel giudizio abbreviato deciso dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli con sentenzaconfermata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli.In particolare, si era evidenziato, già con l’atto di appello, come, a differenzadell’[OSCURATO:PERSONA], principale accusatore del [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva collocato, avendolo visto,nel gruppo di fuoco che muovendo dal rione dei Fiori di Secondigliano si diresse a Melitoad uccidere [OSCURATO:PERSONA], ricevendo conferma in tal senso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] avevaescluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’esecuzione del delitto.Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, non convergevano – siera altresì evidenziato da parte della difesa - sul ruolo concorsuale attribuito a GiovanniCortese, e risultavano comunque smentite da quelle rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], cheaveva sempre escluso il coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].5.2.Con il secondo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesiriportata nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge e quello di motivazionedella sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delleragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sebbene il propalante avesse escluso ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'attentato mortale, laddove icollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano affermato sia pure in termini differentil’uno dall’altro, e avesse attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la deliberazione omicidiaria che invecedoveva essere attribuita al fratello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente dall’atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi:violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al combinato dispostodegli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen. - violazione di legge ed omessa, illogicae contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione del contributo delc.d.g. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione al delitto di [OSCURATO:PERSONA],escluso da ogni fase dal collaborante; illogica e apparente motivazione delle suedichiarazioni con riferimento al contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], con specifico manon esclusivo riferimento alla circostanza asserita che, in quel frangente di tempo, gliordini li impartiva solo ed esclusivamente suo fratello, [OSCURATO:PERSONA].5.3.Col terzo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesi riportatadalla difesa nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge e quello dimotivazione del provvedimento impugnato per non avere la decisione impugnata datoadeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle popolazioni dei collaboratoriAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le quali risultavano incompatibili nel loro nucleoessenziale.Più precisamente dall’atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi:violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192,comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. pen., per avere igiudici della Corte territoriale, ricorrendo ad una motivazione illogica perchéinconciliabile con la premessa confermativa della attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alla sua partecipazione all'omicidio, omesso di indicare le ragioni per lequali, a fronte di un materiale probatorio di segno contrario, le dichiarazioni diAntonio [OSCURATO:PERSONA] rappresentassero idoneo riscontro individualizzante per gli imputati,sebbene attribuissero a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un ruolo nel fatto diverso, smentendoil teste diretto; motivazione illogica sull'assunto della sovrapponibilità piena di tuttele dichiarazioni, in particolare con quelle rese da altro c.d.g., della medesima compagine,[OSCURATO:PERSONA].5.4.Con il quarto motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesiriportata nel ricorso straordinario dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il vizio della violazione di legge equello di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito datoesaustivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere le dichiarazioni accusatoriedel collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle propalazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, nel loro nucleo essenziale, apparivano inveceincompatibili.Più precisamente dall’atto originario di ricorso risultano dedotti i seguentivizi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt.192, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. pen.,per avere i giudici della orte territoriale ritenuto di riscontrare la chiamata delc.d.g. [OSCURATO:PERSONA] in parte con quella de relato di S a l v a t o r e T amburrino, cheritenuta confermata dalla chiamata di [OSCURATO:PERSONA], realizzando un mosaicodichiarativo che non converge affatto sul contributo soggettivo in manieraindividualizzante; motivazione contraddittoria in ordine alla responsabilità delCortese, ritenuto da [OSCURATO:PERSONA] presente e attivo alla riunione preordinata aldelitto, a cui il giorno immediatamente successivo sarebbe seguito l'omicidio, pera vere la Corte di appello reputato non credibile tale scansione temporaleprediligendo la ricostruzione del M olino, che tuttavia escludeva [OSCURATO:PERSONA] daogni fase del delitto.Al netto delle dichiarazioni di Molina, l'unica chiamata a sopravvivere è quella diAntonio [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA]. La sua dichiarazione rappresenta tuttaviaun unicum del procedimento atteso che, per altro verso, né [OSCURATO:PERSONA], néTamburrino attribuiscono qualsivoglia contributo commissivo a [OSCURATO:PERSONA], valido ariscontrare la generica chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] che, si ribadisce,non gli attribuisce il rafforzamento di un mandato omicidiario, bensì un sollecitogenerico comunicato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA].In definitiva i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non convergono circa i ruolidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per di più [OSCURATO:PERSONA] collocava [OSCURATO:PERSONA] in una riunione chesi sarebbe tenuta il giorno prima dell’omicidio, la cui inverosimiglianza risulta giustificatacon argomenti differenti nelle pronunce di primo e secondo grado, e comunque nonsoddisfacenti.5.5. Con il quinto motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di leggee quello di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione inesame dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]),che era stata esclusa, pur non essendo stato individuato il ruolo concorsuale svolto dairicorrenti nell'attentato mortale in esame, sulla base di argomentazioni assertive esvincolate dalle emergenze probatorie.5.6.Con il sesto motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di leggee quello di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito datoesaustivo conto delle ragioni che permettevano di ritenere sussistenti gli elementicostitutivi dell'aggravante della premeditazione, il cui riconoscimento contrastava con leemergenze probatorie, che imponevano di considerare il contesto di estrema fibrillazioneche caratterizzava la faida tra il [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo degli "scissionisti" all'epocadei fatti, nell'ambito della quale venivano assassinati [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreGagliardi.5.7. Con il settimo motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di leggee quello di motivazione del provvedimento impugnato, che veniva censurato per la suaeccessività dosimetrica e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche a [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]), la cui concessione si imponeva alla lucedelle connotazioni di estemporaneità dell'attentato mortale oggetto di vaglio, reseincontroverse dalla morte accidentale di [OSCURATO:PERSONA].6.Con il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] sierano esposte le seguenti doglianze articolate in quattro motivi.6.1.Con il primo motivo, si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606lett. b) cod. proc. pen., in rapporto all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. laviolazione del protocollo valutativo delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustiziae la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato in relazione alla diagnosi di piena attendibilità, oggettiva e soggettiva,del narrato dei collaboratori di giustizia nelle persone dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMolino ed in relazione alla idoneità delle chiamate in reità provenute dal collaboratoriTamburino e [OSCURATO:PERSONA] a riscontrarsi reciprocamente in rapporto alla affermazione diresponsabilità pronunciata a carico del ricorrente per i capi di imputazione; nonchéviolazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di appello impugnata per nonavere la Corte di Assise di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni dicontrasto, ritenute insuperabili, tra il compendio probatorio acquisito nel presenteprocedimento ed il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile2006 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diNapoli, che non consentivano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confrontidell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio, in argomento, di [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:PERSONA].Si erano dedotti profili di carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazioned'appello in relazione alla diagnosi di attendibilità, oggettiva e soggettiva, delledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMolino; in particolare, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delleragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sebbene il propalante avesse escluso ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'attentato mortale e avesseal fratello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].E, quanto al [OSCURATO:PERSONA], si contestavano, in particolare, entrambe le ricostruzionieffettuate dai giudici di merito nelle rispettive sentenze quanto al tempus della riunionein cui il collaboratore collocava anche [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe attivo e propositivo.Si erano, altresì, evidenziati i profili di carenza, contraddittorietà e/o illogicità dellamotivazione d'appello in relazione all'asserita idoneità delle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] a riscontrarsi reciprocamente quanto al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA];l’indeterminatezza del giudizio, violazione di legge e vizio di motivazione delprovvedimento impugnato per non avere la decisione impugnata dato adeguato contodelle ragioni che imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle popolazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] con le quali risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale.6.2. Col secondo motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett.b) in rapporto all'art. 114 cod. pen. violazione della disciplina della diminuente previstaper il caso in cui l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nelreato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato,la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnatoin relazione al giudizio di piena responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'evento morte, occorsoper caso fortuito, di [OSCURATO:PERSONA].6.3.Col terzo motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett.b) cod. proc. pen. in rapporto all'art. 577 comma 1 n. 3, la violazione della disciplinadella circostanza aggravante della premeditazione e la carenza, contraddittorietà eillogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenutasussistenza del carattere premeditato dell'omicidio del Ricci.6.4.Con il quarto motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606lett. e) cod. proc. pen. la carenza e illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato riservata al tema della circostanza aggravante dell'aver agito conmetodo mafioso e con finalità agevolatrice mafiosa.7.Con atto del 22.11 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentava“nuovi motivi”, per l’udienza già fissata per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui i ricorsi venivano decisidalla Prima Sezione di questa Corte, coi quali illustrava ulteriormente le censure di cuial ricorso principale.8. Con atto del 25 novembre 2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], faceva pervenireulteriori “motivi nuovi”, integrativi del ricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], conallegazione del verbale del 7 febbraio 2023 contenente le dichiarazioni rese da MassimoMolino.Indi, nel ribadire l’erronea applicazione della legge processuale penale, rilevante exart. 606 lettera c) cod. proc. pen., avuto particolare riguardo alla violazione deicriteri per la valutazione della chiamata in reità (e correità) di cui all'articolo 192,comma 3, cod. proc. pen., nonché la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietàintrinseca ed estrinseca della motivazione offerta sul punto ai sensi dell'articolo 606lettera e) cod. proc. pen., ha tra l’altro evidenziato che se è vero che secondo lagiurisprudenza di Corte non è necessario che due chiamanti in reità o correità riferiscanola medesima circostanza, altrettanto vero è che il loro narrato converga perlomenorispetto ad un nucleo centrale che non può ridursi, però, nel mero, generico,coinvolgimento in un reato.Anzitutto, andando al cuore del ragionamento inferenziale operato dai Giudici dimerito, nel caso di specie non è possibile sostenere che il narrato del [OSCURATO:PERSONA] edell'Accorso si riscontrino vicendevolmente in ordine alla contestata partecipazione delCortese nel duplice omicidio che occupa. Ed invero, mentre il [OSCURATO:PERSONA] affermava cheil [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presente alla riunione (svoltasi il giorno prima degli omicidi)nella quale si sarebbe deliberata l'esecuzione del [OSCURATO:PERSONA] ed addirittura sarebbe stato luiad indicare il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto da eliminare, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che il Corteseavesse partecipato nella fase decisoria dell'omicidio, riferendo che lo stesso, giorni dopo,si sarebbe limitato a sollecitare l'esecuzione dello stesso al gruppo incaricato dell'azionedi fuoco.Mentre, quindi, per il primo chiamante il ruolo dell'odierno imputato sarebbe statoquello di concorrere (peraltro con azione determinante) alla formazione del propositoomicidiario; per il secondo lo stesso sarebbe intervenuto m una fase successiva, adeterminazione omicidiaria già assunta da altri soggetti (di cui lo stesso si sarebbelimitato a svolgere funzione di latore).Rappresenta la difesa che, allora, fermo tutto quanto evidenziato nei motivi diricorso, non possa in alcun modo ritenersi che le due chiamate (in reità) si riscontrino avicenda, posto che difetta del tutto il requisito della specificità del riscontro di cuiall'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen.La sentenza impugnata risulta inoltre intrinsecamente contraddittoria nella partein cui conclude per la piena attendibilità, anche in relazione al frammento fattuale cheoccupa, del [OSCURATO:PERSONA], salvo poi non tenere compiutamente conto delle sue dichiarazioniladdove le medesime smentiscono l'[OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al contributo dichiarativo dell'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non si eralimitato a non riferire di una condotta del [OSCURATO:PERSONA] volta a sollecitare il gruppo melitesead eseguire l'omicidio, ma aveva attribuito tale condotta ad un altro soggetto. Giàquesto, pertanto, vale a superare l'assunto della Corte territoriale, posto che il narratodel [OSCURATO:PERSONA] non può dirsi coerente con quello dell'[OSCURATO:PERSONA], ma radicalmente in contrastocon esso e ha piuttosto valore di smentita del medesimo.Come evidenziato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] "era aconoscenza di pressoché tutti i segmenti fattuali di cui si è composta la vicenda cheoccupa; sicché il fatto che il medesimo non avesse indicato alcun ruolo, alcuna condottada parte del [OSCURATO:PERSONA] costituiva evidente indice del mancato coinvolgimento diquest'ultimo, con annessa smentita della versione offerta oltre che dall'[OSCURATO:PERSONA], anchedal [OSCURATO:PERSONA].Sempre con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quanto indicato ai ff. 19 e 62 e 66dell’atto principale di ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la difesa ritiene inoltreopportuno precisare quanto segue. La decisione di primo grado a f. 32 aveva affermato,riportando il contenuto della chiamata del [OSCURATO:PERSONA], che il mandato omicidiario sarebbestato impartito da [OSCURATO:PERSONA] a casa del [OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazione, però, è fruttodi un evidente errore (o comunque di un travisamento della prova) in cui è incorsa ladecisione di primo grado posto che è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre riferito che ilsuddetto mandato sarebbe stato impartito presso l'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA] e non invecedel [OSCURATO:PERSONA]. Tanto si ricava in modo evidente dalla lettura di foglio 25 della medesimasentenza di primo grado laddove vengono riassunte le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ecomunque dal relativo verbale allegato.9. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificatodal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, conl'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.Sono in particolare fondate le doglianze prospettate al terzo e quarto motivo delricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quelle di cui ai primi due motivi di ricorso presentatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come ulteriormente integrate dai rilievi esposti nella memoria dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Esse sollevano questioni preliminari sulla responsabilità delCortese, che, nonostante fossero state oggetto di appello, non risultano adeguatamenteaffrontate nella pronuncia della Corte di Assise di appello impugnata – né tanto menotrovano coerente risposta in quella di primo grado. Trattando, le stesse, di aspettitendenzialmente comuni, verranno di seguito valutate unitariamente, distinguendole pertemi.Va, in premessa, precisato che i primi due motivi di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],presentato nell’interesse sia del [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], si muovono soprattuttonell’ottica della difesa di quest’ultimo – imputato e condannato per il duplice omicidio,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], con la stessa sentenza emessa nei confronti delCortese, che per quanto qui consta è definitiva sia per il [OSCURATO:PERSONA] che per il [OSCURATO:PERSONA] –tendendo, essi, a screditare la complessiva attendibilità della ricostruzione effettuata dalcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso dichiarazioni a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA],confermandone il ruolo ricoperto nella vicenda omicidiaria di cui trattasi, ma aveva alcontempo sempre negato il coinvolgimento nel duplice omicidio de quo di [OSCURATO:PERSONA],che era stato invece condannato per tale fatto omicidiario con la sentenza, oramaidefinitiva, emessa il 4 aprile 2006 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, fondatasulle accuse dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (più volte citata nei ricorsi dalle difese). Ilpunto su cui la difesa fa leva per reclamare l’inattendibilità delle accuse del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] consiste nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la partecipazioneall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con l’accertamento di cui alla sentenza di condannadel [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato. Circostanza che avrebbe dovuto gettare cattiva lucesulla sua attendibilità complessiva.Appare dunque opportuno sin d’ora precisare che, a ben vedere, le censure che sifondano sul prospettato contrasto tra la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e quella emessa nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] afferiscono ad aspetti che relativamente – e comunque soloindirettamente - riguardano la posizione del [OSCURATO:PERSONA] dal momento che il collaboratoreEsposito non aveva fatto cenno di questi nelle sue dichiarazioni, né d’altronde il Molinoaveva espressamente parlato di un coinvolgimento diretto del [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidioin argomento.Le medesime difese, quando si tratta di perorare la causa del [OSCURATO:PERSONA], fanno, invece,leva sulla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare sulla circostanza che questi non avevafatto cenno del [OSCURATO:PERSONA], per accreditare la inattendibilità degli altri collaboratori che gliavevano attribuito un qualche ruolo nella vicenda omicidiaria de quo, e quindi la estraneitàdel [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad essa.In definitiva, le difese, quando si tratta di valutare la posizione del [OSCURATO:PERSONA],reclamano una più adeguata considerazione di quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], lamentandoche non siano state adeguatamente vagliate le sue dichiarazioni con riferimento alCortese.Rimane, quindi, da precisare che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto attendibile conriferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non esclude che le sue dichiarazioni possano esserenuovamente valutate, dal giudice del rinvio, in relazione al [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto dellesollecitazioni difensive che impongono di saggiare non solo la loro effettiva portata – comeemergente dalla lettura del verbale che le contiene – al fine di verificare se essecontengano, come assume la difesa, una esplicita esclusione del [OSCURATO:PERSONA] dal fattoomicidiario, ma anche la loro attendibilità. Tale vaglio, tuttavia, non può che passareanche attraverso una valutazione complessiva dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] (che potrebbeavere scientemente escluso sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] oppure semplicemente datoconto di quanto caduto sotto la sua percezione, comunque circoscritta del fatto secondoquanto sostengono i giudici di merito).Trattandosi di appurare – è il caso di premettere sin d’ora - se vi sia quellaconvergenza del molteplice, che le difese contestano, richiesta in caso di plurime chiamatein reità o correità, nel caso di specie rese dai collaboratori di giustizia e poste a base dellasentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA], occorre verificare l’attendibilità o meno – anche - delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che le difese pongono al centro della loro impostazione, e la loroidoneità ad incidere sulla valutazione afferente la posizione specifica del [OSCURATO:PERSONA], tenendoconto degli ulteriori rilievi svolti dalle difese.In particolare, le difese lamentano la carenza di effettive corrispondenze tra ledichiarazioni delle tre principali fonti di accusa del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Di tali divergenze, già segnalate, non si è fatto carico in manieracompiuta il giudice dell’appello, né tanto meno esse trovavano già risposta adeguata nellasentenza di primo grado.Lamentano, innanzitutto, le difese che un primo vizio di motivazione si annida nelseguente passaggio argomentativo della sentenza impugnata dedicato al collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA]:« In questo processo dichiara di aver partecipato alla riunionedeliberativa dell'omicidio e spiega la sua presenza quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],- dunque non una presenza impropria, anche perché tra i partecipi menziona altri killerquali il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] presenti al summit seppur silenti. Riferisce della riunionetenutasi a [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori in uno degli appartamenti, ove si appoggiava [OSCURATO:PERSONA] DiLauro; dice che le decisioni si prendevano di comune accordo tra i fratelli CosimoMarco e [OSCURATO:PERSONA]. L'unica indicazione del [OSCURATO:PERSONA] che non appare logica nériscontrata è la immediatezza della esecuzione dopo la decisione. È possibile che nelleriunioni di quel periodo (essendo in corso la sanguinosa faida con gli scissionisti)furono deliberati tanti agguati realizzati dai [OSCURATO:PERSONA] in tante riunioni, alle qualiverosimilmente il [OSCURATO:PERSONA] partecipava; il solo giorno del 21.11. 2004 si verificaronotre agguati con la medesima causale; e tanto può aver indotto in errore il dichiarante,poiché le risultanze processuali fanno propendere per la più logica versione del [OSCURATO:PERSONA],confortato dal riferimento ai solleciti anche da parte di altre fonti collaborative([OSCURATO:PERSONA]) nonché dalla dichiarazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], seppur riferita dallostesso [OSCURATO:PERSONA], quando dopo l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] si portò al cospetto di Cosimoper dirgli [OSCURATO:PERSONA]! Un atteggiamento conferente all'aver portato finalmentea termine il mandato omicidiario la cui non immediata esecuzione era stata mal tolleratadal capo clan e da [OSCURATO:PERSONA]. Ma che occorresse un tempo congruo perorganizzare l'agguato è dato logico ineludibile. A dire del [OSCURATO:PERSONA] la riunionedeliberativa si tenne il sabato sera, si era all'ora di cena perché [OSCURATO:PERSONA] invitò ilPetriccione a restare e la domenica mattina risulta commesso l'omicidio prima delle 10.15,ora del sopralluogo della p.g. A voler seguire il narrato di [OSCURATO:PERSONA] il Petriccioneavrebbe organizzato quella sera stessa l'agguato mortale pur non conoscendo lavittima, non conscendo i luoghi frequentati dalla vittima, senza effettuare appostamenti,dovendo indicare la vittima il [OSCURATO:PERSONA], dovendo formare e informare il gruppo di fuoco,trovare lo specchiettista, intercettare la vittima, pianificare l'azione delittuosa e le fasisuccessive. A non considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non era il solo a gestire l'attività intabaccheria, luogo scelto per eseguire il delitto, ma si alternava con altri familiari piùspesso nel pomeriggio, quando era libero da altra attività lavorativa e tra l'altro, nei giorniprecedenti all'omicidio, non vi era andato perché ammalato. In questa organizzazioneche richiedeva tempi non brevi, l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] era statorimandato al giorno successivo per identificare [OSCURATO:PERSONA]».Ciò che le difese non ritengono appagante è il passaggio successivo con cui la Cortedi appello, nonostante tale premessa, afferma che« [t]ale discostamento dal diverso datoprobatorio riferito dal [OSCURATO:PERSONA] - (ndr. che colloca il fatto omicidiario dopo tre quattro giornidalla deliberazione) - che va privilegiato, non comporta ricadute sulla intera dichiarazionedel [OSCURATO:PERSONA], visto che il segmento relativo al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] è neldettaglio riscontrato da quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito all'[OSCURATO:PERSONA], dopo qualchegiorno dall'omicidio. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] facesse i cavalli di ritorno(da cui il soprannome o' Cavallaro) con [OSCURATO:PERSONA] riferita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] una circostanza neutra che non esclude l'affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] interferisce negativamente sulla possibilità che abbia preso l'iniziativa di indicareRiccio [OSCURATO:PERSONA] al capo clan, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] elatore di imbasciate, nello specifico quella di darsi una svegliata ad eseguire l'omicidiocome riferito da [OSCURATO:PERSONA], che, per quanto già esposto, era una mansione che anchein altre occasioni aveva svolto il [OSCURATO:PERSONA] non essendo di poco rilievo il dato già richiamatoche anche nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quello stesso giorno, [OSCURATO:PERSONA] u' Cavallarofu portavoce dei [OSCURATO:PERSONA]».Effettivamente non è chiaro tale passaggio argomentativo perché non dà adeguatoconto della ragione per cui nonostante l’affermata inverosimiglianza di una riunionedeliberativa dell’omicidio la sera antecedente al delitto, debba ritenersi attendibile ilracconto del [OSCURATO:PERSONA] riguardo al ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio.Con riferimento alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 7.12.22la difesa solleva, poi, il dubbio dell'autenticità del dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] anche perchétardivamente egli avrebbe chiamato in reità il [OSCURATO:PERSONA] come colui che propose ilnome di [OSCURATO:PERSONA] e accusato [OSCURATO:PERSONA] di essere intervenuto nellariunione per confermare il legame del [OSCURATO:PERSONA] agli Abbinante (dichiarazioni chesarebbero state rese solo nell'esame del dibattimento e non precedentemente).Al riguardo la Corte di appello si limita ad evidenziare che «il [OSCURATO:PERSONA] avevarisposto che nel primo e unico precedente verbale non fu approfondito il tema, luipoi aveva ricordato la circostanza e l’avrebbe dichiarata nella successiva dichiarazioneche però non ci fu. Vale anche ricordare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al foglio 71 haaffermato che "nessuno fece domande né rimasero sorpresi alla indicazione del Riccioche partì dal [OSCURATO:PERSONA] e fu confermata da [OSCURATO:PERSONA]”, altresì aggiungendo che Corteseera alla riunione in quanto persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il che legittima anchela sua iniziativa di suggerire il nome della vittima. Ma la dichiarazione del propalanteesclude in radice la diatriba della conoscenza comune del [OSCURATO:PERSONA] come faccendiere diRaffaele Abbinante, e comunque persona vicina agli Abbinante, affiliati agli AmatoPagano, risultando un fatto notorio e risaputo anche dai [OSCURATO:PERSONA]. Infatti la circostanzaemerge dalla stessa dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA]: nessuno si sorprese, nessuno chiesechi fosse il soggetto indicato dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] confermò perché anche a luirisultava il legame con gli Abbinante, il suggerimento risultò immediatamente appropriatoed ebbe l'assenso del [OSCURATO:PERSONA], che decretò l'omicidio con un ‘[OSCURATO:PERSONA]’ ... è ladifesa che carica di importanza l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA], come se avesse inteso rivelareuna notizia ignorata agli altri partecipanti, laddove molto più semplicemente alCortese sovvenne che il [OSCURATO:PERSONA] aveva i requisiti richiesti per essere la vittima giusta daeliminare. Il rilievo difensivo per cui tale circostanza fosse già nota nell'ambiente epersino ai [OSCURATO:PERSONA], perché risalente a un tempo precedente alla faida non escludeche in quel momento, nel corso di quella riunione, a [OSCURATO:PERSONA] venne l'idea di unbersaglio funzionale allo scopo, dando quello che questa Corte ritiene di qualificarecome un suggerimento giacché, avendo il [OSCURATO:PERSONA] stretti legami con [OSCURATO:PERSONA] alleato agli scissionisti, la sua eliminazione costituiva un'efficace azione dirappresaglia contro gli [OSCURATO:PERSONA]. Ma questo suggerimento accreditò il Cortesea svolgere una funzione nell'evoluzione dell'omicidio, quella attribuitagli da CiroDi [OSCURATO:PERSONA], di identificare la vittima ignota al [OSCURATO:PERSONA] - funzione poi assolta daBarretta - e altresì a sollecitare l'esecuzione dell'agguato di cui riferisce [OSCURATO:PERSONA] de relatoda [OSCURATO:PERSONA]... ben può ritenersi che la indicazione dell'assidua frequentazione delCortese con il [OSCURATO:PERSONA], fornita da [OSCURATO:PERSONA] pur non costituendo riscontro individualizzante,rafforza la credibilità della dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sul sollecito del [OSCURATO:PERSONA] per contodi [OSCURATO:PERSONA] laddove [OSCURATO:PERSONA] riscontra il [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla non immediataesecuzione del delitto».Ebbene, come si evidenzia in particolare nel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], «la sentenzaenfatizza il dato discusso dalla difesa sulle qualità morali e personali del collaboratorema perde di vista il cuore della questione prospettata: la chiamata in reità del c.d.g.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è legata alla circostanza che questi avrebbe suggerito il nomedella vittima e l’avrebbe indicata a [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo alla riunione,allorquando andava consumato l'omicidio. Premesso che la assai generica chiamata inreità "[OSCURATO:PERSONA] fece il nome di [OSCURATO:PERSONA]" è probatoriamente inconsistente perché noncircostanziata e priva del requisito di specificità che dovrebbe accompagnarla, la Corteterritoriale ha decretato che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] deve assurgere amotivo guida di ogni valutazione».E’ in tale duplice aspetto che, secondo le difese, si insinua il principale viziomotivazionale che affligge la sentenza impugnata in punto di valutazione delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Osserva la difesa al riguardo in maniera non peregrina «[p]ervero della necessità di indicare la vittima, del deliberato così ravvicinato all'esecuzione,[OSCURATO:PERSONA] non parla. Anzi».Ciò di cui si duole, in particolare, la difesa è che la Corte di appello tenta di superarela difformità ritenendo, in definitiva, compatibile la ricostruzione dell’[OSCURATO:PERSONA] con quelladel [OSCURATO:PERSONA] nonostante quella resa da quest’ultimo, collocando la riunione il giornoantecedente al delitto, non lasci molto spazio ad un intervento successivo del [OSCURATO:PERSONA] perindicare la vittima al [OSCURATO:PERSONA], né tanto più rende logica la possibilità di un sollecitostante la tempistica del tutto ridotta.Se si considerano poi tutte le critiche che si appuntano sugli argomenti che la Cortedi appello offre a giustificazione della inverosimiglianza di una riunione effettuata –secondo [OSCURATO:PERSONA] - il giorno prima dell’omicidio, nonostante in essa si fosse decisaaddirittura la esatta individuazione della vittima oltre che degli stessi esecutori materiali,appare ancor più evidente la necessità di un riesame delle questioni che ruotano intornoalla figura del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e al suo portato dichiarativo involgente laposizione del [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, ad avviso della Corte territoriale, la tesi della "doppia riunione"suggerita dalla Corte d'Assise nella pronuncia di primo grado, si risolveva - come sisegnala nel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - in «una forzatura del dato processuale, noncogliendo in atti alcun elemento per riconoscerla, né avendo senso logico unaprima riunione deliberativa senza l'individuazione della vittima che, peraltro, lascerebbeinalterato il dato della necessità di un tempo congruo per l'organizzazione dell'agguato:infatti non pare possibile avviare l'organizzazione del delitto senza che sia statadesignata la vittima». La Corte territoriale – fa rilevare la difesa - «in terminiargomentando, non solo ha sovvertito la logica giustificativa della sentenza di prime curenella parte riguardante la valutazione circa la credibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Affermando cheil [OSCURATO:PERSONA] in questa dichiarazione [aveva] sfalsato i tempi verosimilmenteconfondendo il sabato antecedente alla domenica dell'omicidio col sabato precedente (cfr.pag. 54 e 55 della sentenza impugnata), la Corte territoriale ha finito essa stessaper introdurre - non diversamente da come a suo tempo aveva fatto la Corted'Assise con modalità censurate proprio dalla Corte impugnata nel citato passaggio - undato privo di riscontro nelle prove in atti... Ed in questo senso motiva la Corte, chediscorre di ricordo errato del [OSCURATO:PERSONA], in tal modo automaticamente cassando ancheil dato individualizzante per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], legato a quella sequela di eventicensurata dall'estensore».Sicché la difesa conclude ritenendo insufficiente la motivazione, nel suo complesso,riservata all'apprezzamento della chiamata in reità proveniente dal [OSCURATO:PERSONA],indicato quale principale elemento d'accusa a carico del [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto dichiarativosarebbe stato per di più interpretato dalla Corte territoriale, sotto il profilo appenaevidenziato, in maniera sostanzialmente difforme rispetto alle indicazioni fornite dal primoGiudice.Seguono poi i rilievi sulla ritenuta reciproca riscontrabilità delle dichiarazioni diAccurso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Fanno notare le difese che in ordine alcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], il primo gli attribuiva il ruolo di ambasciatore dei [OSCURATO:PERSONA], ilsecondo di suggeritore del nome della vittima nel corso di una riunione a cui avrebbepartecipato anche [OSCURATO:PERSONA]. Però quest'ultimo è colui il quale avrebberiferito ad [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva portato "l'imbasciata generica nel rione didarsi una sveglia". Ritiene in altri termini la difesa che appare quantomai inverosimile chePetriccione avesse taciuto una circostanza così rilevante – il suggerimento del nome dellavittima - all'interlocutore [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbe, quindi, la sovrapponibilità anchesull'elemento individualizzante della condotta commissiva di [OSCURATO:PERSONA], dapprimamessaggero, poi suggeritore, elemento dirimente perché due chiamate in reità – unadelle quali de relato - possono fungere da riscontro solo se reciprocamente concordanti,in maniera individualizzante, m relazione a circostanze rilevanti del thema probandurn –nel caso di specie le modalità di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto.Altresì, non vi sarebbe alcuna convergenza sull'elemento individualizzante dellacondotta commissiva di [OSCURATO:PERSONA], che dava conferma dell'ordine provenuto daPetriccione secondo il c.d.g. [OSCURATO:PERSONA], che aveva mandato "l'imbasciata di darsi unasveglia" per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], secondo il c.d.g. [OSCURATO:PERSONA], che era presente aduna riunione secondo il c.d.g. [OSCURATO:PERSONA]. Riunioni programmatiche taciute, peraltro,dagli altri collaboratori di giustizia escussi.Il tutto, si badi, sarebbe, secondo la difesa, in evidente contrasto con ladichiarazione principale del teste diretto dei fatti oggetto di accertamento, MolinoMassimo (chiamante in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il quale, secondol’impostazione difensiva - da approfondire e quindi vagliare alla stregua delle dichiarazionidi cui al verbale in atti - avrebbe proprio escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] duplice omicidio in parola.E comunque, secondo la prospettiva difensiva, che non ha trovato risposteesaurienti nelle pronunce di merito, pur volendo ritenere la inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA],non vi sarebbe convergenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sugli elementi individualizzanti,per le ragioni sopra illustrate. Convergenza che vieppiù si sarebbe dovuto saggiare afronte di chiamate che rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] neppure possono qualificarsicome chiamate in correità, non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] attribuito un ruolo direttonell’omicidio – né egli risulta perseguito per tale fatto omicidiario – né tanto menol’[OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] pur avendo ammesso il suo – circoscritto – coinvolgimentonell’omicidio non ha fatto cenno del [OSCURATO:PERSONA]. Quella dell’[OSCURATO:PERSONA] è per di più unadichiarazione de relato sia pure su quanto riferitogli da un diretto partecipe all’omicidio,[OSCURATO:PERSONA], che nell’ammettere la propria responsabilità, tuttavia, nulla riferiva dei correi.Né vi sarebbe convergenza tra alcuni particolari riferiti dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto dichiaratoda [OSCURATO:PERSONA], oltre che rispetto a quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, le difese nonmancano di evidenziare che dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che tra lacomunicazione del mandato omicidiario e l'esecuzione dell'agguato erano trascorsi tre oquattro giorni; che il sabato, ossia il giorno prima dei fatti, era arrivato a Melitonel pomeriggio [OSCURATO:PERSONA], mandato da [OSCURATO:PERSONA], per sollecitare l'esecuzione,e, nella serata, [OSCURATO:PERSONA] si era offerto con [OSCURATO:PERSONA] di partecipareil giorno dopo all'omicidio, incontrando le resistenze dello zio, che si era offeso ed avevadetto che se ne sarebbe occupato di persona.Diversamente, l'[OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferito, secondoquanto si ricapitola nei ricorsi: che la indicazione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] era partitada [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva mandato [OSCURATO:PERSONA] detto o' cavallaroda [OSCURATO:PERSONA] per dargli indicazioni sul [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] lo conosceva, e persollecitare l'omicidio in quanto non ne avevano commessi; che anche Berretta conoscevaRiccio, in quanto entrambi erano del [OSCURATO:PERSONA], sicché si era assunto l'incaricodi occuparsi del suo avvistamento ed era stato proprio lui ad avvistarlo la mattina dei fattie ad accompagnare sul posto con una autovettura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevanoeseguito l'omicidio.Sicché, argomentano le difese che mentre il [OSCURATO:PERSONA], da chiamante in correità di altrisoggetti, avrebbe escluso ogni forma di compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], chiarendoaltresì le ulteriori circostanze ora indicate riguardo alla sollecitazione venuta dal [OSCURATO:PERSONA] –e quindi non dal [OSCURATO:PERSONA] - l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (il primo de relato da [OSCURATO:PERSONA], ilsecondo quale fonte diretta per aver partecipato alla riunione deliberativa, ma conaffermazioni cui il Giudice stesso non avrebbe dato totalmente credito) avevanoindividuato nel [OSCURATO:PERSONA] un compartecipe dell'azione delittuosa imputando a questi (condichiarazioni comunque fra loro non sovrapponibili) un ruolo (quello di aver suggerito ilbersaglio da colpire, secondo il [OSCURATO:PERSONA]; quello di aver fornito indicazioni sul Riccioperché lo conosceva e di aver sollecitato l'agguato, secondo l'[OSCURATO:PERSONA]) tutt'altro che inlinea con quanto raccontato dal [OSCURATO:PERSONA].Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato chiamato in causa perché "conosceva"il [OSCURATO:PERSONA]; diversamente, secondo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e non [OSCURATO:PERSONA]) conosceva di vista ilRiccio e proprio per questo si sarebbe accreditato come killer ancorché non fosse prontoad un'azione del genere (cfr. pagg. 25 e 26 della sentenza di primo grado: ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, al tempo, sapeva dove era collocata la tabaccheriadi [OSCURATO:PERSONA], che si trovava di fronte alla caserma dei Carabinieri di Melito, ma nonconosceva di vista il [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] lo conosceva).Trattasi all’evidenza di aspetti che meritano una compiuta disamina e risposteesaurienti da parte del Giudice del rinvio che dovrà valutare l’attendibilità dei portatidichiarativi e se la loro prospettata inconciliabilità possa, o meno, trovare un’adeguataspiegazione (spiegazione che i giudici di merito hanno tentato già di dare senza tuttaviafornire una compiuta valutazione di tutte le sfaccettature della complessa vicenda postesul tappeto dalle difese).Rimane solo da precisare che quanto invece alla circostanza – pure segnalata dalladifesa come palesemente errata – secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva "assistito personalmentealla conferma del mandato omicidiario dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a casadi [OSCURATO:PERSONA], dove aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] che voleva verificare la affidabilitàdell'imbasciata ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] in merito all'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]”, si tratta di unevidente mero errore quello che colloca, appunto, nella sentenza di primo grado a pag.32, l’incontro presso la casa del [OSCURATO:PERSONA], come chiarito poi dalla stessa Corte di appelloche colloca la visita del [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove si era all’epoca rifugiatoCiro [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 17 della sentenza di appello).2. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, consegue che la sentenza impugnata deveessere annullata, relativamente al [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di Assise di Appello di Napoli.In definitiva, come detto in premessa, dovranno essere oggetto di attentavalutazione, da parte del giudice del rinvio, i rilievi critici esposti dalle difese col terzo equarto motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e quelli di cui ai primi due motivi diricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come ulteriormente integrati dalle considerazioniesposte nella memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (assorbiti gli altri motiviproposti che presuppongono la conferma della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA]).I parametri valutativi, in diritto, non possono che essere quelli dettati da questaCorte in tema di valutazione delle dichiarazioni dei correi o di imputati in procedimenticonnessi o collegati, con uno specifico riguardo al profilo di collaboratore di giustizia perquei propalanti che tale veste ricoprono. Preliminare sarà quindi distinguere la posizioneche ciascun propalante ha assunto nell’ambito del presente procedimento in generale erispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].È dunque il caso di rammentare i principali principi affermati, in tema, da questaCorte anche a Sezioni Unite.Innanzitutto, come affermato dal massimo Consesso di questa Corte nella sentenzan. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01, nella valutazionedella chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza diriscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilitàoggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversidichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliateunitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specificatassativa sequenza logico-temporale.L'imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli daterzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato - in virtù di un'interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 209 cod. proc. pen. - all'imputato di procedimentoconnesso, di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole dicui all'art. 195 cod. proc. pen. (Sez. U Aquilina, citata, Rv. 255141 – 01).La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fontediretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della provadella responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchésiano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazionedella credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ognisingola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza,della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta,per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla secondaconfidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsireciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del"thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devonorivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica dellechiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, Aquilina,citata, Rv. 255143 – 01).Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reatoconnesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono ancheriscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinsecaaccordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale,essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fattoe purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che ildichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato ilnarrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1,Sentenza n. 10561 del 28/10/2020, dep. 18/03/2021, Rv. 280741 – 01).Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsireciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamenteagli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che siaverificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferentieventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto,a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità deichiamanti stessi (Sez. 1, Sentenza n. 17370 del 12/09/2023, dep. 29/04/2024, Rv.286327 – 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Assise di Appello di Napoli.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris