CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 16556/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale presso la Corte di appello di Ancona nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro mille di multa per i reati di rissa, omicidio colposo (per eccesso colposo di legittima difesa) - così derubricata l'iniziale ipotesi di omicidio preterintenzionale - lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di un coltello a serramanico. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce che, a 1seguito della modifica del capo di imputazione n. 2), poiché l'imputato non era comparso, pur essendo ritenuto presente ai sensi dell'art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto sospendere il processo e disporre che il verbale, contenente la modifica dell'imputazione, fosse notificato all'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 421, comma 1 -bis, cod. proc. pen.; che, dunque, l'omesso rinvio dell'udienza per procedere agli adempimenti previsti dal codice di rito ha inficiato tutti i successivi atti, trattandosi di nullità assoluta, inerente all'esercizio dell'azione penale ed all'intervento dell'imputato, ai sensi degli artt. 179 e 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.; che, in secondo luogo, è illegittima la procedura relativa alla presentazione dell'istanza di applicazione della pena, atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha espresso personalmente la volontà di patteggiamento, né ha conferito specifico potere in tal senso al difensore, avendo presentato istanza cartacea a mezzo del difensore, al quale non aveva conferito procura speciale; che detto procedimento vizia in radice la richiesta presentata. Sotto altro profilo, eccepisce l'erronea riqualificazione del reato di cui al capo 2) da omicidio preterintenzionale in omicidio colposo per eccesso colposo di legittima difesa, anche alla luce delle argomentazioni del Tribunale del riesame, evidenziando la sostanziale incompatibilità tra legittima difesa e partecipazione ad una rissa e rappresentando che la derubricazione del fatto è priva di adeguato supporto motivazionale, laddove non considera che l'[OSCURATO:PERSONA] era l'unico armato di coltello. Sotto un ultimo profilo, si duole del riconoscimento della continuazione tra tutti i reati, ritenendo che non sussista nel caso di specie l'unicità del medesimo disegno criminoso tra il reato di cui al capo 2) e gli altri reati, con la conseguenza che la pena applicata sarebbe illegale, in quanto inferiore al minimo comminabile nel caso in cui si fosse distinta la pena per il delitto di cui al capo 2) da quella relativa agli altri reati contestati ed avvinti da continuazione. 3. In data 19/02/2026, è pervenuta articolata memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, è fondato nei limiti che seguono. Coglie nel segno la doglianza con cui il ricorrente denunzia il vizio relativo alla presentazione della richiesta di applicazione della pena, che ha valenza 2assorbente, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori doglianze. Va, sul punto, premesso che, a mente dell'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero con il ricorso per cassazione può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato, tenuto conto che si tratta di parte sui generis, in quanto parte pubblica appartenente all'ordine giudiziario, oltre che parte processuale antagonista dell'imputato. Ciò posto, l'art. 446, al comma 2, cod. proc. pen. prescrive che la richiesta di applicazione della pena ed il consenso in udienza debbano essere formulati oralmente, mentre negli altri casi con atto scritto ed il successivo comma 3 che la volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, specificando, altresì, che la sottoscrizione deve essere autenticata. Dunque, la norma è chiara nel prevedere che, quando la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. viene avanzata in udienza, deve avere forma orale, essendo la forma scritta riservata solo alle richieste avanzate fuori udienza. Si tratta di una disciplina volta a garantire la certezza della volontà dell'imputato, per cui, se è presente in udienza, deve in quella sede formulare, a voce o a mezzo del difensore, la proposta o acconsentire all'istanza del pubblico ministero; qualora, invece, lo stesso non presenzi davanti al giudice, deve aver conferito al difensore procura speciale per accordarsi sull'applicazione della pena con atto la cui sottoscrizione deve essere autenticata. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di precisare come la richiesta di applicazione della pena o il consenso alla stessa da parte dell'imputato siano atti dispositivi personalissimi, come tali soggetti alle forme vincolate di manifestazione previste dall'art. 446, commi 2 e 3, cod. proc. pen., a garanzia della volontarietà dell'atto. Pertanto, la volontà dell'imputato diretta al patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. 3, n. 34539 del 04/04/2008, Apuzzo, n.m.; Sez. 3, n. 6427 del 21/11/2007, dep. 2008, Romano, Rv. 239052 - 01). Nel caso di specie, l'imputato non era presente in udienza e la richiesta di applicazione della pena è stata avanzata non oralmente dal difensore munito di procura speciale, ma mediante il deposito di un documento scritto che la conteneva, recante la sottoscrizione dell'Ait autenticata 'dal difensore, al quale veniva conferita procura speciale solo per il deposito dell'istanza. Appare, dunque, evidente la violazione delle forme vincolate di manifestazione previste dall'art. 446, comma 2, cod. proc. pen., che inficia in radice l'istanza di applicazione della pena. 2. L'accoglimento del profilo di doglianza, relativo al vizio di presentazione della richiesta di applicazione della pena, impone l'annullamento senza rinvio 3della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso, determinando, altresì, l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M