CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di ReggioCalabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentodel Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 3 luglio 2025, con cui èstata rigettata la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza dellalibertà vigilata, disposta per la durata anni due a seguito di condanna per i delittidi associazione di tipo mafioso, estorsione e sequestro di persona a scopo diestorsione con l’aggravante mafiosa, ricettazione, commessi negli anni 2009,2010 e 2011.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo,sulla base di quattro motivi.2.1 Con i primi due motivi eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia fondato il giudizio dipericolosità sociale sulla gravità di condotte criminose risalenti nel tempo, surapporti epistolari mantenuti in carcere con un correo e con soggetti di spessorecriminale, su rapporti disciplinari riportati in costanza della detenzione,valorizzando la mancata collaborazione quale condizione imprescindibile per larevoca della misura di sicurezza e trascurando il percorso di reinserimentosociale risultante delle informazioni di polizia e dell’U.E.P.E.2.2 Con il terzo motivo lamenta che i giudici della sorveglianza abbianorecepito acriticamente la valutazione di pericolosità formulata nella sentenza dicondanna, omettendo di procedere a un esame aggiornato e autonomo.2.3 Con il quarto motivo eccepisce la violazione del principio diproporzionalità e gradualità, nonché vizio di motivazione sul punto, non avendo ilTribunale di sorveglianza motivato sulla possibilità, in subordine, di sostituire lamisura di sicurezza con altra meno afflittiva, ovvero di attenuare il rigore dellerelative prescrizioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nei motivi d’impugnazione,che possono essere esaminate congiuntamente in ragione della connessionelogica delle questioni poste, non superano il vaglio di fondatezza.Sottoposto alla libertà vigilata per due anni con provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Campobasso del 9 luglio 2024, dopo l’espiazionedella pena inflittagli per la partecipazione all’associazione ‘ndranghetistica “DiGrillo-Mancuso” e per la commissione di numerosi reati fine, [OSCURATO:PERSONA] ha chiestola revoca della misura sicurezza, destinata a scadere il 14 luglio 2026.Nella materia la giurisprudenza ha sancito il principio, richiamato daentrambe le conformi decisioni di merito, secondo cui «in tema di misure disicurezza, il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata, è tenutoad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita almomento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipatasolo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, nonconsentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulatacon l'accertamento passato in giudicato» (Sez. 1, n. 40801 n. 40801 del19/05/2021, Aiello, Rv. 282149 – 01; conforme già Sez. 1, n. 2095 del07/05/1993, Padovano, Rv. 195415 - 01).L’ordinanza impugnata si è confrontata con gli elementi positivi evidenziatidal ricorrente, tra cui l’inserimento in uno stabile contesto familiare e lavorativo,l’assenza di più recenti pendenze penali, l’adesione alle attività trattamentali inambito carcerario, ritenendoli, con motivazione logica ed esente da violazioni dilegge, inidonei a infirmare il formulato giudizio di pericolosità sociale, incentratonon solo sulla gravità dei fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, commessinel contesto della partecipazione a un sodalizio mafioso di matrice‘ndranghetistica attivo nel Nord Italia, ma anche sulla valutazione del percorsocarcerario, contrassegnato dal mantenimento di rapporti epistolari con un correoe con esponenti di primo piano della ’ndrangheta calabrese e da ripetuti rapportidisciplinari, rimarcando altresì come le informazioni di polizia indichino Guerrisiquale affiliato alla cosca Piromalli, attiva in [OSCURATO:PERSONA], territorio ove è rientratodopo aver espiato la pena e sta eseguendo la misura di sicurezza.Sulla base dei dati testé evidenziati il Tribunale di sorveglianza, in esito a unaggiornato vaglio della pericolosità sociale, ha coerentemente ritenuto necessarioche il ricorrente, il quale non risulta essersi mai dissociato dai contesti dicriminalità organizzata in cui ha militato, completi l’osservazione in regime dilibertà vigilata per l’intera durata della misura, non riscontrando, a dispetto deldecorso del tempo, elementi univocamente indicativi di una netta cesura con lepregresse scelte di vita e con gli ambienti criminali in cui sono maturate leaccertate condotte criminose.La conferma del diniego opposto dal Magistrato di sorveglianza all’istanza direvoca, contrariamente alle lagnanze del ricorrente, è pertanto congruamenteancorata a un coacervo di dati fattuali, esorbitanti la mera assenza di una sceltacollaborativa.Non avendo il Tribunale ravvisato sopravvenienze tali da giustificare unarivisitazione del giudizio di pericolosità sociale espresso in sede di applicazionedella libertà vigilata, le conclusioni del giudice di merito risultano inconciliabilicon la prospettiva di un’attenuazione della misura in esecuzione o delle relativeprescrizioni, evocata in via subordinata dal ricorrente tramite generico richiamoai canoni di proporzionalità e gradualità.3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]