CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i NisrelaucAgx.)3c sul ricorso 22066-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4664/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22066 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che: 1. Giuliano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di gestore del territorio e delle infrastrutture, e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di gestore dell'acquedotto civico, al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del dissesto idrogeologico e dell'evento franoso che aveva coinvolto il compendio immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale in favore del Tribunale Regionale della [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito contestò la fondatezza della pretesa chiedendo di essere manlevata, in caso di soccombenza, dalla compagnia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituì in giudizio la Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale, nel merito chiese il rigetto della domanda avanzata nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed, in via subordinata, di dichiarare la nullità del contratto di assicurazione ex art. 1982 c.c e di limitare la responsabilità nei limiti previsti dalla polizza. Anche la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si costituì in giudizio formulando eccezione di incompetenza territoriale e domandando, nel merito il rigetto della domanda ed in subordine che venisse dichiarata l'inefficacia della garanzia della polizza ex art. 1982 c.c. e la limitazione della responsabilità civile nei limiti del massimale di € 250.000,00. Istruita la causa mediante CTU Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse l'eccezione di incompetenza e dichiarò la responsabilità ex art 2051 c.c. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., in via solidale fra loro, per il danno occorso all'immobile di proprietà degli attori.2. Avverso tale decisione proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'erroneità della sentenza sotto molteplici profili. In particolare, per quel che qui rileva (trattandosi dell'unico motivo oggetto di ricorso) essi impugnarono la sentenza nella parte in cui aveva escluso la risarcibilità del danno conseguente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti dai Rovelli per le abitazioni alternative ove la famiglia si era trasferita dopo il crollo dell'immobile. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4664/2019 ha accolto il predetto motivo di appello condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sopportato i relativi esborsi comprensivi anche dell'importo di C 2.160,00 relativo alla struttura B&B utilizzata dal 07.05.2012 al 02.06.2012, della somma complessiva di C 30.160,00, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice di merito ha ritenuto che essendo stata provata e non contestata la sussistenza di un contratto di locazione della durata di un anno (all.12 fasc. primo grado parte ricorrente) con canone pari ad C 24.000, e risultando in concreto già effettuati i pagamenti da parte di giuliano Rovelli di C 6.000,00 ed 4.000,00 (doc. 13, 15 e 15 fasc. primo grado parte ricorrente) in favore del locatore, all'esito di una valutazione complessiva dei documenti prodotti, doveva ritenersi presumibile che il Rovelli avesse effettuato in seguito anche gli ulteriori pagamenti a saldo del richiesto a titolo di canone annuo. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Si costituiscono in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., quest'ultima spiegando ricorso incidentale sulla base di un unico t—, motivo. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Si duole del fatto che la Corte d'Appello di Milano, sebbene abbia accolto il motivo di appello relativo al risarcimento del danno per le spese di nuova abitazione, avrebbe liquidato esclusivamente quelle riguardanti il contratto di locazione prodotto al doc. 12 omettendo del tutto di pronunciarsi sugli ulteriori contratti di locazione prodotti ai doc. 44 e 45 del fascicolo di primo grado stipulati successivamente al giudizio di primo grado, a decorrere dal 1 gennaio 2014. 5. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente incidentale lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. Sostiene la [OSCURATO:SOCIETA]. che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere risarcibili le spese per la nuova abitazione presumibilmente sostenute in forza del contratto di locazione allegato n. 13 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente. In particolare la Corte d'Appello, nel sostenere che 'fosse altamente verosimile, considerati i frangenti concreti, che il Rovelli ha effittuato in seguito anche gli ulteriori pagamenti a saldo del richiesto a titolo di canone annuo" sarebbe incorso in una grave violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto avrebbe accolto la domanda esclusivamente sulla base di un giudizio di verosimiglianza quando sarebbe stata necessaria una effettiva prova. Lamenta altresì la nullità del contratto di locazione (all. 13 fascicolo di primo grado di parte ricorrente) per mancanza di registrazione o comunque per la sua mancata produzione ad opera dei ricorrenti. 5. La Corte rimette la causa all'udienza pubblica della Terza sezione civile. P.Q.M. La Corte rimette la causa all'udienza pubblica della Terza sezione civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in da