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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12717/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RP4CC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Genova - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 22 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Genova ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e l'aveva condannata alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore per il giudizio di appello.

3. Lo stesso difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Essa è, tuttavia, irrituale poiché sottoscritta dal medesimo professionist, cui non risulta conferita procura speciale a tal fine (cfr. Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01; Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281609 - 01).

4. Deve, pertanto, esaminarsi il ricorso, che è fondato nei termini di seguito esposti.

Difatti, non consta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) la notificazione all'imputata e al suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del decreto di citazione per il giudizio di appello; ed essi non sono comparsi innanzi alla Corte territoriale.

Con la conseguenza che ricorre una nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovò giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RP4CC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Genova - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 22 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Genova ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e l'aveva condannata alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore per il giudizio di appello. 3. Lo stesso difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. Essa è, tuttavia, irrituale poiché sottoscritta dal medesimo professionist, cui non risulta conferita procura speciale a tal fine (cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01; Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281609 - 01). 4. Deve, pertanto, esaminarsi il ricorso, che è fondato nei termini di seguito esposti. Difatti, non consta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) la notificazione all'imputata e al suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del decreto di citazione per il giudizio di appello; ed essi non sono comparsi innanzi alla Corte territoriale. Con la conseguenza che ricorre una nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovò giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genov
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