CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46850/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta e la personalità criminale degli imputati (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata), argomentazioni con cui i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembr