CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 09702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Benevento il 13 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.333 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli di due distinti episodi del reato di cui gli art. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti entrambi accertati in Grottaminarda il 30 luglio 2024. Osservato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte delle pertinenti considerazioni dei giudici di merito, i quali hanno posto l'accento sul fatto che l'imputato trasportava nove panetti di cocaina dal peso complessivo di 10,05 kg. (pag. 4-5 della sentenza impugnata). Precisato che anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa contesta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente trasportata. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Rilevato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa si duole del rigetto della proposta di concordato in appello, è inammissibile prima ancora che generico, avendo di recente le Sezioni Unite di questa Corte (udienza del 10 luglio 2025, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) chiarito che il provvedimento con il quale la Corte di appello non accoglie il concordato sui motivi ex art. 599- bis cod. proc. pen. non è suscettibile di ricorso per cessazione. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. o P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicem