CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che reitera le deduzioni sviluppate in appello e concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha idoneamente rimarcato in senso sfavorevole i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q., M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore l Presidente [OSCURATO:PERSONA] tanzo PierligjDfStefano [OSCURATO:PERSONA] CANCEtERIA -5 Ni,) 2022 [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]